cassazione sez. tributi

Corte di Cassazione ordinanza n. 30018 depositata il 13 ottobre 2022 – L’acquirente dei beni può dedurre i costi relativi ad operazioni soggettivamente inesistenti, anche nell’ipotesi in cui sia consapevole del loro carattere fraudolento, salvi i limiti derivanti, in virtù del d.P.R. n. 917 del 1986, dai principi di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità, mentre è esclusa la deducibilità dei costi delle operazioni oggettivamente inesistenti

L'acquirente dei beni può dedurre i costi relativi ad operazioni soggettivamente inesistenti, anche nell'ipotesi in cui sia consapevole del loro carattere fraudolento, salvi i limiti derivanti, in virtù del d.P.R. n. 917 del 1986, dai principi di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità, mentre è esclusa la deducibilità dei costi delle operazioni oggettivamente inesistenti

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 37614 depositata il 22 dicembre 2022 – All’estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio. La consultazione dell’archivio Italgiureweb delle decisioni di questa Corte costituisce corredo del Collegio giudicante nell’adempimento della funzione nomofilattica di cui all’art. 65 dell’ordinamento giudiziario e del dovere di prevenire contrasti tra giudicati, in coerenza con il divieto del ne bis in idem

All'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio. La consultazione dell'archivio Italgiureweb delle decisioni di questa Corte costituisce corredo del Collegio giudicante nell'adempimento della funzione nomofilattica di cui all'art. 65 dell'ordinamento giudiziario e del dovere di prevenire contrasti tra giudicati, in coerenza con il divieto del ne bis in idem

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 37516 depositata il 22 dicembre 2022 – In tema di prova documentale, il disconoscimento, ai sensi dell’art. 2719 cod. civ., della conformità tra una scrittura privata e la copia fotostatica, prodotta in giudizio non ha gli stessi effetti di quello della scrittura privata, previsto dall’art. 215, comma 1, n. 2, cod. proc. civ., in quanto, mentre quest’ultimo, in mancanza di verificazione, preclude l’utilizzabilità della scrittura, la contestazione di cui all’art. 2719 cod. civ. non impedisce al giudice di accertare la conformità della copia all’originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni

In tema di prova documentale, il disconoscimento, ai sensi dell'art. 2719 cod. civ., della conformità tra una scrittura privata e la copia fotostatica, prodotta in giudizio non ha gli stessi effetti di quello della scrittura privata, previsto dall'art. 215, comma 1, n. 2, cod. proc. civ., in quanto, mentre quest'ultimo, in mancanza di verificazione, preclude l'utilizzabilità della scrittura, la contestazione di cui all'art. 2719 cod. civ. non impedisce al giudice di accertare la conformità della copia all'originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 37842 depositata il 27 dicembre 2022 – L’interesse al giudizio sussisterebbe atteso che, – diversamente rilevando la posizione di condebitori solidali che non hanno impugnato l’avviso di liquidazione, né hanno corrisposto il tributo, – il passaggio in giudicato della impugnata sentenza si presterebbe a quell’effetto estensivo che, previsto dall’art. 1306, c. 2, cod. civ., risulterebbe pregiudizievole per gli interessi dell’amministrazione

L’interesse al giudizio sussisterebbe atteso che, - diversamente rilevando la posizione di condebitori solidali che non hanno impugnato l’avviso di liquidazione, né hanno corrisposto il tributo, - il passaggio in giudicato della impugnata sentenza si presterebbe a quell’effetto estensivo che, previsto dall’art. 1306, c. 2, cod. civ., risulterebbe pregiudizievole per gli interessi dell’amministrazione

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 37445 depositata il 21 dicembre 2022 – Va riconosciuta la giurisdizione tributaria non soltanto sulle questioni attinenti all’esistenza e all’entità dell’obbligazione tributaria o dell’obbligazione da rimborso di tributi indebitamente pagati, ma anche su tutte le pretese risarcitorie correlate alla violazione di obblighi inerenti al rapporto d’imposta, ivi comprese quelle di risarcimento del danno da svalutazione monetaria verificatasi nelle more dell’adempimento. Deve ritenersi la giurisdizione del giudice ordinario quando l’Amministrazione fiscale abbia spontaneamente effettuato il rimborso di quanto richiesto dal contribuente e quest’ultimo richieda giudizialmente in via autonoma il maggior danno derivante dal ritardo nel versamento, ulteriore rispetto a quello forfettariamente determinato dagli interessi legali previsti dalla disciplina tributaria

Va riconosciuta la giurisdizione tributaria non soltanto sulle questioni attinenti all'esistenza e all'entità dell'obbligazione tributaria o dell'obbligazione da rimborso di tributi indebitamente pagati, ma anche su tutte le pretese risarcitorie correlate alla violazione di obblighi inerenti al rapporto d'imposta, ivi comprese quelle di risarcimento del danno da svalutazione monetaria verificatasi nelle more dell'adempimento. Deve ritenersi la giurisdizione del giudice ordinario quando l’Amministrazione fiscale abbia spontaneamente effettuato il rimborso di quanto richiesto dal contribuente e quest’ultimo richieda giudizialmente in via autonoma il maggior danno derivante dal ritardo nel versamento, ulteriore rispetto a quello forfettariamente determinato dagli interessi legali previsti dalla disciplina tributaria

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 37583 depositata il 22 dicembre 2022 – Nel caso in cui il contribuente opti, sulla base dell’art. 2 del d.l. n. 70/2011, per la rideterminazione del valore del bene, avvalendosi, per l’effetto, della facoltà di scomputare, in sede di versamento dell’imposta sostitutiva dovuta sulla base della nuova normativa, quella già pagata in occasione della precedente rivalutazione operata ai sensi dell’art. 1, comma 91, della l. n. 244/2007, si è in presenza di una vera e propria riapertura dei termini per le rivalutazioni, sicchè le nuove rate si sostituiscono a quelle originarie, gli effetti della nuova rivalutazione non retroagiscono alla precedente e non ricorrono i presupposti per pretendere le sanzioni e gli interessi sulle rate dovute sulla base della pregressa rivalutazione e non pagate

Nel caso in cui il contribuente opti, sulla base dell’art. 2 del d.l. n. 70/2011, per la rideterminazione del valore del bene, avvalendosi, per l’effetto, della facoltà di scomputare, in sede di versamento dell'imposta sostitutiva dovuta sulla base della nuova normativa, quella già pagata in occasione della precedente rivalutazione operata ai sensi dell’art. 1, comma 91, della l. n. 244/2007, si è in presenza di una vera e propria riapertura dei termini per le rivalutazioni, sicchè le nuove rate si sostituiscono a quelle originarie, gli effetti della nuova rivalutazione non retroagiscono alla precedente e non ricorrono i presupposti per pretendere le sanzioni e gli interessi sulle rate dovute sulla base della pregressa rivalutazione e non pagate

Corte di Cassazione ordinanza n. 30014 depositata il 13 ottobre 2022 – La neutralità dell’imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, l’eccedenza d’imposta, che risulti da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e sia dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, deve essere riconosciuta dal giudice tributario qualora il contribuente abbia rispettato tutti i requisiti sostanziali per la detrazione

La neutralità dell'imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, l'eccedenza d'imposta, che risulti da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e sia dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, deve essere riconosciuta dal giudice tributario qualora il contribuente abbia rispettato tutti i requisiti sostanziali per la detrazione

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 37844 depositata il 27 dicembre 2022 – Il principio di non contestazione, di cui all’art. 115, c. 1, cod. proc. civ., trova applicazione anche nel processo tributario, ciò non di meno, attesa l’indisponibilità dei diritti controversi, esso riguarda esclusivamente i profili probatori del fatto non contestato, e sempreché il giudice, in base alle risultanze ritualmente assunte nel processo, non ritenga di escluderne l’esistenza

Il principio di non contestazione, di cui all'art. 115, c. 1, cod. proc. civ., trova applicazione anche nel processo tributario, ciò non di meno, attesa l'indisponibilità dei diritti controversi, esso riguarda esclusivamente i profili probatori del fatto non contestato, e sempreché il giudice, in base alle risultanze ritualmente assunte nel processo, non ritenga di escluderne l'esistenza

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