cassazione sez. tributi

Corte di Cassazione sentenza n. 25629 depositata il 31 agosto 2022 – Il divieto di proporre nuove eccezioni in appello, posto sempre dall’art. 57 del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, riguarda le eccezioni in senso stretto, consistenti nei vizi d’invalidità dell’atto tributario o nei fatti modificativi, estintivi o impeditivi della pretesa fiscale, mentre non si estende alle eccezioni improprie o alle mere difese e, cioè, alla contestazione dei fatti costitutivi del credito tributario o delle censure del contribuente, che restano sempre deducibili

Il divieto di proporre nuove eccezioni in appello, posto sempre dall'art. 57 del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, riguarda le eccezioni in senso stretto, consistenti nei vizi d'invalidità dell'atto tributario o nei fatti modificativi, estintivi o impeditivi della pretesa fiscale, mentre non si estende alle eccezioni improprie o alle mere difese e, cioè, alla contestazione dei fatti costitutivi del credito tributario o delle censure del contribuente, che restano sempre deducibili

Corte di Cassazione sentenza n. 25624 depositata il 31 agosto 2022 – Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione -corollario del requisito di specificità dei motivi imposto dall’art 366 c.p.c.- non deve essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, ha tuttavia ribadito che sussiste un onere di chiarezza e specificità dei motivi che pur se non si traduce in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, richiede quanto meno che nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all’interno delle censure, e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito

Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione -corollario del requisito di specificità dei motivi imposto dall'art 366 c.p.c.- non deve essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, ha tuttavia ribadito che sussiste un onere di chiarezza e specificità dei motivi che pur se non si traduce in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, richiede quanto meno che nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all'interno delle censure, e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito

Corte di Cassazione ordinanza n. 25623 depositata il 31 agosto 2022 – In tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste in un’erronea ricognizione da parte del provvedimento impugnato della fattispecie astratta recata da una norma di legge implicando necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta, mediante le risultanze di causa, inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito la cui censura é possibile, in sede di legittimità, attraverso il vizio di motivazione

In tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste in un'erronea ricognizione da parte del provvedimento impugnato della fattispecie astratta recata da una norma di legge implicando necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta, mediante le risultanze di causa, inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito la cui censura é possibile, in sede di legittimità, attraverso il vizio di motivazione

Corte di Cassazione ordinanza n. 25621 depositata il 31 agosto 2022 – In base al generale principio di cui all’art. 2909 c.c., secondo cui il giudicato fa stato ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa, entro i limiti oggetti dati dai suoi elementi costitutivi (petitum e causa petendi), nel processo tributario il presupposto dell’efficacia del giudicato esterno è che esso si sia formato tra le stesse parti

In base al generale principio di cui all'art. 2909 c.c., secondo cui il giudicato fa stato ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa, entro i limiti oggetti dati dai suoi elementi costitutivi (petitum e causa petendi), nel processo tributario il presupposto dell'efficacia del giudicato esterno è che esso si sia formato tra le stesse parti

Corte di Cassazione ordinanza n. 25619 depositata il 31 agosto 2022 – Qualora il contribuente abbia evidenziato nella dichiarazione un credito di imposta, l’azione volta al relativo recupero è sottoposta all’ordinario termine di prescrizione decennale, sulla cui decorrenza non incidono né il limite temporale stabilito per il controllo formale o cartolare delle dichiarazioni e la liquidazione delle somme dovute, ai sensi dell’art. 36-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, né i limiti alla proponibilità della relativa eccezione, posti dall’art. 2, comma 58, della legge 24 dicembre 2003, n. 350

Qualora il contribuente abbia evidenziato nella dichiarazione un credito di imposta, l'azione volta al relativo recupero è sottoposta all'ordinario termine di prescrizione decennale, sulla cui decorrenza non incidono né il limite temporale stabilito per il controllo formale o cartolare delle dichiarazioni e la liquidazione delle somme dovute, ai sensi dell'art. 36-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, né i limiti alla proponibilità della relativa eccezione, posti dall'art. 2, comma 58, della legge 24 dicembre 2003, n. 350

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 02 novembre 2022, n. 32272 – In tema di IRAP, non integra il presupposto impositivo l’attività di sindaco o di componente degli organi di amministrazione e di controllo di enti e società svolta dai singoli associati in modo separato rispetto a quella ulteriore espletata all’interno di un’associazione professionale, gravando tuttavia su quest’ultima, in caso di richiesta di rimborso, l’onere di provare la separatezza dei redditi di cui predica lo scorporo rispetto alle attività individuali svolte dai singoli associati quali organi di una compagine terza

In tema di IRAP, non integra il presupposto impositivo l'attività di sindaco o di componente degli organi di amministrazione e di controllo di enti e società svolta dai singoli associati in modo separato rispetto a quella ulteriore espletata all'interno di un'associazione professionale, gravando tuttavia su quest'ultima, in caso di richiesta di rimborso, l'onere di provare la separatezza dei redditi di cui predica lo scorporo rispetto alle attività individuali svolte dai singoli associati quali organi di una compagine terza

Corte di Cassazione ordinanza n. 25616 depositata il 31 agosto 2022 – In tema di IVA concernente le c.d. operazioni soggettivamente inesistenti deve escludersi qualunque connotazione aprioristica e generalizzante di idoneità probatoria delle sole qualità oggettive del soggetto interposto, dovendo sempre aversi riguardo all’effettività e concretezza delle situazioni, di modo che si possa cogliere una immediatezza di rapporti tra i soggetti coinvolti ovvero emergano altri elementi, afferenti alla sfera del destinatario della prestazione, sulla base dei quali possa ritenersi assolto l’onere probatorio dell’Amministrazione

In tema di IVA concernente le c.d. operazioni soggettivamente inesistenti deve escludersi qualunque connotazione aprioristica e generalizzante di idoneità probatoria delle sole qualità oggettive del soggetto interposto, dovendo sempre aversi riguardo all'effettività e concretezza delle situazioni, di modo che si possa cogliere una immediatezza di rapporti tra i soggetti coinvolti ovvero emergano altri elementi, afferenti alla sfera del destinatario della prestazione, sulla base dei quali possa ritenersi assolto l'onere probatorio dell'Amministrazione.

Corte di Cassazione ordinanza n. 25608 depositata il 31 agosto 2022 – Ai fini dell’iva, ciascuna prestazione deve essere normalmente considerata distinta e indipendente, come risulta dall’art. 1, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva iva. In ogni caso si tratta di un’unica operazione quando due o più elementi o atti forniti dal soggetto  passivo sono strettamente connessi  a tal punto da formare, oggettivamente,  una sola prestazione economica indissociabile la cui scomposizione avrebbe carattere artificioso

Ai fini dell'iva, ciascuna prestazione deve essere normalmente considerata distinta e indipendente, come risulta dall'art. 1, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva iva. In ogni caso si tratta di un'unica operazione quando due o più elementi o atti forniti dal soggetto  passivo sono strettamente connessi  a tal punto da formare, oggettivamente,  una sola prestazione economica indissociabile la cui scomposizione avrebbe carattere artificioso

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