Corte di Cassazione, ordinanza n. 31287 depositata il 4 dicembre 2018
deposito di nuovi documenti – il divieto di proporre nuove eccezioni in sede di gravame concerne tutte le eccezioni in senso stretto, consistenti nei vizi d’invalidità dell’atto tributario o nei fatti modificativi, estintivi o impeditivi della pretesa fiscale, mentre non si estende alle eccezioni improprie o alle mere difese che restano sempre deducibili
RILEVATO Che:
1. C. s.r.l. impugnava l’avviso di accertamento emesso dal comune di Spezzano della Sila riguardante la Tarsu per gli anni dal 2007 al 2011 assumendo che gli immobili in relazione ai quali era dovuta la tassa erano ubicati in una contrada ove non esisteva il servizio di raccolta, per il che la tassa medesima doveva essere decurtata del 40%, come previsto dal regolamento comunale. La commissione tributaria provinciale di Cosenza accoglieva il ricorso con sentenza che era confermata dalla CTR della Calabria sul rilievo che la contribuente aveva dimostrato, a mezzo di documentazione e di consulenza tecnica, che i suoi immobili non ricadevano nella zona ove era svolto il servizio di raccolta dei rifiuti come da regolamento comunale. Ed osservava la CTR che non assumevano rilevanza le tardive produzioni allegate all’appello.
2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione il comune di Spezzano della Sila affidato a tre motivi illustrati con memoria. La contribuente si è costituita in giudizio con controricorso.
CONSIDERATO Che:
1. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57. Sostiene che già in primo grado aveva contestato le ragioni opposte dalla contribuente affermando che il più vicino punto di raccolta distava 500 metri dagli immobili di sua proprietà e che nel giudizio di appello aveva prodotto una relazione tecnica dell’Ufficio comunale da cui emergeva che il complesso immobiliare di che trattasi era ubicato in zona interessata dal servizio. Tale allegazione era volta non già ad introdurre una domanda nuova od a proporre un’eccezione in senso stretto ma solo a svolgere attività difensiva che era pienamente ammissibile anche nel giudizio di appello.
2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58. Sostiene che ha errato la CTR nell’affermare che era inammissibile la nuova produzione documentale in appello consistente nella relazione tecnica dell’ufficio comunale.
3. Con il terzo motivo deduce vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per non ver la CTR considerato le allegazioni del comune da cui si evinceva che il servizio di raccolta dei rifiuti veniva svolto anche nella zona ove si trovavano gli immobili.
4. Osserva la Corte che il primo motivo di ricorso è fondato. Invero questa Corte ha già avuto modi di affermare il principio secondo cui, nel giudizio tributario, il divieto di proporre nuove eccezioni in sede di gravame, di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, concerne tutte le eccezioni in senso stretto, consistenti nei vizi d’invalidità dell’atto tributario o nei fatti modificativi, estintivi o impeditivi della pretesa fiscale, mentre non si estende alle eccezioni improprie o alle mere difese che restano sempre deducibili. Ne consegue che le argomentazioni con cui l’Ufficio nega la sussistenza dei fatti addotti dal contribuente a sostegno della non debenza del tributo costituiscono mere difese, come tali non soggette ad alcuna preclusione processuale, salva la formazione del giudicato interno (Cass. n. 11223 del 31/05/2016; Cass. n. 15026 del 02/07/2014). Pertanto legittimamente l’Ufficio ha allegato in appello l’inclusione degli immobili della contribuente nella zona servita dalla raccolta dei rifiuti, trattandosi di difesa volta a contrastare la pretesa della contribuente.
5. Il secondo motivo è parimenti fondato. Ciò in quanto, in materia di produzione documentale in grado di appello nel processo tributario, alla luce del principio di specialità espresso dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2, – in forza del quale, nel rapporto fra norma processuale civile ordinaria e norma processuale tributaria, prevale quest’ultima – non trova applicazione la preclusione di cui all’art. 345 c.p.c., comma 3, (nel testo introdotto dalla L. n. 69 del 2009), essendo la materia regolata dal citato D.Lgs., art. 58, comma 2, che consente alle parti di produrre liberamente i documenti anche in sede di gravame, sebbene preesistenti al giudizio svoltosi in primo grado (ex multis, Cass. n. 27774 del 22/11/2017).
6. Il terzo motivo è parimenti fondato. Mette conto, invero, considerare che, l’omesso svolgimento, da parte del Comune, del servizio di raccolta sebbene istituito ed attivato – nella zona ove è ubicato l’immobile a disposizione dell’utente (ovvero lo svolgimento effettuato in grave violazione delle prescrizioni del regolamento comunale sul servizio di nettezza urbana) comporta, ai sensi del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 59, commi 2 e 4, la conseguenza che il tributo è dovuto in misura ridotta, non superiore al 40 per cento della tariffa da determinare in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita. Ora, considerato che con la perizia di parte prodotta in appello il Comune avrebbe inteso provare che l’immobile del contribuente beneficiava del servizio di raccolta di rifiuti poichè era collocato non già in C.da (OMISSIS) ma in C.da (OMISSIS), ove asseritamente il servizio veniva svolto regolarmente, la CTR non ha dato conto delle ragioni per le quali, pur alla luce di tale documento, spettava la richiesta riduzione.
7. Il ricorso va, dunque, accolto e l’impugnata decisione va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Calabria in diversa composizione che, adeguandosi ai principi esposti, procederà alle necessarie verifiche e deciderà nel merito oltre che sulle spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso dell’Agenzia Entrate, cassa l’impugnata decisione e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Calabria, in diversa composizione, anche per le spese depositate.
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