cassazione sez. tributi

Corte di Cassazione ordinanza n. 32222 depositata il 2 novembre 2022 – L’esistenza del giudicato esterno è sempre rilevabile anche d’ufficio, anche nell’ipotesi in cui il giudicato si sia formato successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata: si tratta, infatti, di un elemento assimilabile al comando giuridico, perché destinato a fissare la regola del caso concreto, la cui interpretazione non si esaurisce in un giudizio di mero fatto

L'esistenza del giudicato esterno è sempre rilevabile anche d'ufficio, anche nell'ipotesi in cui il giudicato si sia formato successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata: si tratta, infatti, di un elemento assimilabile al comando giuridico, perché destinato a fissare la regola del caso concreto, la cui interpretazione non si esaurisce in un giudizio di mero fatto

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 1352 depositata il 17 gennaio 2023 – La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da “error in procedendo”, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture

La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da "error in procedendo", quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 898 depositata il 13 gennaio 2023 – La responsabilità personale e solidale, prevista dall’art. 38 cod. civ., di colui che agisce in nome e per conto dell’associazione non riconosciuta non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell’associazione stessa, bensì all’attività negoziale concretamente svolta per suo conto e risoltasi nella creazione di rapporti obbligatori fra l’ente ed i terzi. Grava su colui che invoca in giudizio la responsabilità dell’agente l’onere della prova degli elementi da cui desumere la sua qualità di rappresentante e/o di gestore di tutta o di parte dell’attività dell’associazione, mentre grava sul chiamato a rispondere delle obbligazioni ex lege dare prova della sua estraneità alla gestione dell’ente

La responsabilità personale e solidale, prevista dall'art. 38 cod. civ., di colui che agisce in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell'associazione stessa, bensì all'attività negoziale concretamente svolta per suo conto e risoltasi nella creazione di rapporti obbligatori fra l'ente ed i terzi. Grava su colui che invoca in giudizio la responsabilità dell'agente l'onere della prova degli elementi da cui desumere la sua qualità di rappresentante e/o di gestore di tutta o di parte dell'attività dell'associazione, mentre grava sul chiamato a rispondere delle obbligazioni ex lege dare prova della sua estraneità alla gestione dell'ente

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 979 depositata il 16 gennaio 2023 – Deve essere dichiarata, anche d’ufficio, cessata la materia del contendere in ogni caso in cui risulti acquisito agli atti del giudizio che non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto e che conseguentemente non vi è più la necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto

Deve essere dichiarata, anche d'ufficio, cessata la materia del contendere in ogni caso in cui risulti acquisito agli atti del giudizio che non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto e che conseguentemente non vi è più la necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 1036 depositata il 16 gennaio 2023 – Nullità dell’avviso di accertamento per difetto di motivazione, mancando elementi da cui evincere l’interposizione fittizia nelle operazioni per le quali l’ufficio aveva denunciato e addebitato la soggettiva inesistenza delle operazioni fatturate

Nullità dell'avviso di accertamento per difetto di motivazione, mancando elementi da cui evincere l'interposizione fittizia nelle operazioni per le quali l'ufficio aveva denunciato e addebitato la soggettiva inesistenza delle operazioni fatturate

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 897 depositata il 13 gennaio 2023 – La presunzione di evasione stabilita dal comma 2 dell’art. 12 d.l. n. 78 del 2009, infatti, non ha natura procedimentale ma sostanziale con la conseguenza che essa non ha efficacia retroattiva, la prova dell’esistenza di redditi non dichiarati dal contribuente, detenuti in maniera occulta in Paesi cd. <>, può essere fornita non solo mediante la presunzione legale ex art. 12, comma 2, d.l. n. 78 del 2009, ma anche per mezzo di presunzioni semplici, ancorché basate su un unico elemento purché grave e preciso

La presunzione di evasione stabilita dal comma 2 dell’art. 12 d.l. n. 78 del 2009, infatti, non ha natura procedimentale ma sostanziale con la conseguenza che essa non ha efficacia retroattiva, la prova dell’esistenza di redditi non dichiarati dal contribuente, detenuti in maniera occulta in Paesi cd. >, può essere fornita non solo mediante la presunzione legale ex art. 12, comma 2, d.l. n. 78 del 2009, ma anche per mezzo di presunzioni semplici, ancorché basate su un unico elemento purché grave e preciso

Corte di Cassazione sentenza n. 32144 depositata il 31 ottobre 2022  – Il giudicato, essendo destinato a fissare la “regola” del caso concreto, partecipa della natura dei comandi giuridici e, conseguentemente, la sua interpretazione non si esaurisce in un giudizio di fatto, ma deve essere assimilata, per la sua intrinseca natura e per gli effetti che produce, all’interpretazione delle norme giuridiche; pertanto gli eventuali errori di interpretazione del giudicato rilevano non quali errori di fatto, ma quali errori di diritto, inidonei, come tali, a integrare gli estremi dell’errore revocatorio contemplato dall’art. 395, numero 4, cod. proc. civ.

Il giudicato, essendo destinato a fissare la "regola" del caso concreto, partecipa della natura dei comandi giuridici e, conseguentemente, la sua interpretazione non si esaurisce in un giudizio di fatto, ma deve essere assimilata, per la sua intrinseca natura e per gli effetti che produce, all'interpretazione delle norme giuridiche; pertanto gli eventuali errori di interpretazione del giudicato rilevano non quali errori di fatto, ma quali errori di diritto, inidonei, come tali, a integrare gli estremi dell'errore revocatorio contemplato dall'art. 395, numero 4, cod. proc. civ.

Corte di Cassazione sentenza n. 32129 depositata il 31 ottobre 2022  – In tema di determinazione del reddito di impresa, l’art. 71, comma 3, del d.P.R. n. 917 del 1986, “ratione temporis” vigente (ora art. 106, comma 3), laddove prevede che per gli enti creditizi e finanziari di cui al d.lgs. n. 87 del 1992, le svalutazioni dei crediti risultanti dal bilancio, per l’importo non coperto da garanzia assicurativa, che derivano da operazioni di regolazione del credito alla clientela, sono deducibili in ciascun esercizio nel limite dello 0,60% del valore dei crediti risultati in bilancio, aumentato dell’ammontare delle svalutazioni dell’esercizio, consente la deducibilità dei crediti svalutati nel caso in cui l’importo non sia integralmente coperto da garanzia assicurativa

In tema di determinazione del reddito di impresa, l'art. 71, comma 3, del d.P.R. n. 917 del 1986, "ratione temporis" vigente (ora art. 106, comma 3), laddove prevede che per gli enti creditizi e finanziari di cui al d.lgs. n. 87 del 1992, le svalutazioni dei crediti risultanti dal bilancio, per l'importo non coperto da garanzia assicurativa, che derivano da operazioni di regolazione del credito alla clientela, sono deducibili in ciascun esercizio nel limite dello 0,60% del valore dei crediti risultati in bilancio, aumentato dell'ammontare delle svalutazioni dell'esercizio, consente la deducibilità dei crediti svalutati nel caso in cui l'importo non sia integralmente coperto da garanzia assicurativa

Torna in cima