cassazione sez. tributi

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 46 depositata il 2 gennaio 2024 – La dichiarazione di adesione del contribuente comporta necessariamente l’assunzione da parte del contribuente dell’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi ai quali si riferisce la dichiarazione medesima, ex art. 1, comma 236, L. n. 197/2022

La dichiarazione di adesione del contribuente comporta necessariamente l'assunzione da parte del contribuente dell'impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi ai quali si riferisce la dichiarazione medesima, ex art. 1, comma 236, L. n. 197/2022

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 53 depositata il 2 gennaio 2024 – Pur non rientrando nell’area della pubblica fede e querela di falso, la qualità di persona di famiglia o di addetta alla casa, all’ufficio o all’azienda si presume iuris tantum dalle dichiarazioni recepite dall’ufficiale giudiziario nella relata di notifica, ed è onere del destinatario, che contesti la validità della notificazione, fornire la prova contraria

Pur non rientrando nell'area della pubblica fede e querela di falso, la qualità di persona di famiglia o di addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda si presume iuris tantum dalle dichiarazioni recepite dall'ufficiale giudiziario nella relata di notifica, ed è onere del destinatario, che contesti la validità della notificazione, fornire la prova contraria

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 238 depositata il 4 gennaio 2024 – Il giudice non può, nella motivazione, limitarsi ad enunciare il giudizio nel quale consiste la sua valutazione della documentazione probatoria, perché questo è il solo contenuto “statico” della complessa dichiarazione motivazionale, ma deve impegnarsi anche nella descrizione del processo cognitivo attraverso il quale è passato dalla sua situazione di iniziale ignoranza dei fatti alla situazione finale costituita dal giudizio, che rappresenta il necessario contenuto “dinamico” della dichiarazione stessa

Il giudice non può, nella motivazione, limitarsi ad enunciare il giudizio nel quale consiste la sua valutazione della documentazione probatoria, perché questo è il solo contenuto "statico" della complessa dichiarazione motivazionale, ma deve impegnarsi anche nella descrizione del processo cognitivo attraverso il quale è passato dalla sua situazione di iniziale ignoranza dei fatti alla situazione finale costituita dal giudizio, che rappresenta il necessario contenuto "dinamico" della dichiarazione stessa

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 12 depositata il 2 gennaio 2024 – La definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda e con il versamento della prima rata entro il 30 settembre 2023 e con il deposito della documentazione che comprova tali circostanze faccia seguito la declaratoria di estinzione del giudizio

La definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda e con il versamento della prima rata entro il 30 settembre 2023 e con il deposito della documentazione che comprova tali circostanze faccia seguito la declaratoria di estinzione del giudizio

Corte di Cassazione, ordinanza n. 763 depositata il 9 gennaio 2024 – Il giudice tributario, in sede di impugnazione dell’atto impositivo basato su libri, registri, documenti ed altre prove reperite mediante accesso domiciliare autorizzato dal procuratore della Repubblica deve negare la legittimità dell’autorizzazione emessa esclusivamente sulla scorta di informazioni anonime, valutando conseguenzialmente il fondamento della pretesa fiscale senza tenere conto di quelle prove

Il giudice tributario, in sede di impugnazione dell'atto impositivo basato su libri, registri, documenti ed altre prove reperite mediante accesso domiciliare autorizzato dal procuratore della Repubblica deve negare la legittimità dell'autorizzazione emessa esclusivamente sulla scorta di informazioni anonime, valutando conseguenzialmente il fondamento della pretesa fiscale senza tenere conto di quelle prove

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 39 depositata il 2 gennaio 2024 – In tema di giudizio di legittimità, la notifica del ricorso al successore “ex lege” dell’agente della riscossione già parte in causa è invalida se eseguita al difensore nominato dal precedente agente della riscossione, perché l’ultrattività del mandato in origine conferito prima dell’istituzione del nuovo Ente non opera, ai fini della ritualità della notifica del ricorso

In tema di giudizio di legittimità, la notifica del ricorso al successore "ex lege" dell'agente della riscossione già parte in causa è invalida se eseguita al difensore nominato dal precedente agente della riscossione, perché l'ultrattività del mandato in origine conferito prima dell'istituzione del nuovo Ente non opera, ai fini della ritualità della notifica del ricorso

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 35561 depositata il 20 dicembre 2023 – Va dichiarata l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere quando la definizione agevolata risulta andata a buon fine attesa la prova del versamento della prima rata e il decorso del termine del 31 dicembre 2020 in assenza di diniego del condono e di istanza di trattazione

Va dichiarata l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere quando la definizione agevolata risulta andata a buon fine attesa la prova del versamento della prima rata e il decorso del termine del 31 dicembre 2020 in assenza di diniego del condono e di istanza di trattazione

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 36332 depositata il 29 dicembre 2023 – Il potere di disapplicazione, riconosciuto alle Commissioni tributarie dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 7, degli atti amministrativi illegittimi “presupposti” agli atti impositivi (rilevabili d’ufficio), non è inibito dal fatto che spetta al giudice amministrativo la cognizione, in sede di legittimità, delle delibere; esso sussiste anche qualora l’atto amministrativo disapplicato sia divenuto inoppugnabile per l’inutile decorso dei termini di impugnazione davanti al giudice amministrativo. Le controversie tra il concessionario e il privato,, sono sono devolute alla giurisdizione tributaria, quandanche siano posti in discussione la titolarità del rapporto di concessione o i suoi contenuti

Il potere di disapplicazione, riconosciuto alle Commissioni tributarie dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 7, degli atti amministrativi illegittimi "presupposti" agli atti impositivi (rilevabili d'ufficio), non è inibito dal fatto che spetta al giudice amministrativo la cognizione, in sede di legittimità, delle delibere; esso sussiste anche qualora l'atto amministrativo disapplicato sia divenuto inoppugnabile per l'inutile decorso dei termini di impugnazione davanti al giudice amministrativo. Le controversie tra il concessionario e il privato,, sono sono devolute alla giurisdizione tributaria, quandanche siano posti in discussione la titolarità del rapporto di concessione o i suoi contenuti

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