cassazione sez. tributi

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 38149 depositata il 30 dicembre 2022 – L’Amministrazione finanziaria, pur non essendo tenuta a conformarsi alla qualificazione attribuita dalle parti al contratto, non può travalicare lo schema negoziale tipico in cui l’atto risulta inquadrabile, salva la prova, da parte sua, sia del disegno elusivo sia delle modalità di manipolazione ed alterazione degli schemi negoziali classici

L'Amministrazione finanziaria, pur non essendo tenuta a conformarsi alla qualificazione attribuita dalle parti al contratto, non può travalicare lo schema negoziale tipico in cui l'atto risulta inquadrabile, salva la prova, da parte sua, sia del disegno elusivo sia delle modalità di manipolazione ed alterazione degli schemi negoziali classici

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 36919 depositata il 16 dicembre 2022 – In tema di accertamento con adesione, in mancanza di definizione consensuale, solo la formale ed irrevocabile rinuncia del contribuente all’istanza interrompe il termine di sospensione di novanta giorni previsto per impugnare ai sensi degli artt. 6 e 12 del d.lgs. n. 218 del 1997, essendo volto a garantire uno “spatium deliberandi” in vista dell’accertamento stesso

In tema di accertamento con adesione, in mancanza di definizione consensuale, solo la formale ed irrevocabile rinuncia del contribuente all'istanza interrompe il termine di sospensione di novanta giorni previsto per impugnare ai sensi degli artt. 6 e 12 del d.lgs. n. 218 del 1997, essendo volto a garantire uno "spatium deliberandi" in vista dell'accertamento stesso

Corte di Cassazione sentenza n. 31302 depositata il 24 ottobre 2022  – L’inapplicabilità delle sanzioni tributarie si realizza per “incertezza normativa oggettiva tributaria” deve intendersi la situazione giuridica oggettiva, che si crea nella normazione per effetto dell’azione di tutti i formanti del diritto, tra cui in primo luogo, ma non esclusivamente, la produzione normativa, e che è caratterizzata dall’impossibilità, esistente in sè ed accertata dal giudice, d’individuare con sicurezza ed univocamente, al termine di un procedimento interpretativo metodicamente corretto, la norma giuridica sotto la quale effettuare la sussunzione di un caso di specie; l’incertezza normativa oggettiva costituisce una situazione diversa rispetto alla soggettiva ignoranza incolpevole del diritto come emerge dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 6 che distingue in modo netto le due figure dell’incertezza normativa oggettiva e dell’ignoranza

L'inapplicabilità delle sanzioni tributarie si realizza per "incertezza normativa oggettiva tributaria" deve intendersi la situazione giuridica oggettiva, che si crea nella normazione per effetto dell'azione di tutti i formanti del diritto, tra cui in primo luogo, ma non esclusivamente, la produzione normativa, e che è caratterizzata dall'impossibilità, esistente in sè ed accertata dal giudice, d'individuare con sicurezza ed univocamente, al termine di un procedimento interpretativo metodicamente corretto, la norma giuridica sotto la quale effettuare la sussunzione di un caso di specie; l'incertezza normativa oggettiva costituisce una situazione diversa rispetto alla soggettiva ignoranza incolpevole del diritto come emerge dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 6 che distingue in modo netto le due figure dell'incertezza normativa oggettiva e dell'ignoranza

Corte di Cassazione ordinanza n. 31284 depositata il 24 ottobre 2022 – Il rimborso d’imposta previsto dall’art. 1, comma 665, della l. n 190 del 2014 a favore dei soggetti colpiti dal sisma siciliano del dicembre 1990 può essere richiesto non soltanto dal sostituto d’imposta che ha effettuato il versamento, ma anche dal percipiente le somme assoggettate a ritenuta nella qualità di lavoratore dipendente

Il rimborso d'imposta previsto dall'art. 1, comma 665, della l. n 190 del 2014 a favore dei soggetti colpiti dal sisma siciliano del dicembre 1990 può essere richiesto non soltanto dal sostituto d'imposta che ha effettuato il versamento, ma anche dal percipiente le somme assoggettate a ritenuta nella qualità di lavoratore dipendente

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 38132 depositata il 30 dicembre 2022 – Il termine di prescrizione per il recupero dell’imposta è di cinque anni dalla data della presentazione della dichiarazione annuale di cui all’art. 53 comma 8 TUA e 55 comma l TUA per individuare il dies a qua di decorrenza del termine. L’art.57 comma 3 TUA va interpretato alla luce di una chiave sistemica della disciplina sulle accise per cui occorre far riferimento alla data concreta presentazione della dichiarazione

Il termine di prescrizione per il recupero dell'imposta è di cinque anni dalla data della presentazione della dichiarazione annuale di cui all'art. 53 comma 8 TUA e 55 comma l TUA per individuare il dies a qua di decorrenza del termine. L'art.57 comma 3 TUA va interpretato alla luce di una chiave sistemica della disciplina sulle accise per cui occorre far riferimento alla data concreta presentazione della dichiarazione

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 38128 depositata il 30 dicembre 2022 – In tema di regime di esenzione dell’alcol etilico non denaturato, l’applicazione del regime di esenzione di cui all’art. 27, d.lgs. n. 504/1995, presuppone, oltre all’iniziativa del contribuente, necessaria per l’avvio del procedimento amministrativo, lo svolgimento di una attività istruttoria da parte dell’Ufficio competente in relazione ai profili menzionati nella norma

In tema di regime di esenzione dell'alcol etilico non denaturato, l'applicazione del regime di esenzione di cui all'art. 27, d.lgs. n. 504/1995, presuppone, oltre all'iniziativa del contribuente, necessaria per l'avvio del procedimento amministrativo, lo svolgimento di una attività istruttoria da parte dell'Ufficio competente in relazione ai profili menzionati nella norma

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 38123 depositata il 30 dicembre 2022 – Il cd. ‘raddoppio dei termini’, previsto dall’art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973, non può trovare applicazione ai fini IRAP poiché le violazioni delle relative disposizioni non sono presidiate da sanzioni penali

Il cd. 'raddoppio dei termini', previsto dall'art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973, non può trovare applicazione ai fini IRAP poiché le violazioni delle relative disposizioni non sono presidiate da sanzioni penali

Corte di Cassazione sentenza n. 31270 depositata il 21 ottobre 2022 – In tema di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, la configurabilità dell’errore revocatorio di cui all’art. 391 bis c.p.c. presuppone un errore di fatto, che si configura ove la decisione sia fondata sull’affermazione di esistenza od inesistenza di un fatto che la realtà processuale induce ad escludere o ad affermare, non anche quando la decisione della Corte sia conseguenza di una pretesa errata valutazione od interpretazione delle risultanze processuali, essendo esclusa dall’area degli errori revocatori la sindacabilità di errori di giudizio formatisi sulla base di una valutazione

In tema di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, la configurabilità dell'errore revocatorio di cui all'art. 391 bis c.p.c. presuppone un errore di fatto, che si configura ove la decisione sia fondata sull'affermazione di esistenza od inesistenza di un fatto che la realtà processuale induce ad escludere o ad affermare, non anche quando la decisione della Corte sia conseguenza di una pretesa errata valutazione od interpretazione delle risultanze processuali, essendo esclusa dall'area degli errori revocatori la sindacabilità di errori di giudizio formatisi sulla base di una valutazione

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