cassazione sez. tributi

Corte di Cassazione sentenza n. 32069 depositata il 31 ottobre 2022  – In caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, l’estensione del principio della scissione degli effetti alla procedura notificatoria che non abbia avuto esito, ai fini della conservazione degli effetti collegati alla richiesta originaria, è condizionata all’accertamento dell’assenza di colpa del notificante

In caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, l'estensione del principio della scissione degli effetti alla procedura notificatoria che non abbia avuto esito, ai fini della conservazione degli effetti collegati alla richiesta originaria, è condizionata all'accertamento dell'assenza di colpa del notificante

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 900 depositata il 13 gennaio 2023 – L’art. 15, primo comma, d.P.R. n. 602 del 1973 concerne, nell’ambito della disciplina dell’iscrizione nei ruoli in base ad accertamenti non definitivi, la riscossione del tributo nella fase amministrativa, laddove il sopravvenuto art. 68 del d.lgs. n. 546 del 1992 regola la riscossione frazionata del tributo nella fase relativa alla pendenza del processo tributario

L’art. 15, primo comma, d.P.R. n. 602 del 1973 concerne, nell'ambito della disciplina dell'iscrizione nei ruoli in base ad accertamenti non definitivi, la riscossione del tributo nella fase amministrativa, laddove il sopravvenuto art. 68 del d.lgs. n. 546 del 1992 regola la riscossione frazionata del tributo nella fase relativa alla pendenza del processo tributario

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 804 depositata il 12 gennaio 2023 – In applicazione della normativa comunitaria (art.14 della direttiva 2003/48/CE, come recepita nell’ordinamento italiano dall’art.10, d.lgs. del 18 aprile 2005, n.84, attuativo della citata direttiva, che costituisce disciplina normativa speciale prevalente su quella interna), deve riconoscersi il diritto al rimborso dell’euroritenuta pagata all’estero sugli interessi relativi a disponibilità finanziarie detenute su conto corrente presso una banca svizzera da un soggetto fiscalmente residente in Italia, che abbia aderito alla procedura di “collaborazione volontaria”, la quale consente al contribuente, mediante una dichiarazione confessoria spontanea, di regolarizzare plurimi anni di imposta relativamente a tali interessi, usufruendo di un trattamento sanzionatorio più favorevole

In applicazione della normativa comunitaria (art.14 della direttiva 2003/48/CE, come recepita nell’ordinamento italiano dall’art.10, d.lgs. del 18 aprile 2005, n.84, attuativo della citata direttiva, che costituisce disciplina normativa speciale prevalente su quella interna), deve riconoscersi il diritto al rimborso dell’euroritenuta pagata all’estero sugli interessi relativi a disponibilità finanziarie detenute su conto corrente presso una banca svizzera da un soggetto fiscalmente residente in Italia, che abbia aderito alla procedura di “collaborazione volontaria”, la quale consente al contribuente, mediante una dichiarazione confessoria spontanea, di regolarizzare plurimi anni di imposta relativamente a tali interessi, usufruendo di un trattamento sanzionatorio più favorevole

Corte di Cassazione sentenza n. 33083 depositata il 9 novembre 2022  – Nel processo civile ed in quello tributario, la sentenza la cui motivazione si limiti a riprodurre il contenuto di un atto di parte (o di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari), senza niente aggiungervi, non è nulla qualora le ragioni della decisione siano, in ogni caso, attribuibili all’organo giudicante e risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo, salvo che oltre ad una mera adesione acritica alle riprodotte difese dell’Amministrazione, si limita a riportare le ragioni esposte da quest’ultima parte, senza prendere in considerazione quelle contrapposte dall’altra nei motivi d’impugnazione, risultando quindi censurabile in quanto oggettivamente incompleta

Nel processo civile ed in quello tributario, la sentenza la cui motivazione si limiti a riprodurre il contenuto di un atto di parte (o di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari), senza niente aggiungervi, non è nulla qualora le ragioni della decisione siano, in ogni caso, attribuibili all'organo giudicante e risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo, salvo che oltre ad una mera adesione acritica alle riprodotte difese dell’Amministrazione, si limita a riportare le ragioni esposte da quest’ultima parte, senza prendere in considerazione quelle contrapposte dall'altra nei motivi d’impugnazione, risultando quindi censurabile in quanto oggettivamente incompleta

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 796 depositata il 12 gennaio 2023 – Nel processo tributario, caratterizzato da una domanda impugnatoria dell’atto del fisco per vizi formali o sostanziali, l’oggetto del giudizio è circoscritto dai motivi di contestazione dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa dell’Amministrazione che il contribuente deve dedurre specificamente nel ricorso introduttivo di primo grado che può modificare o integrare solo con motivi aggiunti, consentiti, ex art. 24 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nella limitata e peculiare ipotesi di “deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione”

Nel processo tributario, caratterizzato da una domanda impugnatoria dell'atto del fisco per vizi formali o sostanziali, l'oggetto del giudizio è circoscritto dai motivi di contestazione dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa dell'Amministrazione che il contribuente deve dedurre specificamente nel ricorso introduttivo di primo grado che può modificare o integrare solo con motivi aggiunti, consentiti, ex art. 24 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nella limitata e peculiare ipotesi di "deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione"

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 661 depositata il 12 gennaio 2023 – La cessione di calciatori non genererebbe plusvalenze imponibili a fini IRAP e arresti di segno contrario, ha già avuto modo di affermare di recente, in casi analoghi, che sull’interpretazione delle norme che regolano l’imponibilità a fini IRAP delle plusvalenze e minusvalenze derivanti dalla cessione di calciatori e di diritti di compartecipazione da parte delle società sportive professionistiche ricorre proprio quella situazione – la presenza di contrasti giurisprudenziali – a cui la giurisprudenza di questa Corte collega l’esimente della condizione di incertezza normativa

La cessione di calciatori non genererebbe plusvalenze imponibili a fini IRAP e arresti di segno contrario, ha già avuto modo di affermare di recente, in casi analoghi, che sull'interpretazione delle norme che regolano l'imponibilità a fini IRAP delle plusvalenze e minusvalenze derivanti dalla cessione di calciatori e di diritti di compartecipazione da parte delle società sportive professionistiche ricorre proprio quella situazione - la presenza di contrasti giurisprudenziali - a cui la giurisprudenza di questa Corte collega l'esimente della condizione di incertezza normativa

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