cassazione sez. tributi

Corte di Cassazione sentenza n. 32909 depositata l’ 8 novembre 2022 – In merito alla deducibilità delle perdite su crediti ai fini fiscali non correlate all’assoggettamento del debitore a procedure concorsuali, in ragione di quanto previsto dapprima dall’art. 66 e, successivamente, sull’art. 101 d.P.R. n. 917 del 1986, che il contribuente che voglia portare in deduzione la perdita, ha l’onere di dimostrare gli elementi «certi e precisi» che hanno dato luogo alla perdita stessa; si può parlare di perdita su crediti quando il debitore non paga volontariamente e il credito non risulta attuabile coattivamente attraverso gli strumenti che l’ordinamento mette a disposizione del creditore

In merito alla deducibilità delle perdite su crediti ai fini fiscali non correlate all'assoggettamento del debitore a procedure concorsuali, in ragione di quanto previsto dapprima dall'art. 66 e, successivamente, sull'art. 101 d.P.R. n. 917 del 1986, che il contribuente che voglia portare in deduzione la perdita, ha l’onere di dimostrare gli elementi «certi e precisi» che hanno dato luogo alla perdita stessa; si può parlare di perdita su crediti quando il debitore non paga volontariamente e il credito non risulta attuabile coattivamente attraverso gli strumenti che l'ordinamento mette a disposizione del creditore

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 2923 depositata il 31 gennaio 2023 – La responsabilità del socio e del liquidatore della società per i debiti della società, prevista dall’art. 36 del d.P.R. n. 602 del 1973, implica l’emanazione, da parte dell’Ufficio, di un vero e proprio atto accertativo, da notificare ai soggetti ritenuti responsabili, con l’indicazione delle ragioni della pretesa vantata nei loro confronti e degli elementi comprovanti l’incasso di somme o l’attribuzione di beni della società

La responsabilità del socio e del liquidatore della società per i debiti della società, prevista dall’art. 36 del d.P.R. n. 602 del 1973, implica l’emanazione, da parte dell’Ufficio, di un vero e proprio atto accertativo, da notificare ai soggetti ritenuti responsabili, con l’indicazione delle ragioni della pretesa vantata nei loro confronti e degli elementi comprovanti l'incasso di somme o l'attribuzione di beni della società

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 2880 depositata il 31 gennaio 2023 – Qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo

Qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 3066 depositata il 1° febbraio 2023 – Il principio di neutralità dell’IVA esige che la detrazione o il rimborso dell’IVA a monte sia concesso anche se taluni requisiti formali siano stati omessi dai soggetti passivi, purché vengano comunque soddisfatti i requisiti sostanziali ed il diritto alla detrazione può essere esercitato anche oltre il periodo di imposta, purché ciò avvenga nel rispetto delle normative di diritto interno, non potendo il diritto di detrazione essere esercitato senza limiti di tempo

Il principio di neutralità dell’IVA esige che la detrazione o il rimborso dell’IVA a monte sia concesso anche se taluni requisiti formali siano stati omessi dai soggetti passivi, purché vengano comunque soddisfatti i requisiti sostanziali ed il diritto alla detrazione può essere esercitato anche oltre il periodo di imposta, purché ciò avvenga nel rispetto delle normative di diritto interno, non potendo il diritto di detrazione essere esercitato senza limiti di tempo

Corte di Cassazione sentenza n. 32905 depositata l’ 8 novembre 2022 – L’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie

L'omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie

Corte di Cassazione sentenza n. 32904 depositata l’ 8 novembre 2022 – La tempestiva notifica della cartella di pagamento nei confronti di uno dei condebitori, sebbene inidonea a pregiudicare le posizioni soggettive degli altri obbligati in solido, impedisce che si produca nei confronti degli stessi la decadenza di cui all’art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973

La tempestiva notifica della cartella di pagamento nei confronti di uno dei condebitori, sebbene inidonea a pregiudicare le posizioni soggettive degli altri obbligati in solido, impedisce che si produca nei confronti degli stessi la decadenza di cui all'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973

Corte di Cassazione ordinanza n. 32900 depositata l’ 8 novembre 2022 – In tema di IVA, in caso di detrazione indebita perché operata in misura superiore a quella dovuta per l’operazione posta in essere, l’art. 6, comma 6, d.lgs. n. 471 del 1997, nella formulazione successiva alla l. n. 205 del 2017, interpretato in senso conforme al diritto unionale, ha introdotto un regime sanzionatorio più mite, riconoscendo il diritto alla detrazione nei limiti del dovuto, ai sensi degli artt. 19 e ss. del citato decreto, e non per l’intero ammontare versato

In tema di IVA, in caso di detrazione indebita perché operata in misura superiore a quella dovuta per l’operazione posta in essere, l’art. 6, comma 6, d.lgs. n. 471 del 1997, nella formulazione successiva alla l. n. 205 del 2017, interpretato in senso conforme al diritto unionale, ha introdotto un regime sanzionatorio più mite, riconoscendo il diritto alla detrazione nei limiti del dovuto, ai sensi degli artt. 19 e ss. del citato decreto, e non per l’intero ammontare versato

Corte di Cassazione sentenza n. 32897 depositata l’ 8 novembre 2022 – La parte totalmente vittoriosa in appello è legittimata a proporre ricorso incidentale nell’ ipotesi in cui intenda riproporre in cassazione l’eccezione del giudicato interno, con riferimento alle domande od eccezioni espressamente non accolte dal giudice di merito, può proporre ricorso incidentale condizionato all’accoglimento, almeno parziale, del ricorso principale, invece, per le domande o eccezioni non esaminate, o ritenute assorbite dal giudice di merito, non è ammissibile neppure il ricorso incidentale condizionato

La parte totalmente vittoriosa in appello è legittimata a proporre ricorso incidentale nell’ ipotesi in cui intenda riproporre in cassazione l'eccezione del giudicato interno, con riferimento alle domande od eccezioni espressamente non accolte dal giudice di merito, può proporre ricorso incidentale condizionato all'accoglimento, almeno parziale, del ricorso principale, invece, per le domande o eccezioni non esaminate, o ritenute assorbite dal giudice di merito, non è ammissibile neppure il ricorso incidentale condizionato

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