cassazione sez. tributi

Corte di Cassazione sentenza n. 28925 depositata il 5 ottobre 2022  – Il vizio di motivazione previsto dall’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dall’art. 111 Cost. sussiste solo quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico- giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito

Il vizio di motivazione previsto dall'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dall'art. 111 Cost. sussiste solo quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico- giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito

Corte di Cassazione ordinanza n. 28916 depositata il 5 ottobre 2022 – Ai sensi dell’ 83 ult. comma c.p.c., applicabile al processo tributario, la procura speciale si presume conferita soltanto per un determinato grado del processo, quando nell’atto non è espressa volontà diversa. Per cui la volontà della parte conferente, in ordine all’estensione della delega, può essere desunta da qualsiasi elemento ricavabile dal contenuto complessivo dell’atto, non essendo necessario che i gradi di giudizio successivi al primo siano specificamente menzionati

Ai sensi dell’ 83 ult. comma c.p.c., applicabile al processo tributario, la procura speciale si presume conferita soltanto per un determinato grado del processo, quando nell’atto non è espressa volontà diversa. Per cui la volontà della parte conferente, in ordine all’estensione della delega, può essere desunta da qualsiasi elemento ricavabile dal contenuto complessivo dell’atto, non essendo necessario che i gradi di giudizio successivi al primo siano specificamente menzionati

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 36051 depositata il 7 dicembre 2022 – Il ricorso per Cassazione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata, per omessa, errata o insufficiente valutazione delle prove, non conferisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, restando escluso che le censure concernenti il difetto di motivazione possano risolversi nella richiesta alla Corte di legittimità di una interpretazione delle risultanze processuali diversa da quella operata dal giudice di merito

Il ricorso per Cassazione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata, per omessa, errata o insufficiente valutazione delle prove, non conferisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, restando escluso che le censure concernenti il difetto di motivazione possano risolversi nella richiesta alla Corte di legittimità di una interpretazione delle risultanze processuali diversa da quella operata dal giudice di merito

Corte di Cassazione ordinanza n. 28858 depositata il 5 ottobre 2022 – In tema di accertamento bancario gli oneri allegatorio e probatorio dell’Amministrazione devono ritenersi assolti con la mera indicazione delle movimentazioni prive di giustificazione, spettando invece al contribuente, che voglia sottrarsi alle conseguenze della presunzione, dimostrare “in modo analitico l’estraneità di ciascuna delle operazioni a fatti imponibili”

In tema di accertamento bancario gli oneri allegatorio e probatorio dell'Amministrazione devono ritenersi assolti con la mera indicazione delle movimentazioni prive di giustificazione, spettando invece al contribuente, che voglia sottrarsi alle conseguenze della presunzione, dimostrare "in modo analitico l'estraneità di ciascuna delle operazioni a fatti imponibili"

Corte di Cassazione ordinanza n. 28857 depositata il 5 ottobre 2022 – La preclusione fissata dal terzo e dal quarto comma dell’art. 32 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, la quale vieta al contribuente di produrre in giudizio elementi a proprio discarico, se non tempestivamente forniti all’Amministrazione nel termine assegnatogli, non opera se l’Amministrazione non l’abbia previamente avvertito delle conseguenze collegate a tale inottemperanza o senza che sia specificamente indicato l’oggetto della richiesta

La preclusione fissata dal terzo e dal quarto comma dell'art. 32 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, la quale vieta al contribuente di produrre in giudizio elementi a proprio discarico, se non tempestivamente forniti all'Amministrazione nel termine assegnatogli, non opera se l'Amministrazione non l'abbia previamente avvertito delle conseguenze collegate a tale inottemperanza o senza che sia specificamente indicato l'oggetto della richiesta

Corte di Cassazione sentenza n. 28836 depositata il 4 ottobre 2022  – Nel giudizio di rinvio è quindi precluso l’esame di tutte le questioni, di fatto e di diritto, costituenti il presupposto logico ed inderogabile della pronuncia della Corte, sia nel caso in cui siano state dedotte nelle precedenti fasi di merito, sia quando avrebbero potuto essere prospettate dalle parti in sede di legittimità o quando la Corte avrebbe dovuto rilevarle d’ufficio

Nel giudizio di rinvio è quindi precluso l’esame di tutte le questioni, di fatto e di diritto, costituenti il presupposto logico ed inderogabile della pronuncia della Corte, sia nel caso in cui siano state dedotte nelle precedenti fasi di merito, sia quando avrebbero potuto essere prospettate dalle parti in sede di legittimità o quando la Corte avrebbe dovuto rilevarle d'ufficio

Corte di Cassazione sentenza n. 28831 depositata il 4 ottobre 2022 – L’omessa pronuncia su un motivo di appello integra la violazione dell’art. 112 c.p.c. e non già l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti, in quanto il motivo di gravame non costituisce un fatto principale o secondario, bensì la specifica domanda sottesa alla proposizione dell’appello

L’omessa pronuncia su un motivo di appello integra la violazione dell’art. 112 c.p.c. e non già l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti, in quanto il motivo di gravame non costituisce un fatto principale o secondario, bensì la specifica domanda sottesa alla proposizione dell’appello

Corte di Cassazione sentenza n. 28827 depositata il 4 ottobre 2022  – La presentazione della dichiarazione integrativa non incide sulla decorrenza del termine per l’esercizio del diritto al rimborso, che, ai sensi dell’art. 38, primo comma, d.P.R. n. 602/1973, inizia in ogni caso dal versamento dell’imposta totalmente o parzialmente non dovuta

La presentazione della dichiarazione integrativa non incide sulla decorrenza del termine per l’esercizio del diritto al rimborso, che, ai sensi dell’art. 38, primo comma, d.P.R. n. 602/1973, inizia in ogni caso dal versamento dell’imposta totalmente o parzialmente non dovuta

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