cassazione sez. tributi

Corte di Cassazione ordinanza n. 4647 depositata il 14 febbraio 2023 – In tema di detrazione dell’IVA, in caso di operazioni soggettivamente inesistenti l’amministrazione finanziaria ha l’onere di provare, anche in via indiziaria, non solo che il fornitore era fittizio, ma anche che il destinatario era consapevole, disponendo di indizi idonei a porre sull’avviso qualunque imprenditore onesto e mediamente esperto, che l’operazione era finalizzata all’evasione dell’imposta, essendo sostanzialmente inesistente il contraente; incombe, invece, sul contribuente la prova contraria di aver agito nell’assenza di consapevolezza di partecipare ad un’evasione fiscale e di aver adoperato, per non essere coinvolto in una tale situazione, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto, non assumendo rilievo, a tal fine, né la regolarità della contabilità e dei pagamenti, né la mancanza di benefici dalla rivendita delle merci o dei servizi

In tema di detrazione dell'IVA, in caso di operazioni soggettivamente inesistenti l'amministrazione finanziaria ha l'onere di provare, anche in via indiziaria, non solo che il fornitore era fittizio, ma anche che il destinatario era consapevole, disponendo di indizi idonei a porre sull'avviso qualunque imprenditore onesto e mediamente esperto, che l'operazione era finalizzata all'evasione dell'imposta, essendo sostanzialmente inesistente il contraente; incombe, invece, sul contribuente la prova contraria di aver agito nell'assenza di consapevolezza di partecipare ad un'evasione fiscale e di aver adoperato, per non essere coinvolto in una tale situazione, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto, non assumendo rilievo, a tal fine, né la regolarità della contabilità e dei pagamenti, né la mancanza di benefici dalla rivendita delle merci o dei servizi

Corte di Cassazione sentenza n. 17471 depositata il 17 giugno 2021 – Nel caso in cui il sostituto ometta di versare le somme, per le quali ha però operato le ritenute d’acconto, il sostituito non è tenuto in solido in sede di riscossione, atteso che la responsabilità solidale prevista dall’art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 è espressamente condizionata alla circostanza che non siano state effettuate le ritenute, purché il contribuente documenti l’effettivo assoggettamento a ritenuta

In caso di violazione dell’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario il ricorrente deve indicare il ‹‹fatto storico››, il cui esame sia stato omesso, il ‹‹dato››, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il ‹‹come›› e il ‹‹quando›› tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua ‹‹decisività››. Nel caso in cui il sostituto ometta di versare le somme, per le quali ha però operato le ritenute d’acconto, il sostituito non è tenuto in solido in sede di riscossione, atteso che la responsabilità solidale prevista dall’art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 è espressamente condizionata alla circostanza che non siano state effettuate le ritenute, purché il contribuente documenti l’effettivo assoggettamento a ritenuta

Corte di Cassazione ordinanza n. 18151 depositata il 26 giugno 2023 – Il principio di irretroattività della norma giuridica, posto dall’art. 11 disp. prel. cod. civ., e ribadito in campo tributario dall’art. 3 della l. n. 212 del 2000, essendo dettato da una fonte di tipo legislativo, che è sovraordinata rispetto a quelle secondarie di carattere amministrativo, non può essere derogato da un atto amministrativo

Il principio di irretroattività della norma giuridica, posto dall’art. 11 disp. prel. cod. civ., e ribadito in campo tributario dall’art. 3 della l. n. 212 del 2000, essendo dettato da una fonte di tipo legislativo, che è sovraordinata rispetto a quelle secondarie di carattere amministrativo, non può essere derogato da un atto amministrativo

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 20524 depositata il 17 luglio 2023 – In tema di IVA, spetta al giudice ordinario la giurisdizione in ordine alla domanda proposta dal consumatore finale nei confronti del professionista o dell’imprenditore che abbia effettuato la cessione del bene o la prestazione del servizio per ottenere la restituzione delle maggiori somme addebitategli in via di rivalsa per effetto dell’applicazione di un’aliquota asseritamente superiore a quella prevista dalla legge, sono soggetti passivi gli operatori economici privati anche se svolgono, in regime di convenzione, attività rientranti nelle finalità istituzionali di un ente pubblico, occorrendo, ai fini dell’esclusione dal campo dell’imposta, che l’attività sia espletata direttamente dall’ente pubblico, mediante i propri dipendenti, in veste di pubblica autorità

In tema di IVA, spetta al giudice ordinario la giurisdizione in ordine alla domanda proposta dal consumatore finale nei confronti del professionista o dell'imprenditore che abbia effettuato la cessione del bene o la prestazione del servizio per ottenere la restituzione delle maggiori somme addebitategli in via di rivalsa per effetto dell'applicazione di un'aliquota asseritamente superiore a quella prevista dalla legge, sono soggetti passivi gli operatori economici privati anche se svolgono, in regime di convenzione, attività rientranti nelle finalità istituzionali di un ente pubblico, occorrendo, ai fini dell'esclusione dal campo dell'imposta, che l'attività sia espletata direttamente dall'ente pubblico, mediante i propri dipendenti, in veste di pubblica autorità

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 20409 depositata il 14 luglio 2023 – In tema di accertamento tributario, per il raddoppio dei termini ex artt. 43, comma 3, d.p.r. n. 600 del 1973 e 57, comma 3, del D.P.R. n. 633 del 1972, è sufficiente l’emersione di elementi da cui derivi l’obbligo di presentazione di denuncia penale e non rilevano i successivi esiti dell’accertamento né il fatto che gli atti impositivi siano fondati su elementi privi di rilevanza penale, salvo che non emerga un uso pretestuoso o strumentale della disposizione, al solo fine di fruire, ingiustificatamente, di un più ampio termine

In tema di accertamento tributario, per il raddoppio dei termini ex artt. 43, comma 3, d.p.r. n. 600 del 1973 e 57, comma 3, del D.P.R. n. 633 del 1972, è sufficiente l'emersione di elementi da cui derivi l'obbligo di presentazione di denuncia penale e non rilevano i successivi esiti dell'accertamento né il fatto che gli atti impositivi siano fondati su elementi privi di rilevanza penale, salvo che non emerga un uso pretestuoso o strumentale della disposizione, al solo fine di fruire, ingiustificatamente, di un più ampio termine

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 20060 depositata il 13 luglio 2023 – In tema di IVA, che, anche nell’ipotesi di domanda di rimborso presentata a seguito della cessazione dell’attività, l’Amministrazione finanziaria è tenuta a verificare la sussistenza del credito del contribuente che dovrà assolvere, in caso di contestazione, all’onere probatorio sullo stesso gravante. L’efficacia probatoria dei libri sociali, derivante dalla normativa pubblicistica, attiene ai rapporti di debito e credito inerenti all’esercizio dell’impresa, mentre la contabilità IVA, pur non avendo alcuna efficacia probatoria in tali rapporti, documenta comunque il debito fiscale, rendendone possibile il controllo da parte dell’amministrazione finanziaria, il fisco, in presenza dei detti adempimenti IVA, non può sottrarsi al rimborso

In tema di IVA, che, anche nell'ipotesi di domanda di rimborso presentata a seguito della cessazione dell'attività, l'Amministrazione finanziaria è tenuta a verificare la sussistenza del credito del contribuente che dovrà assolvere, in caso di contestazione, all'onere probatorio sullo stesso gravante. L'efficacia probatoria dei libri sociali, derivante dalla normativa pubblicistica, attiene ai rapporti di debito e credito inerenti all'esercizio dell'impresa, mentre la contabilità IVA, pur non avendo alcuna efficacia probatoria in tali rapporti, documenta comunque il debito fiscale, rendendone possibile il controllo da parte dell'amministrazione finanziaria, il fisco, in presenza dei detti adempimenti IVA, non può sottrarsi al rimborso

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 20240 depositata il 14 luglio 2023 – La mancanza della motivazione, rilevante ai sensi dell’art. 132, n. 4 c.p.c. (e nel caso di specie del d.lgs. n. 546 del 1992, art. 36 comma 2, n. 4) e riconducibile all’ipotesi di nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, si configura quando la motivazione manchi del tutto – nel senso che alla premessa dell’oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue l’enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione ovvero essa formalmente esista come parte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum

La mancanza della motivazione, rilevante ai sensi dell'art. 132, n. 4 c.p.c. (e nel caso di specie del d.lgs. n. 546 del 1992, art. 36 comma 2, n. 4) e riconducibile all'ipotesi di nullità della sentenza ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, si configura quando la motivazione manchi del tutto - nel senso che alla premessa dell'oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue l'enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione ovvero essa formalmente esista come parte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 20027 depositata il 13 luglio 2023 – In tema di tributi doganali, le Autorità doganali devono procedere alla contabilizzazione “a posteriori” dei dazi per errori attivi dell’Amministrazione nel rilascio dei certificati di origine delle merci, a meno che non ricorra l’esimente della buona fede dell’importatore per la cui sussistenza è necessaria, oltre all’osservanza di tutte le prescrizioni in vigore, anche la non riconoscibilità di tali errori da parte dell’importatore secondo standard obiettivi di diligenza. Non costituisce errore attivo, rilevante ai fini di detta esimente, il mero silenzio delle Autorità competenti sulle dichiarazioni rese dall’importatore circa l’origine preferenziale della merce

In tema di tributi doganali, le Autorità doganali devono procedere alla contabilizzazione "a posteriori" dei dazi per errori attivi dell'Amministrazione nel rilascio dei certificati di origine delle merci, a meno che non ricorra l'esimente della buona fede dell'importatore per la cui sussistenza è necessaria, oltre all'osservanza di tutte le prescrizioni in vigore, anche la non riconoscibilità di tali errori da parte dell'importatore secondo standard obiettivi di diligenza. Non costituisce errore attivo, rilevante ai fini di detta esimente, il mero silenzio delle Autorità competenti sulle dichiarazioni rese dall'importatore circa l'origine preferenziale della merce

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