L’accertamento integrativo, susseguente a quello parziale, non può basarsi su atti o fatti acquisiti e già conosciuti dall’ente impositore fin dall’origine ma non contestati, in quanto ciò pregiudicherebbe il diritto del contribuente ad una difesa unitaria e complessiva, a cui presidio si pone il predetto principio generale, ma deve necessariamente fondarsi su nuovi elementi atti
Leggi tuttoCorte di Cassazione ordinanza n. 12854 depositata il 22 aprile 2022 – L’accertamento integrativo, susseguente a quello parziale, non può basarsi su atti o fatti acquisiti e già conosciuti dall’ente impositore fin dall’origine ma non contestati, in quanto ciò pregiudicherebbe il diritto del contribuente ad una difesa unitaria e complessiva, a cui presidio si pone il predetto principio generale, ma deve necessariamente fondarsi su nuovi elementi atti
il 12 Maggio, 2022in TRIBUTI, TRIBUTI - GIURISPRUDENZAtags: accertamento, cassazione tributi
CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 10 maggio 2022, n. 14842 – In tema di classificazione dei redditi ex art. 6, comma 2, t.u.i.r., le somme percepite dal contribuente a titolo risarcitorio sono soggette a imposizione soltanto se, e nei limiti in cui, risultino destinate a reintegrare un danno concretatosi nella mancata percezione di redditi (cd. lucro cessante), e non costituiscono reddito imponibile nell’ipotesi in cui esse tendano a riparare un pregiudizio di natura diversa (cd. danno emergente). Non è quindi tassabile il risarcimento del danno ottenuto dal lavoratore dipendente, anche in via transattiva, per la perdita di chance di accrescimento professionale (a causa dell’assenza di programmi ed obiettivi incentivanti), ed è irrilevante che, ai fini della determinazione del quantum debeatur, si faccia riferimento al c.c.n.l. di un certo comparto
il 12 Maggio, 2022in TRIBUTI, TRIBUTI - GIURISPRUDENZAtags: accertamento, cassazione tributi, TUIR
In tema di classificazione dei redditi ex art. 6, comma 2, t.u.i.r., le somme percepite dal contribuente a titolo risarcitorio sono soggette a imposizione soltanto se, e nei limiti in cui, risultino destinate a reintegrare un danno concretatosi nella mancata percezione di redditi (cd. lucro cessante), e non costituiscono reddito imponibile nell’ipotesi in cui esse tendano a riparare un pregiudizio di natura diversa (cd. danno emergente). Non è quindi tassabile il risarcimento del danno ottenuto dal lavoratore dipendente, anche in via transattiva, per la perdita di chance di accrescimento professionale (a causa dell’assenza di programmi ed obiettivi incentivanti), ed è irrilevante che, ai fini della determinazione del quantum debeatur, si faccia riferimento al c.c.n.l. di un certo comparto
Leggi tuttoCorte di Cassazione ordinanza n. 12853 depositata il 22 aprile 2022 – La documentazione depositata in primo grado dal contribuente, sebbene non costituito in appello, proprio in ragione di quanto previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 25, è entrata automaticamente nel procedimento di appello e deve essere comunque utilizzata dai giudici di appello ai fini della decisione
il 11 Maggio, 2022in TRIBUTI - GIURISPRUDENZAtags: cassazione tributi, processo tributario
La documentazione depositata in primo grado dal contribuente, sebbene non costituito in appello, proprio in ragione di quanto previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 25, è entrata automaticamente nel procedimento di appello e deve essere comunque utilizzata dai giudici di appello ai fini della decisione
Leggi tuttoCorte di Cassazione ordinanza n. 12837 depositata il 22 aprile 2022 – In tema di accertamenti bancari è consentito ai fini fiscali, l’esecuzione di accertamenti bancari anche nei confronti di chi non abbia la qualifica di imprenditore o lavoratore autonomo, e sia un lavoratore dipendente o risulti non occupato
il 11 Maggio, 2022in TRIBUTI, TRIBUTI - GIURISPRUDENZAtags: accertamento, cassazione tributi
In tema di accertamenti bancari è consentito ai fini fiscali, l’esecuzione di accertamenti bancari anche nei confronti di chi non abbia la qualifica di imprenditore o lavoratore autonomo, e sia un lavoratore dipendente o risulti non occupato
Leggi tuttoCorte di Cassazione ordinanza n. 12836 depositata il 22 aprile 2022 – Viola l’ art.39, primo comma, d), del d.P.R. n.600 del 1973 la sentenza che fonda la sua decisione sull’antieconomicità dell’attività di impresa senza compiutamente esaminare tutti gli elementi in fatto allegati dal contribuente (riportati, in ossequio al principio di autosufficienza, in ricorso) limitandosi ad affermare, apoditticamente, la genericità delle difese
il 10 Maggio, 2022in TRIBUTI, TRIBUTI - GIURISPRUDENZAtags: accertamento, cassazione tributi, processo tributario
Viola l’ art.39, primo comma, d), del d.P.R. n.600 del 1973 la sentenza che fonda la sua decisione sull’antieconomicità dell’attività di impresa senza compiutamente esaminare tutti gli elementi in fatto allegati dal contribuente (riportati, in ossequio al principio di autosufficienza, in ricorso) limitandosi ad affermare, apoditticamente, la genericità delle difese
Leggi tuttoCorte di Cassazione ordinanza n. 12835 depositata il 22 aprile 2022 – Il raddoppio dei termini di accertamento non opera con riferimento all’Irap posto che, non essendo l’Irap un’imposta per la quale siano previste sanzioni penali è evidente che in relazione alla stessa non può operare la disciplina del raddoppio dei termini di accertamento quale applicabile ratione temporis
il 10 Maggio, 2022in TRIBUTI - GIURISPRUDENZAtags: accertamento, cassazione tributi, Irap
Il raddoppio dei termini di accertamento non opera con riferimento all’Irap posto che, non essendo l’Irap un’imposta per la quale siano previste sanzioni penali è evidente che in relazione alla stessa non può operare la disciplina del raddoppio dei termini di accertamento quale applicabile ratione temporis
Leggi tuttoCorte di Cassazione ordinanza n. 12834 depositata il 22 aprile 2022 – La figura dell’assorbimento in senso proprio ricorre quando la decisione sulla domanda assorbita diviene superflua, per sopravvenuto difetto di interesse della parte, la quale, con la pronuncia sulla domanda assorbente, ha conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno, mentre è in senso improprio quando la decisione assorbente esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni, ovvero comporta un implicito rigetto di altre domande; sotto tale profilo, perchè la statuizione risulti viziata sotto il profilo motivazionale si deve mettere in discussione la correttezza della valutazione di assorbimento
il 10 Maggio, 2022in TRIBUTI - GIURISPRUDENZAtags: cassazione tributi, processo tributario
La figura dell’assorbimento in senso proprio ricorre quando la decisione sulla domanda assorbita diviene superflua, per sopravvenuto difetto di interesse della parte, la quale, con la pronuncia sulla domanda assorbente, ha conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno, mentre è in senso improprio quando la decisione assorbente esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni, ovvero comporta un implicito rigetto di altre domande; sotto tale profilo, perchè la statuizione risulti viziata sotto il profilo motivazionale si deve mettere in discussione la correttezza della valutazione di assorbimento
Leggi tuttoCorte di Cassazione ordinanza n. 12765 depositata il 21 aprile 2022 – La validità della sentenza la cui motivazione sia redatta “per relationem” ad un provvedimento giudiziario reso in un altro processo, presuppone che essa resti “autosufficiente”, riproducendo i contenuti mutuati e rendendoli oggetto di autonoma valutazione critica nel contesto della diversa causa, in modo da consentire la verifica della sua compatibilità logico-giuridica, mentre deve ritenersi nulla, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la sentenza che si limiti alla mera indicazione dell’esistenza del provvedimento richiamato, senza esporne il contenuto e senza compiere alcun apprezzamento delle argomentazioni assunte nell’altro giudizio e della loro pertinenza e decisività rispetto ai temi dibattuti dalle parti, così rendendo impossibile l’individuazione delle ragioni poste a fondamento del dispositivo
il 10 Maggio, 2022in TRIBUTI - GIURISPRUDENZAtags: cassazione tributi, processo tributario
La validità della sentenza la cui motivazione sia redatta “per relationem” ad un provvedimento giudiziario reso in un altro processo, presuppone che essa resti “autosufficiente”, riproducendo i contenuti mutuati e rendendoli oggetto di autonoma valutazione critica nel contesto della diversa causa, in modo da consentire la verifica della sua compatibilità logico-giuridica, mentre deve ritenersi nulla, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la sentenza che si limiti alla mera indicazione dell’esistenza del provvedimento richiamato, senza esporne il contenuto e senza compiere alcun apprezzamento delle argomentazioni assunte nell’altro giudizio e della loro pertinenza e decisività rispetto ai temi dibattuti dalle parti, così rendendo impossibile l’individuazione delle ragioni poste a fondamento del dispositivo
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