cassazione sez. tributi

Corte di Cassazione Ordinanza n. 1525 depositata il 18 gennaio 2023 – La somma versata per effetto di accordo transattivo sono deducibili come sopravvenienze passive in quanto attengono al concreto svolgimento dell’attività di impresa – a titolo di responsabilità contrattuale o precontrattuale – e, dunque, funzionali al reddito e inerenti ai sensi dell’art. 109, comma quinto, t.u.i.r. e sono deducibilità dei costi in questione come sopravvenienze passive nell’esercizio in cui interviene la relativa spesa; di tanto, del resto, appare cognita la stessa C.T.R., nell’affermare (pagine 3 e 4) che le fatture sono state correttamente contabilizzate

La somma versata per effetto di accordo transattivo sono deducibili come sopravvenienze passive in quanto attengono al concreto svolgimento dell'attività di impresa - a titolo di responsabilità contrattuale o precontrattuale - e, dunque, funzionali al reddito e inerenti ai sensi dell'art. 109, comma quinto, t.u.i.r. e sono deducibilità dei costi in questione come sopravvenienze passive nell'esercizio in cui interviene la relativa spesa; di tanto, del resto, appare cognita la stessa C.T.R., nell’affermare (pagine 3 e 4) che le fatture sono state correttamente contabilizzate

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 2044 depositata il 24 gennaio 2023 – In caso di notifica di cartella esattoriale avente ad oggetto crediti per sanzioni non fondata su una sentenza passata in giudicato, il termine di prescrizione entro il quale va fatta valere l’obbligazione tributaria per sanzioni è quello quinquennale. La prescrizione degli interessi che accedono a obbligazioni tributarie è regolata da una norma di diritto comune quale l’art. 2948, n. 4, cod. civ., secondo cui l’obbligazione relativa agli interessi riveste natura autonoma rispetto al debito principale e soggiace al generalizzato termine di prescrizione quinquennale fissato dalla suddetta disposizione

In caso di notifica di cartella esattoriale avente ad oggetto crediti per sanzioni non fondata su una sentenza passata in giudicato, il termine di prescrizione entro il quale va fatta valere l'obbligazione tributaria per sanzioni è quello quinquennale. La prescrizione degli interessi che accedono a obbligazioni tributarie è regolata da una norma di diritto comune quale l’art. 2948, n. 4, cod. civ., secondo cui l’obbligazione relativa agli interessi riveste natura autonoma rispetto al debito principale e soggiace al generalizzato termine di prescrizione quinquennale fissato dalla suddetta disposizione

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 1768 depositata il 20 gennaio 2023 – In tema di operazioni di cartolarizzazione di cui alla l. n. 130 del 1999, i flussi di liquidità ingenerati dall’incasso dei crediti temporaneamente versati in depositi o conti correnti bancari intestati alle cd. società veicolo appositamente costituite, gestori del patrimonio separato, producono interessi assoggettati a ritenuta alla fonte ai sensi dell’art. 26, comma 4, lett. c), del d.P.R. n. 600 del 1973, con conseguente diritto al rimborso di quanto prelevato a titolo di acconto solamente all’esito dell’operazione, quando cessa il vincolo di destinazione

In tema di operazioni di cartolarizzazione di cui alla l. n. 130 del 1999, i flussi di liquidità ingenerati dall'incasso dei crediti temporaneamente versati in depositi o conti correnti bancari intestati alle cd. società veicolo appositamente costituite, gestori del patrimonio separato, producono interessi assoggettati a ritenuta alla fonte ai sensi dell'art. 26, comma 4, lett. c), del d.P.R. n. 600 del 1973, con conseguente diritto al rimborso di quanto prelevato a titolo di acconto solamente all'esito dell'operazione, quando cessa il vincolo di destinazione

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 1753 depositata il 20 gennaio 2023 – In tema di presunzioni, qualora il giudice di merito sussuma erroneamente sotto i tre caratteri individuatori della presunzione (gravità, precisione, concordanza) fatti concreti che non sono invece rispondenti a quei requisiti, il relativo ragionamento è censurabile in base all’art. 360, n. 3, c.p.c. (e non già alla stregua del n. 5 dello stesso art. 360)

In tema di presunzioni, qualora il giudice di merito sussuma erroneamente sotto i tre caratteri individuatori della presunzione (gravità, precisione, concordanza) fatti concreti che non sono invece rispondenti a quei requisiti, il relativo ragionamento è censurabile in base all'art. 360, n. 3, c.p.c. (e non già alla stregua del n. 5 dello stesso art. 360)

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 2027 depositata il 23 gennaio 2023 – Le operazioni di rifornimento e di vettovagliamento delle navi adibite alla navigazione in alto mare siano esenti IVA, in quanto equiparabili a operazioni all’esportazione ex art. 8-bis, primo comma, lett. d) d.P.R. n. 633 del 1972

Le operazioni di rifornimento e di vettovagliamento delle navi adibite alla navigazione in alto mare siano esenti IVA, in quanto equiparabili a operazioni all'esportazione ex art. 8-bis, primo comma, lett. d) d.P.R. n. 633 del 1972

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 1946 depositata il 23 gennaio 2023 – In tema di sanzioni amministrative relative al rapporto tributario, perché venga meno la ratio che giustifica l’applicazione dell’art. 7, del d.l. n. 269 del 2003, convertito con modificazioni in l. n. 326 del 2003, diretto a sanzionare la sola società dotata di personalità giuridica, e sia ripristinata la regola generale secondo cui la sanzione amministrativa pecuniaria colpisce la persona fisica autrice dell’illecito, è necessario -quando non si tratti di società cartiera ma di quella che “a valle” riceve fatture soggettivamente inesistenti acquisire riscontri probatori, anche presuntivi, idonei ad escludere la vitalità della società medesima, quand’anche gestita da un amministratore di fatto

In tema di sanzioni amministrative relative al rapporto tributario, perché venga meno la ratio che giustifica l'applicazione dell'art. 7, del d.l. n. 269 del 2003, convertito con modificazioni in l. n. 326 del 2003, diretto a sanzionare la sola società dotata di personalità giuridica, e sia ripristinata la regola generale secondo cui la sanzione amministrativa pecuniaria colpisce la persona fisica autrice dell'illecito, è necessario -quando non si tratti di società cartiera ma di quella che "a valle" riceve fatture soggettivamente inesistenti acquisire riscontri probatori, anche presuntivi, idonei ad escludere la vitalità della società medesima, quand'anche gestita da un amministratore di fatto

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 1699 depositata il 19 gennaio 2023 – La notificazione della sentenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 285 e 326, primo comma, cod. proc. civ., deve contenere nella relativa “relata” l’indicazione onomastica del difensore della parte, quale destinatario dell’atto, con la conseguenza che, in difetto di tale indicazione, la notificazione «non è idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione, neppure se eseguita in luogo che sia al contempo sede di una pubblica amministrazione, sede della sua avvocatura interna e domicilio eletto per il giudizio, non potendo surrogarsi l’omessa indicazione della direzione della notifica al difensore con la circostanza che il suo nominativo risulti dall’epigrafe della sentenza notificata, per il carattere neutro o non significativo di tale sola circostanza

La notificazione della sentenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 285 e 326, primo comma, cod. proc. civ., deve contenere nella relativa “relata” l’indicazione onomastica del difensore della parte, quale destinatario dell'atto, con la conseguenza che, in difetto di tale indicazione, la notificazione «non è idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione, neppure se eseguita in luogo che sia al contempo sede di una pubblica amministrazione, sede della sua avvocatura interna e domicilio eletto per il giudizio, non potendo surrogarsi l'omessa indicazione della direzione della notifica al difensore con la circostanza che il suo nominativo risulti dall'epigrafe della sentenza notificata, per il carattere neutro o non significativo di tale sola circostanza

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 1883 depositata il 20 gennaio 2023 – Il fenomeno dell’estero-vestizione delle società è diversamente considerato dall’ordinamento in base alla circostanza secondo cui la società abbia sede in un paese dell’Unione Europea – ove lo stabilimento in un paese appartenente alla stessa per fruire di una legislazione più vantaggiosa non costituisce per se stessa un abuso di tale libertà; tuttavia, una misura nazionale che restringe la libertà di stabilimento è ammessa in tal caso solo se concerne specificamente le costruzioni di puro artificio finalizzate ad escludere la normativa dello Stato membro interessato

Il fenomeno dell’estero-vestizione delle società è diversamente considerato dall’ordinamento in base alla circostanza secondo cui la società abbia sede in un paese dell’Unione Europea – ove lo stabilimento in un paese appartenente alla stessa per fruire di una legislazione più vantaggiosa non costituisce per se stessa un abuso di tale libertà; tuttavia, una misura nazionale che restringe la libertà di stabilimento è ammessa in tal caso solo se concerne specificamente le costruzioni di puro artificio finalizzate ad escludere la normativa dello Stato membro interessato

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