cassazione sez. tributi

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 21457 depositata il 19 luglio 2023 – Nel caso in cui una sentenza sia stata impugnata con due successivi ricorsi per cassazione, la seconda impugnazione deve essere notificata entro la scadenza del termine breve decorrente dalla notificazione della prima impugnazione, che dimostra la conoscenza legale della decisione da parte del ricorrente

Nel caso in cui una sentenza sia stata impugnata con due successivi ricorsi per cassazione, la seconda impugnazione deve essere notificata entro la scadenza del termine breve decorrente dalla notificazione della prima impugnazione, che dimostra la conoscenza legale della decisione da parte del ricorrente

Corte di Cassazione, sentenza n. 6772 depositata il 7 marzo 2023 – Nel processo tributario, la disposizione di cui all’art. 58, comma 2, in base al quale in grado d’appello è fatta salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti, va ritenuta applicabile non solo allorché tali documenti costituiscano di per sé una prova ai sensi del capo II del titolo II del libro Vi del cod. civ. (artt. 2699-2720, cod. civ.), ma altresì quando i medesimi siano utilizzati quali meri elementi indiziari, che da  soli  o  unitamente  ad  altri,  in  quanto  dotati  delle caratteristiche previste dall’art. 2729, cod. civ., siano idonei a fondare una praesumptio hominis.

Nel processo tributario, la disposizione di cui all’art. 58, comma 2, in base al quale in grado d’appello è fatta salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti, va ritenuta applicabile non solo allorché tali documenti costituiscano di per sé una prova ai sensi del capo II del titolo II del libro Vi del cod. civ. (artt. 2699-2720, cod. civ.), ma altresì quando i medesimi siano utilizzati quali meri elementi indiziari, che da  soli  o  unitamente  ad  altri,  in  quanto  dotati  delle caratteristiche previste dall’art. 2729, cod. civ., siano idonei a fondare una praesumptio hominis.

Corte di Cassazione, ordinanza n. 31287 depositata il 4 dicembre 2018 – Il divieto di proporre nuove eccezioni in sede di gravame concerne tutte le eccezioni in senso stretto mentre non si estende alle eccezioni improprie o alle mere difese che restano sempre deducibili, per cui le parti possono ampliare le loro argomentazioni difensive introdotte nel giudizio di primo grado e di rendere più specifiche in appello le contestazioni meramente generiche del ricorso

Il divieto di proporre nuove eccezioni in sede di gravame concerne tutte le eccezioni in senso stretto mentre non si estende alle eccezioni improprie o alle mere difese che restano sempre deducibili, per cui le parti possono ampliare le loro argomentazioni difensive introdotte nel giudizio di primo grado e di rendere più specifiche in appello le contestazioni meramente generiche del ricorso

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 20859 depositata il 18 luglio 2023 – In tema di Irap, non ricorre il presupposto dell’autonoma organizzazione laddove il contribuente, nello svolgimento dell’attività di medico, si avvalga dell’ausilio di terzi al solo fine di acquisire indispensabili e strumentali dati diagnostici

In tema di Irap, non ricorre il presupposto dell'autonoma organizzazione laddove il contribuente, nello svolgimento dell'attività di medico, si avvalga dell'ausilio di terzi al solo fine di acquisire indispensabili e strumentali dati diagnostici

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 21301 depositata il 19 luglio 2023 – La definizione a zero della sanzione postuli che il rapporto relativo al tributo sia stato definito, e cioè che sia stato risolto mediante l’estinzione dell’obbligazione tributaria principale, secondo le diverse modalità previste dalle norme di diritto civile e tributario, che comprendono, fra l’altro, l’annullamento dell’atto impositivo, la conciliazione giudiziale o stragiudiziale, la definizione agevolata e il pagamento del tributo

La definizione a zero della sanzione postuli che il rapporto relativo al tributo sia stato definito, e cioè che sia stato risolto mediante l'estinzione dell'obbligazione tributaria principale, secondo le diverse modalità previste dalle norme di diritto civile e tributario, che comprendono, fra l'altro, l'annullamento dell'atto impositivo, la conciliazione giudiziale o stragiudiziale, la definizione agevolata e il pagamento del tributo

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 21236 depositata il 19 luglio 2023 – In tema di diritti doganali, l’annullamento, in via di autotutela, di avvisi di rettifica dell’accertamento per ragioni esclusivamente procedimentali, cui abbia fatto seguito, in relazione alla medesima pretesa, la riemessione degli avvisi emendati del vizio, non comporta il travolgimento delle sanzioni irrogate, con atti separati, in conseguenza degli originari avvisi, giacché il nuovo esercizio del potere impositivo ristabilisce il collegamento ontologico tra accertamento e relativa sanzione

In tema di diritti doganali, l'annullamento, in via di autotutela, di avvisi di rettifica dell'accertamento per ragioni esclusivamente procedimentali, cui abbia fatto seguito, in relazione alla medesima pretesa, la riemessione degli avvisi emendati del vizio, non comporta il travolgimento delle sanzioni irrogate, con atti separati, in conseguenza degli originari avvisi, giacché il nuovo esercizio del potere impositivo ristabilisce il collegamento ontologico tra accertamento e relativa sanzione

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 20577 depositata il 17 luglio 2023 – La notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi va eseguita ai sensi dell’art. 140 c.p.c. solo ove sia conosciuta la residenza o l’indirizzo del destinatario che, per temporanea irreperibilità, non sia stato rinvenuto al momento della consegna dell’atto, mentre va effettuata ex art. 60, comma 1, lett. e), D.P.R. n. 600/1973, quando il notificatore non reperisca il contribuente perché trasferitosi in luogo sconosciuto, sempre che abbia accertato, previe ricerche, attestate nella relata, che il trasferimento non sia consistito nel mero mutamento di indirizzo nell’ambito dello stesso Comune del domicilio fiscale

La notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi va eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c. solo ove sia conosciuta la residenza o l'indirizzo del destinatario che, per temporanea irreperibilità, non sia stato rinvenuto al momento della consegna dell'atto, mentre va effettuata ex art. 60, comma 1, lett. e), D.P.R. n. 600/1973, quando il notificatore non reperisca il contribuente perché trasferitosi in luogo sconosciuto, sempre che abbia accertato, previe ricerche, attestate nella relata, che il trasferimento non sia consistito nel mero mutamento di indirizzo nell'ambito dello stesso Comune del domicilio fiscale

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 20806 depositata il 18 luglio 2023 – Nella fase della liquidazione, che non interrompe il periodo d’imposta ai fini dell’iva e non determina la necessità di presentare un’autonoma dichiarazione, la società seguita ad essere un soggetto iva distinto dai soci, sicché tenuto alla presentazione della relativa dichiarazione è il liquidatore, che assume la rappresentanza ex art. 2487, comma 1, lett. c), cod civ., ragion per cui la dichiarazione del liquidatore che espone nei termini un credito è idonea a manifestare la volontà della compagine rappresentata a pretendere la soddisfazione del credito stesso

Nella fase della liquidazione, che non interrompe il periodo d'imposta ai fini dell'iva e non determina la necessità di presentare un'autonoma dichiarazione, la società seguita ad essere un soggetto iva distinto dai soci, sicché tenuto alla presentazione della relativa dichiarazione è il liquidatore, che assume la rappresentanza ex art. 2487, comma 1, lett. c), cod civ., ragion per cui la dichiarazione del liquidatore che espone nei termini un credito è idonea a manifestare la volontà della compagine rappresentata a pretendere la soddisfazione del credito stesso

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