cassazione sez. tributi

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza n. 605 dell’ 11 gennaio 2023 – Le operazioni di rifornimento e di vettovagliamento delle navi adibite alla navigazione in alto mare siano esenti IVA, in quanto equiparabili a operazioni all’esportazione ex art. 8-bis, primo comma, lett. d) d.P.R. n. 633 del 1972

Le operazioni di rifornimento e di vettovagliamento delle navi adibite alla navigazione in alto mare siano esenti IVA, in quanto equiparabili a operazioni all'esportazione ex art. 8-bis, primo comma, lett. d) d.P.R. n. 633 del 1972

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 602 depositata il 11 gennaio 2023 – La giurisprudenza della Corte EDU ha elaborato – a partire dalla richiamata pronuncia del 1976 – tre criteri, tra loro alternativi, al fine di stabilire la qualificazione di un’infrazione come penale da un punto di vista sostanziale, consistenti nella qualificazione giuridica della sanzione, nella natura e nella finalità dell’infrazione e (infine) nel grado di severità della sanzione stessa (profili non approfonditi dal ricorrente)

La giurisprudenza della Corte EDU ha elaborato - a partire dalla richiamata pronuncia del 1976 - tre criteri, tra loro alternativi, al fine di stabilire la qualificazione di un'infrazione come penale da un punto di vista sostanziale, consistenti nella qualificazione giuridica della sanzione, nella natura e nella finalità dell'infrazione e (infine) nel grado di severità della sanzione stessa (profili non approfonditi dal ricorrente)

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 38118 depositata il 29 dicembre 2022 – In tema di contenzioso tributario, l’art. 58 del d.lgs. n. 546/1992, fa salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti anche al di fuori degli stretti limiti consentiti dall’art. 345 cod. proc. civ.

In tema di contenzioso tributario, l'art. 58 del d.lgs. n. 546/1992, fa salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti anche al di fuori degli stretti limiti consentiti dall'art. 345 cod. proc. civ.

CORTE di CASSAZIONE –  Sentenza n. 404 depositata il 10 gennaio 2023 – Nell’ipotesi di licenziamento intimato in epoca anteriore al trasferimento la norma di garanzia di cui all’art. 2112 c.c. può operare solo a condizione che sia successivamente dichiarata la nullità o l’illegittimità del licenziamento, con le conseguenze a ciò connesse in termini di ripristino del rapporto di lavoro alle dipendenze della cedente, “la declaratoria di nullità del licenziamento o il suo annullamento costituiscono dunque un dato pregiudiziale ed autonomo – sul piano logico e su quello giuridico – rispetto all’accertamento del trasferimento d’azienda e dei suoi effetti”, con la conseguenza che la contestazione del licenziamento resta sottoposta alla regole sue proprie, e tra queste all’onere di impugnazione nei termini di decadenza di cui all’art. 6, l. n. 604 del 1966, nel testo modificato dalla l. n. 92 del 2012

Nell’ipotesi di licenziamento intimato in epoca anteriore al trasferimento la norma di garanzia di cui all’art. 2112 c.c. può operare solo a condizione che sia successivamente dichiarata la nullità o l'illegittimità del licenziamento, con le conseguenze a ciò connesse in termini di ripristino del rapporto di lavoro alle dipendenze della cedente, “la declaratoria di nullità del licenziamento o il suo annullamento costituiscono dunque un dato pregiudiziale ed autonomo - sul piano logico e su quello giuridico - rispetto all'accertamento del trasferimento d'azienda e dei suoi effetti”, con la conseguenza che la contestazione del licenziamento resta sottoposta alla regole sue proprie, e tra queste all’onere di impugnazione nei termini di decadenza di cui all’art. 6, l. n. 604 del 1966, nel testo modificato dalla l. n. 92 del 2012

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 38131 depositata il 30 dicembre 2022 – In tema di accise ove sia noto e certo il luogo in cui sia avvenuta l’infrazione o una irregolarità idonea a comportare l’esigibilità del diritto d’accisa, la facoltà di riscossione spetta allo Stato membro del luogo in questione (art. 20, par. 1, dir. 92/12). Diversamente, invece, l’art. 20, par. 2 e 3, dir cit. stabilisce delle presunzioni, rispettivamente, a favore dello Stato membro in cui l’infrazione sia stata accertata» ovvero, qualora i prodotti non siano giunti a destinazione e non sia possibile stabilire dove la violazione si è verificata, a favore dello “Stato membro di partenza”

In tema di accise ove sia noto e certo il luogo in cui sia avvenuta l'infrazione o una irregolarità idonea a comportare l'esigibilità del diritto d'accisa, la facoltà di riscossione spetta allo Stato membro del luogo in questione (art. 20, par. 1, dir. 92/12). Diversamente, invece, l'art. 20, par. 2 e 3, dir cit. stabilisce delle presunzioni, rispettivamente, a favore dello Stato membro in cui l'infrazione sia stata accertata» ovvero, qualora i prodotti non siano giunti a destinazione e non sia possibile stabilire dove la violazione si è verificata, a favore dello "Stato membro di partenza"

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 38122 depositata il 30 dicembre 2022 – In presenza di operazioni antieconomiche, l’Amministrazione ha il potere di valutare costi e ricavi esposti in bilanci e dichiarazioni e di rettificarli, utilizzando a tal fine come parametro il prezzo di mercato

In presenza di operazioni antieconomiche, l'Amministrazione ha il potere di valutare costi e ricavi esposti in bilanci e dichiarazioni e di rettificarli, utilizzando a tal fine come parametro il prezzo di mercato

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 38121 depositata il 30 dicembre 2022 – Il mancato riconoscimento dei costi per difetto di documentazione da parte del giudice di merito ha totalmente omesso di prendere in considerazione la documentata esistenza dei costi sostenuti dalla società nell’anno d’imposta rilevante, costi di cui la medesima aveva chiesto che si tenesse debito conto sin dall’atto introduttivo del giudizio, la CTR, omettendo alcuna considerazione di siffatta nuova produzione, quantunque effettuata solo dinanzi a sé, e viepiù ignorando il contraddittorio scritto sviluppatosi tra le parti in ordine alla sua efficacia dimostrativa, si è prodotta in una motivazione pedissequamente reiterativa di quella della sentenza di primo grado e perciò deducente, a sostegno della ritenuta legittimità del disconoscimento dei costi, “la mancanza di alcuna documentazione in merito

Il mancato riconoscimento dei costi per difetto di documentazione da parte del giudice di merito ha totalmente omesso di prendere in considerazione la documentata esistenza dei costi sostenuti dalla società nell'anno d'imposta rilevante, costi di cui la medesima aveva chiesto che si tenesse debito conto sin dall'atto introduttivo del giudizio, la CTR, omettendo alcuna considerazione di siffatta nuova produzione, quantunque effettuata solo dinanzi a sé, e viepiù ignorando il contraddittorio scritto sviluppatosi tra le parti in ordine alla sua efficacia dimostrativa, si è prodotta in una motivazione pedissequamente reiterativa di quella della sentenza di primo grado e perciò deducente, a sostegno della ritenuta legittimità del disconoscimento dei costi, "la mancanza di alcuna documentazione in merito

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 38116 depositata il 29 dicembre 2022 – La cartella di pagamento, allorché segua l’adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata – con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati – attraverso il semplice richiamo dell’atto precedente e la quantificazione dell’importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l’obbligo di motivazione prescritto dall’art. 7 l. n. 212/2000 e dall’art. 3 l. n. 241/1990, essendo l’obbligo di motivazione rafforzato solo ove la cartella costituisca il primo atto notificato al contribuente e, quindi, costituisca atto impositivo

La cartella di pagamento, allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata - con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati - attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 l. n. 212/2000 e dall'art. 3 l. n. 241/1990, essendo l’obbligo di motivazione rafforzato solo ove la cartella costituisca il primo atto notificato al contribuente e, quindi, costituisca atto impositivo

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