cassazione sez. tributi

Corte di Cassazione ordinanza n. 23293 depositata il 26 luglio 2022 – I costi, per essere ammessi in deduzione, quali componenti negativi del reddito di impresa, debbono soddisfare <

I costi, per essere ammessi in deduzione, quali componenti negativi del reddito di impresa, debbono soddisfare i principi di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità. Spetta al contribuente l'onere della prova dell'esistenza, dell'inerenza e, ove contestata dall'Amministrazione finanziaria, della coerenza economica dei costi deducibili

Corte di Cassazione ordinanza n. 23292 depositata il 26 luglio 2022 – Le prescritte manifestazioni di volontà, atte al godimento dei benefici fiscali connessi all’acquisto della prima casa, vanno dunque rese, attenendo ai presupposti dell’agevolazione, anche quando il contribuente intenda far valere il proprio diritto all’applicazione dei relativi benefici rendendosi acquirente in sede di vendita forzata; in tal caso egli dovrà provvedere a rendere le anzidette dichiarazioni prima della registrazione del decreto di trasferimento del giudice dell’esecuzione, che costituisce l’atto al quale va riconosciuta efficacia traslativa della proprietà del bene

Le prescritte manifestazioni di volontà, atte al godimento dei benefici fiscali connessi all'acquisto della prima casa, vanno dunque rese, attenendo ai presupposti dell'agevolazione, anche quando il contribuente intenda far valere il proprio diritto all'applicazione dei relativi benefici rendendosi acquirente in sede di vendita forzata; in tal caso egli dovrà provvedere a rendere le anzidette dichiarazioni prima della registrazione del decreto di trasferimento del giudice dell'esecuzione, che costituisce l'atto al quale va riconosciuta efficacia traslativa della proprietà del bene

Corte di Cassazione sentenza n. 25746 depositata il 1° settembre 2022 – La mancata considerazione delle pronunce passate in giudicato abbia determinato una decisione incisa dall’errore percettivo, è corretto affermare che costituisce errore revocatorio, ai fini degli artt. 391-bis e 395, n. 4, cod. proc. civ., la pretermissione di una doglianza di giudicato esterno, fondata su di una sentenza di legittimità intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso, allegata con la memoria depositata ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ., ma non presa in considerazione da parte della Corte di cassazione

La mancata considerazione delle pronunce passate in giudicato abbia determinato una decisione incisa dall'errore percettivo, è corretto affermare che costituisce errore revocatorio, ai fini degli artt. 391-bis e 395, n. 4, cod. proc. civ., la pretermissione di una doglianza di giudicato esterno, fondata su di una sentenza di legittimità intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso, allegata con la memoria depositata ai sensi dell'art. 378 cod. proc. civ., ma non presa in considerazione da parte della Corte di cassazione

Corte di Cassazione ordinanza n. 25689 depositata il 1° settembre 2022 – Nel giudizio d’appello non possono proporsi domande nuove e, se proposte, debbono essere dichiarate inammissibili d’ufficio, che possono tuttavia essere chiesti gli interessi maturati dopo la sentenza impugnata e che non possono proporsi nuove eccezioni che non siano rilevabili anche d’ufficio. A tali principi si correla anche quello secondo cui, anche in presenza di una contestazione in primo grado formulata in modo generico, la parte può, nell’atto di appello, specificare le proprie difese

Nel giudizio d'appello non possono proporsi domande nuove e, se proposte, debbono essere dichiarate inammissibili d'ufficio, che possono tuttavia essere chiesti gli interessi maturati dopo la sentenza impugnata e che non possono proporsi nuove eccezioni che non siano rilevabili anche d'ufficio. A tali principi si correla anche quello secondo cui, anche in presenza di una contestazione in primo grado formulata in modo generico, la parte può, nell'atto di appello, specificare le proprie difese

Corte di Cassazione ordinanza n. 25642 depositata il 31 agosto 2022 – L’elezione del domicilio dalla medesima parte operata presso lo studio del procuratore ha la mera funzione di indicare la sede dello studio del procuratore medesimo. In tale caso il difensore domiciliatario non ha l’onere di comunicare il cambiamento di indirizzo del proprio studio ed è onere del notificante di effettuare apposite ricerche per individuare il nuovo luogo di notificazione, ove quello a sua conoscenza sia stato mutato, dovendo la notificazione essere effettuata al domicilio reale del procuratore anche se non vi sia stata rituale comunicazione del trasferimento alla controparte, ai sensi del d.lgs. n. 546 del 1992, art. 17, comma 3

L'elezione del domicilio dalla medesima parte operata presso lo studio del procuratore ha la mera funzione di indicare la sede dello studio del procuratore medesimo. In tale caso il difensore domiciliatario non ha l'onere di comunicare il cambiamento di indirizzo del proprio studio ed è onere del notificante di effettuare apposite ricerche per individuare il nuovo luogo di notificazione, ove quello a sua conoscenza sia stato mutato, dovendo la notificazione essere effettuata al domicilio reale del procuratore anche se non vi sia stata rituale comunicazione del trasferimento alla controparte, ai sensi del d.lgs. n. 546 del 1992, art. 17, comma 3

Corte di Cassazione ordinanza n. 25638 depositata il 31 agosto 2022 – In tema di iva, ai fini della detraibilità dell’imposta assolta sugli acquisti di beni e sulle operazioni passive, occorre accertarne l’effettiva inerenza rispetto alle finalità imprenditoriali, senza che occorra, tuttavia, il concreto svolgimento dell’attività di impresa

In tema di iva, ai fini della detraibilità dell'imposta assolta sugli acquisti di beni e sulle operazioni passive, occorre accertarne l'effettiva inerenza rispetto alle finalità imprenditoriali, senza che occorra, tuttavia, il concreto svolgimento dell'attività di impresa

Corte di Cassazione sentenza n. 25632 depositata il 31 agosto 2022 – Ai fini della tassabilità delle aree scoperte rileva esclusivamente la natura operativa delle stesse, intesa quale idoneità a produrre rifiuti ulteriori rispetto al locale e all’area principale già tassata e di cui, tenuto conto della destinazione funzionale, non rappresentano una mera estensione; le circostanze escludenti la produttività e la tassabilità siano dedotte “nella denuncia originaria” o in quella “di variazione”, e siano debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione

Ai fini della tassabilità delle aree scoperte rileva esclusivamente la natura operativa delle stesse, intesa quale idoneità a produrre rifiuti ulteriori rispetto al locale e all'area principale già tassata e di cui, tenuto conto della destinazione funzionale, non rappresentano una mera estensione; le circostanze escludenti la produttività e la tassabilità siano dedotte "nella denuncia originaria" o in quella "di variazione", e siano debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione

Corte di Cassazione sentenza n. 25631 depositata il 31 agosto 2022 – Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione – anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c. Italia del 28 ottobre 2021 – non deve essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, e non può pertanto tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, insussistente laddove nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all’interno delle censure, e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito

Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione - anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c. Italia del 28 ottobre 2021 - non deve essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, e non può pertanto tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, insussistente laddove nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all'interno delle censure, e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito

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