cassazione sez. tributi

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 492 depositata l’ 8 gennaio 2024 – Il dottore commercialista che svolga anche attività di sindaco e revisore di società non soggiace ad IRAP per il reddito netto di tali attività, in quanto soggetta ad imposizione è unicamente l’eccedenza dei compensi rispetto alla produttività auto-organizzata, ma va tenuto fermo l’onere del contribuente di provare la separatezza dei redditi di cui predica lo scorporo

Il dottore commercialista che svolga anche attività di sindaco e revisore di società non soggiace ad IRAP per il reddito netto di tali attività, in quanto soggetta ad imposizione è unicamente l'eccedenza dei compensi rispetto alla produttività auto-organizzata, ma va tenuto fermo l'onere del contribuente di provare la separatezza dei redditi di cui predica lo scorporo

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 1299 depositata il 12 gennaio 2024 – Ove il giudice ritenga invalido l’avviso di accertamento per motivi non formali, ma di carattere sostanziale, non può limitarsi al suo annullamento, ma deve esaminare nel merito la pretesa e ricondurla alla corretta misura, entro i limiti posti dalle domande di parte

Ove il giudice ritenga invalido l'avviso di accertamento per motivi non formali, ma di carattere sostanziale, non può limitarsi al suo annullamento, ma deve esaminare nel merito la pretesa e ricondurla alla corretta misura, entro i limiti posti dalle domande di parte

Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza n. 1043 depositata il 10 gennaio 2024 – La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale. Quando, invece, la sopravvenienza di un fatto sia allegato da una sola parte e l’altra non aderisca a tale prospettazione, il suo apprezzamento, ove esso sia dimostrato, non può concretarsi in una pronuncia di cessazione della materia del contendere, ma, ove abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato con la domanda dell’attore, in una valutazione dell’interesse ad agire

La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale. Quando, invece, la sopravvenienza di un fatto sia allegato da una sola parte e l'altra non aderisca a tale prospettazione, il suo apprezzamento, ove esso sia dimostrato, non può concretarsi in una pronuncia di cessazione della materia del contendere, ma, ove abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato con la domanda dell'attore, in una valutazione dell'interesse ad agire

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 111 depositata il 3 gennaio 2024 – L’art. 380-bis c.p.x. (che nella parte finale richiama l’art. 96, terzo e quarto comma, cit.) è destinato a trovare applicazione, come espressamente previsto dall’art. 35, comma 6, del d.lgs. n. 149 del 2022, anche nei giudizi introdotti con ricorso già notificato alla data del 1° gennaio 2023 e per i quali non è stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio, quando ravvisa la inammissibilità, improcedibilità o manifesta infondatezza del ricorso principale e di quello incidentale eventualmente proposto il presidente della sezione o un consigliere da questo delegato può formulare una sintetica proposta di definizione del giudizio e che a seguito dell’adozione di una decisione conforme alla proposta e quando definisce il giudizio in conformità alla proposta applica il terzo e il quarto comma dell’articolo 96

L'art. 380-bis c.p.x. (che nella parte finale richiama l'art. 96, terzo e quarto comma, cit.) è destinato a trovare applicazione, come espressamente previsto dall'art. 35, comma 6, del d.lgs. n. 149 del 2022, anche nei giudizi introdotti con ricorso già notificato alla data del 1° gennaio 2023 e per i quali non è stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio, quando ravvisa la inammissibilità, improcedibilità o manifesta infondatezza del ricorso principale e di quello incidentale eventualmente proposto il presidente della sezione o un consigliere da questo delegato può formulare una sintetica proposta di definizione del giudizio e che a seguito dell'adozione di una decisione conforme alla proposta e quando definisce il giudizio in conformità alla proposta applica il terzo e il quarto comma dell'articolo 96

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 1258 depositata l’ 11 gennaio 2024 – Il riesame dell’apprezzamento probatorio operato in sede di merito è sottratto al giudizio di legittimità, a meno che «esso non si presenti intrinsecamente implausibile tanto da risultare meramente apparente (…) pertanto chi censura non può limitarsi a prospettare l’ipotesi di un convincimento diverso da quello espresso dal giudice del merito, ma deve far emergere l’assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio, nel vigore del novellato art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti

Il riesame dell’apprezzamento probatorio operato in sede di merito è sottratto al giudizio di legittimità, a meno che «esso non si presenti intrinsecamente implausibile tanto da risultare meramente apparente (...) pertanto chi censura non può limitarsi a prospettare l’ipotesi di un convincimento diverso da quello espresso dal giudice del merito, ma deve far emergere l'assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio, nel vigore del novellato art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 35557 depositata il 20 dicembre 2023 – In considerazione della rilevanza nomofilattica della questione, in assenza di precedenti di legittimità specifici ed atteso il valore della controversia, sia necessaria la rimessione della causa alla pubblica udienza

CORTE di CASSAZIONE - Ordinanza n. 35557 depositata il 20 dicembre 2023 Tributi - Addizionale IRES - "Robin Tax" - Istanza di rimborso - Conferimento d'azienda - Soglia minima ricavi - Rinvio  Rilevato che 1. Si legge nel ricorso che la E. S.r.l. (già S. S.r.l.) ha quale oggetto sociale anche la distribuzione di energia [...]

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 133 depositata il 3 gennaio 2024 – La rinuncia al ricorso per cassazione risulta perfezionata nel caso in cui la controparte ne abbia comunque avuto conoscenza prima dell’inizio dell’udienza, e, trattandosi di atto unilaterale recettizio, produce l’estinzione del processo a prescindere dall’accettazione, che rileva solo ai fini delle spese

La rinuncia al ricorso per cassazione risulta perfezionata nel caso in cui la controparte ne abbia comunque avuto conoscenza prima dell'inizio dell'udienza, e, trattandosi di atto unilaterale recettizio, produce l'estinzione del processo a prescindere dall'accettazione, che rileva solo ai fini delle spese

Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza n. 223 depositata il 4 gennaio 2024 – In tema di imposte sui redditi, l’art. 66, comma 3, del d.P.R. n. 917 del 1986”, ora art. 101, comma 5, “prevedendo che, al di fuori dell’ipotesi in cui il debitore sia assoggettato a procedure concorsuali, le perdite su crediti sono deducibili dal reddito imponibile soltanto se risultino da elementi certi e precisi, pone a carico del contribuente l’onere di allegare e documentare gli elementi di riferimento che hanno dato luogo alla perdita

In tema di imposte sui redditi, l'art. 66, comma 3, del d.P.R. n. 917 del 1986”, ora art. 101, comma 5, “prevedendo che, al di fuori dell'ipotesi in cui il debitore sia assoggettato a procedure concorsuali, le perdite su crediti sono deducibili dal reddito imponibile soltanto se risultino da elementi certi e precisi, pone a carico del contribuente l'onere di allegare e documentare gli elementi di riferimento che hanno dato luogo alla perdita

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