cassazione sez. lavoro

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 24615 depositata il 14 agosto 2023 – Per i liberi professionisti impegnati in funzioni pubbliche elettive, la tutela al mantenimento del posto di lavoro –da intendersi estensivamente come mantenimento dell’attività lavorativa – diviene effettiva solo se agli stessi, da un lato, è consentita la prosecuzione degli incarichi professionali e, dall’altro, è attribuito il beneficio previdenziale in discussione, a compensazione della ridotta capacità di contribuzione

Per i liberi professionisti impegnati in funzioni pubbliche elettive, la tutela al mantenimento del posto di lavoro –da intendersi estensivamente come mantenimento dell’attività lavorativa - diviene effettiva solo se agli stessi, da un lato, è consentita la prosecuzione degli incarichi professionali e, dall’altro, è attribuito il beneficio previdenziale in discussione, a compensazione della ridotta capacità di contribuzione

Lo “slittamento” di dodici mesi per il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia opera non solo per i soggetti che, a far tempo dal gennaio 2011, maturino tale diritto a sessant’anni se donne e a sessantacinque anni se uomini, ma anche nei confronti di tutti gli altri assicurati che lo maturino alle età previste dalle norme di riferimento, senza alcuna esclusione dei titolari di pensione di vecchiaia anticipata – Lo “slittamento” di dodici mesi per il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia opera non solo per i soggetti che, a far tempo dal gennaio 2011, maturino tale diritto a sessant’anni se donne e a sessantacinque anni se uomini, ma anche nei confronti di tutti gli altri assicurati che lo maturino alle età previste dalle norme di riferimento, senza alcuna esclusione dei titolari di pensione di vecchiaia anticipata – CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 24610 deposiatata il 14 agosto 2023

Lo "slittamento" di dodici mesi per il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia opera non solo per i soggetti che, a far tempo dal gennaio 2011, maturino tale diritto a sessant'anni se donne e a sessantacinque anni se uomini, ma anche nei confronti di tutti gli altri assicurati che lo maturino alle età previste dalle norme di riferimento, senza alcuna esclusione dei titolari di pensione di vecchiaia anticipata

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 23205 depositata il 31 luglio 2023 – Il livello retributivo acquisito dal lavoratore subordinato, per il quale opera la garanzia della irriducibilità della retribuzione, prevista dall’art. 2103 c.c., deve essere sì determinato con il computo della totalità dei compensi corrispettivi erogati ma tenendo conto delle qualità professionali intrinseche alle mansioni del lavoratore, attinenti, cioè, alla professionalità tipica della qualifica rivestita. I trattamenti di miglior favore costituiscono componenti aggiuntive ai minimi tabellari e non sono coperti dalla tutela dell’art. 36 Cost. La loro eliminazione non è in contrasto con il principio di irriducibilità della retribuzione, previsto dall’art. 2103 c.c

Il livello retributivo acquisito dal lavoratore subordinato, per il quale opera la garanzia della irriducibilità della retribuzione, prevista dall'art. 2103 c.c., deve essere sì determinato con il computo della totalità dei compensi corrispettivi erogati ma tenendo conto delle qualità professionali intrinseche alle mansioni del lavoratore, attinenti, cioè, alla professionalità tipica della qualifica rivestita. I trattamenti di miglior favore costituiscono componenti aggiuntive ai minimi tabellari e non sono coperti dalla tutela dell'art. 36 Cost. La loro eliminazione non è in contrasto con il principio di irriducibilità della retribuzione, previsto dall'art. 2103 c.c

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 24644 depositata il 16 agosto 2023 – In tema di decadenza dal diritto al trattamento di integrazione salariale, l’art. 8, comma 5, del d.l. n. 86 del 1988, conv. nella l. n. 160 del 1988, si interpreta nel senso che il beneficiario del trattamento ha l’onere di dare all’INPS la preventiva comunicazione dello svolgimento di attività lavorativa, ancorché compatibile con detto trattamento, quale quella temporanea o saltuaria, allo scopo di consentire all’Inps la verifica circa la compatibilità dell’attività da svolgere con il perdurare del lavoro presupposto dell’integrazione salariale

In tema di decadenza dal diritto al trattamento di integrazione salariale, l'art. 8, comma 5, del d.l. n. 86 del 1988, conv. nella l. n. 160 del 1988, si interpreta nel senso che il beneficiario del trattamento ha l'onere di dare all'INPS la preventiva comunicazione dello svolgimento di attività lavorativa, ancorché compatibile con detto trattamento, quale quella temporanea o saltuaria, allo scopo di consentire all’Inps la verifica circa la compatibilità dell’attività da svolgere con il perdurare del lavoro presupposto dell’integrazione salariale

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 24622 depositata il 14 agosto 2023 – Quando la sentenza assoggettata ad impugnazione sia fondata su diverse ” rationes decidendi”, ciascuna idonea a giustificarne autonomamente la statuizione, la circostanza che tale impugnazione non sia rivolta contro una di esse determina l’inammissibilità del gravame per l’esistenza del giudicato sulla “ratio decidendi” non censurata, piuttosto che per carenza di interesse

Quando la sentenza assoggettata ad impugnazione sia fondata su diverse " rationes decidendi", ciascuna idonea a giustificarne autonomamente la statuizione, la circostanza che tale impugnazione non sia rivolta contro una di esse determina l'inammissibilità del gravame per l'esistenza del giudicato sulla "ratio decidendi" non censurata, piuttosto che per carenza di interesse

Corte di Cassazione, ordinanza n. 31163 del 2 novembre 2021 – Ai sensi dell’art. 1335 e., la presunzione di conoscenza, nel caso in cui la dichiarazione sia pervenuta all’indirizzo del destinatario mediante lettera raccomandata non consegnata per l’assenza del destinatario, va ritenuta sussistente in coincidenza con il momento in cui si ha il rilascio del relativo avviso di giacenza del plico presso l’ufficio postale

Ai sensi dell'art. 1335 e., la presunzione di conoscenza, nel caso in cui la dichiarazione sia pervenuta all'indirizzo del destinatario mediante lettera raccomandata non consegnata per l'assenza del destinatario, va ritenuta sussistente in coincidenza con il momento in cui si ha il rilascio del relativo avviso di giacenza del plico presso l'ufficio postale

Corte di Cassazione, ordinanza n. 23589 depositata il 28 settembre 2018 – La comunicazione di un atto negoziale recettizio, quale è il licenziamento, si presume conosciuto dal destinatario nel momento in cui è recapitato al suo indirizzo e non nel diverso momento in cui questi ne prenda effettiva conoscenza, con la conseguenza che ove l’atto recettizio venga comunicato con lettera raccomandata a mezzo del servizio postale, non consegnata al destinatario per l’assenza sua e delle persone abilitate a riceverla, si presume pervenuta alla data in cui è rilasciato il relativo avviso di giacenza presso I’ ufficio postale, restando irrilevante il periodo legale del compimento della giacenza e quello intercorso tra l’avviso di giacenza e l’eventuale ritiro da parte del destinatario

La comunicazione di un atto negoziale recettizio, quale è il licenziamento, si presume conosciuto dal destinatario nel momento in cui è recapitato al suo indirizzo e non nel diverso momento in cui questi ne prenda effettiva conoscenza, con la conseguenza che ove l'atto recettizio venga comunicato con lettera raccomandata a mezzo del servizio postale, non consegnata al destinatario per l'assenza sua e delle persone abilitate a riceverla, si presume pervenuta alla data in cui è rilasciato il relativo avviso di giacenza presso I' ufficio postale, restando irrilevante il periodo legale del compimento della giacenza e quello intercorso tra l'avviso di giacenza e l'eventuale ritiro da parte del destinatario

Corte di Cassazione, ordinanza n. 7857 depositata il 17 marzo 2023 – Ai fini del trasferimento di ramo d’azienda previsto dall’art. 2112 civ., anche nel testo modificato dall’art. 32 del d.lgs. n. 276 del 2003, costituisce elemento costitutivo della cessione l’autonomia funzionale del ramo ceduto, ovvero la sua capacità, già al momento dello scorporo, di provvedere ad uno scopo produttivo con i propri mezzi funzionali ed organizzativi e quindi di svolgere – autonomamente dal cedente e senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario – il servizio o la funzione cui risultava finalizzato nell’ambito dell’impresa cedente al momento della cessione

Ai fini del trasferimento di ramo d'azienda previsto dall'art. 2112 civ., anche nel testo modificato dall'art. 32 del d.lgs. n. 276 del 2003, costituisce elemento costitutivo della cessione l'autonomia funzionale del ramo ceduto, ovvero la sua capacità, già al momento dello scorporo, di provvedere ad uno scopo produttivo con i propri mezzi funzionali ed organizzativi e quindi di svolgere - autonomamente dal cedente e senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario - il servizio o la funzione cui risultava finalizzato nell'ambito dell'impresa cedente al momento della cessione

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