CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 1299 depositata il 12 gennaio 2024
Tributi – Avviso di accertamento – Costo del venduto – Ricavi – Movimenti extracontabili – Rigetto – motivazione apparente
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
con il primo motivo parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) della “violazione dell’art. 39 D.P.R. 1973-600 e dell’art. 12, comma 7, l. 2000-212” (cfr. ricorso, p. 11), per avere la C.T.R. ritenuto illegittime le riprese per violazione del contraddittorio endoprocedimentale, nonostante si versasse “essenzialmente” in ipotesi di tributi non armonizzati;
che con il secondo motivo parte ricorrente lamenta (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.) la “violazione dell’art. 39 D.P.R. 1973-600 e dell’art. 12, comma 7, L. 2000-212” (cfr. ricorso, p. 20), per avere la C.T.R. ritenuto illegittime le riprese per violazione del contraddittorio endoprocedimentale, nonostante non ne ricorressero i presupposti, essendosi trattato di accertamenti a tavolino e non a seguito di ispezioni o accessi;
che con il terzo motivo parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) della “violazione dell’art. 39 D.P.R. 1973-600 e dell’art. 12, comma 7, l. 2000-212” (cfr. ricorso, p. 20), per avere la C.T.R. ritenuto illegittime le riprese per violazione del contraddittorio endoprocedimentale, senza che la società contribuente abbia fornito la cd. prova di resistenza, evidenziando le ragioni che avrebbe potuto prospettare in concreto, ove il contraddittorio fosse stato correttamente attivato;
che con il quarto motivo la difesa dell’AGENZIA lamenta (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.) l'”omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio” (cfr. ricorso, p. 29), per avere la C.T.R. ritenuto illegittime le riprese per violazione del contraddittorio endoprocedimentale quando questo, in realtà si svolse, come emergente dall’avviso di accertamento impugnato, laddove “si specificava che precedentemente all’emissione dello stesso era stato redatto, in contraddittorio con il contribuente, processo verbale del 08-10-2012, con riferimento al quale il contribuente aveva proposto memoria del 23-10-2012” (cfr. ivi, p. 33, sub § 4), non rilevando, in senso contrario, che “si sia tratta di un procedimento per adesione” (cfr. ivi, p. 36);
che con il quinto motivo, infine, parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) della “violazione dell’art. 38 D.P.R. 1973-600, nonché dei principi generali in materia di contenzioso tributario e degli artt. 2 e 36 D.Lgs. 1992-546” (cfr. ricorso, p. 36), per essersi la C.T.R. limitata ad annullare le riprese operate nei confronti della contribuente, laddove i giudici di appello avrebbero dovuto, al contrario, “procedere (motivatamente) ad una rideterminazione del reddito” (cfr. ricorso, p. 38);
che il quinto motivo – da esaminare in via preliminare – è infondato;
che è noto che, ove il giudice ritenga invalido l’avviso di accertamento per motivi non formali, ma di carattere sostanziale, non può limitarsi al suo annullamento, ma deve esaminare nel merito la pretesa e ricondurla alla corretta misura, entro i limiti posti dalle domande di parte (Cass., Sez. 5, 10.9.2020, n. 18777, Rv. 658860-01);
che, nella specie e per quanto in questa sede interessa, la C.T.R. ha ritenuto di annullare completamente gli atti impositivi per effetto della ritenuta insussistenza, in nuce, degli elementi necessari per procedere alla imputazione, in capo alla società contribuente, di un reddito maggiore rispetto a quello dichiarato e tanto sia in relazione al “costo del venduto”, che ai “ricavi”: in particolare, mentre per questi ultimi la C.T.R. ha fondato la propria decisione su elementi ben identificati (“a) dall’indagine finanziaria sui soci nulla è emerso; b) i movimenti extracontabili verificati presso la banca Antonveneta sono stati tutti adeguatamente giustificati; d) non sono stati considerati i correttivi anticrisi (relativi al 2007)”, per il primo, i giudici di appello hanno invece chiarito che “la valutazione del costo venduto appare incerta e non convincente”, senza altro aggiungere;
che, dunque, non già di violazione di legge avrebbe dovuto dolersi la difesa erariale (avendo la C.T.R., come detto, chiarito per quali ragioni alcun maggiore reddito va ascritto alla contribuente) quanto, piuttosto, di motivazione apparente (neppure adombrata) in relazione allo specifico profilo concernente il “costo del venduto”;
che consegue a quanto precede l’assorbimento degli altri motivi di ricorso;
Ritenuto, in conclusione che il ricorso debba essere rigettato, nulla dovendosi disporre in relazione alle spese di lite, essendo la E. rimasta intimata senza svolgere alcuna attività difensiva;
che, risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non trova applicazione l’art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002;
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
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