cassazione sez. tributi

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 1768 depositata il 20 gennaio 2023 – In tema di operazioni di cartolarizzazione di cui alla l. n. 130 del 1999, i flussi di liquidità ingenerati dall’incasso dei crediti temporaneamente versati in depositi o conti correnti bancari intestati alle cd. società veicolo appositamente costituite, gestori del patrimonio separato, producono interessi assoggettati a ritenuta alla fonte ai sensi dell’art. 26, comma 4, lett. c), del d.P.R. n. 600 del 1973, con conseguente diritto al rimborso di quanto prelevato a titolo di acconto solamente all’esito dell’operazione, quando cessa il vincolo di destinazione

In tema di operazioni di cartolarizzazione di cui alla l. n. 130 del 1999, i flussi di liquidità ingenerati dall'incasso dei crediti temporaneamente versati in depositi o conti correnti bancari intestati alle cd. società veicolo appositamente costituite, gestori del patrimonio separato, producono interessi assoggettati a ritenuta alla fonte ai sensi dell'art. 26, comma 4, lett. c), del d.P.R. n. 600 del 1973, con conseguente diritto al rimborso di quanto prelevato a titolo di acconto solamente all'esito dell'operazione, quando cessa il vincolo di destinazione

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 1753 depositata il 20 gennaio 2023 – In tema di presunzioni, qualora il giudice di merito sussuma erroneamente sotto i tre caratteri individuatori della presunzione (gravità, precisione, concordanza) fatti concreti che non sono invece rispondenti a quei requisiti, il relativo ragionamento è censurabile in base all’art. 360, n. 3, c.p.c. (e non già alla stregua del n. 5 dello stesso art. 360)

In tema di presunzioni, qualora il giudice di merito sussuma erroneamente sotto i tre caratteri individuatori della presunzione (gravità, precisione, concordanza) fatti concreti che non sono invece rispondenti a quei requisiti, il relativo ragionamento è censurabile in base all'art. 360, n. 3, c.p.c. (e non già alla stregua del n. 5 dello stesso art. 360)

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 2027 depositata il 23 gennaio 2023 – Le operazioni di rifornimento e di vettovagliamento delle navi adibite alla navigazione in alto mare siano esenti IVA, in quanto equiparabili a operazioni all’esportazione ex art. 8-bis, primo comma, lett. d) d.P.R. n. 633 del 1972

Le operazioni di rifornimento e di vettovagliamento delle navi adibite alla navigazione in alto mare siano esenti IVA, in quanto equiparabili a operazioni all'esportazione ex art. 8-bis, primo comma, lett. d) d.P.R. n. 633 del 1972

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 1946 depositata il 23 gennaio 2023 – In tema di sanzioni amministrative relative al rapporto tributario, perché venga meno la ratio che giustifica l’applicazione dell’art. 7, del d.l. n. 269 del 2003, convertito con modificazioni in l. n. 326 del 2003, diretto a sanzionare la sola società dotata di personalità giuridica, e sia ripristinata la regola generale secondo cui la sanzione amministrativa pecuniaria colpisce la persona fisica autrice dell’illecito, è necessario -quando non si tratti di società cartiera ma di quella che “a valle” riceve fatture soggettivamente inesistenti acquisire riscontri probatori, anche presuntivi, idonei ad escludere la vitalità della società medesima, quand’anche gestita da un amministratore di fatto

In tema di sanzioni amministrative relative al rapporto tributario, perché venga meno la ratio che giustifica l'applicazione dell'art. 7, del d.l. n. 269 del 2003, convertito con modificazioni in l. n. 326 del 2003, diretto a sanzionare la sola società dotata di personalità giuridica, e sia ripristinata la regola generale secondo cui la sanzione amministrativa pecuniaria colpisce la persona fisica autrice dell'illecito, è necessario -quando non si tratti di società cartiera ma di quella che "a valle" riceve fatture soggettivamente inesistenti acquisire riscontri probatori, anche presuntivi, idonei ad escludere la vitalità della società medesima, quand'anche gestita da un amministratore di fatto

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 1699 depositata il 19 gennaio 2023 – La notificazione della sentenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 285 e 326, primo comma, cod. proc. civ., deve contenere nella relativa “relata” l’indicazione onomastica del difensore della parte, quale destinatario dell’atto, con la conseguenza che, in difetto di tale indicazione, la notificazione «non è idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione, neppure se eseguita in luogo che sia al contempo sede di una pubblica amministrazione, sede della sua avvocatura interna e domicilio eletto per il giudizio, non potendo surrogarsi l’omessa indicazione della direzione della notifica al difensore con la circostanza che il suo nominativo risulti dall’epigrafe della sentenza notificata, per il carattere neutro o non significativo di tale sola circostanza

La notificazione della sentenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 285 e 326, primo comma, cod. proc. civ., deve contenere nella relativa “relata” l’indicazione onomastica del difensore della parte, quale destinatario dell'atto, con la conseguenza che, in difetto di tale indicazione, la notificazione «non è idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione, neppure se eseguita in luogo che sia al contempo sede di una pubblica amministrazione, sede della sua avvocatura interna e domicilio eletto per il giudizio, non potendo surrogarsi l'omessa indicazione della direzione della notifica al difensore con la circostanza che il suo nominativo risulti dall'epigrafe della sentenza notificata, per il carattere neutro o non significativo di tale sola circostanza

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 1883 depositata il 20 gennaio 2023 – Il fenomeno dell’estero-vestizione delle società è diversamente considerato dall’ordinamento in base alla circostanza secondo cui la società abbia sede in un paese dell’Unione Europea – ove lo stabilimento in un paese appartenente alla stessa per fruire di una legislazione più vantaggiosa non costituisce per se stessa un abuso di tale libertà; tuttavia, una misura nazionale che restringe la libertà di stabilimento è ammessa in tal caso solo se concerne specificamente le costruzioni di puro artificio finalizzate ad escludere la normativa dello Stato membro interessato

Il fenomeno dell’estero-vestizione delle società è diversamente considerato dall’ordinamento in base alla circostanza secondo cui la società abbia sede in un paese dell’Unione Europea – ove lo stabilimento in un paese appartenente alla stessa per fruire di una legislazione più vantaggiosa non costituisce per se stessa un abuso di tale libertà; tuttavia, una misura nazionale che restringe la libertà di stabilimento è ammessa in tal caso solo se concerne specificamente le costruzioni di puro artificio finalizzate ad escludere la normativa dello Stato membro interessato

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 1846 depositata il 20 gennaio 2023 – Nel giudizio di rinvio, configurato dall’art. 394 c.p.c. quale giudizio ad istruzione sostanzialmente “chiusa”, è preclusa l’acquisizione di nuove prove e segnatamente la produzione di nuovi documenti, salvo che la stessa sia giustificata da fatti sopravvenuti riguardanti la controversia in decisione, da esigenze istruttorie derivanti dalla sentenza di annullamento della Corte di cassazione o dall’impossibilità di produrli in precedenza per causa di forza maggiore

Nel giudizio di rinvio, configurato dall'art. 394 c.p.c. quale giudizio ad istruzione sostanzialmente "chiusa", è preclusa l'acquisizione di nuove prove e segnatamente la produzione di nuovi documenti, salvo che la stessa sia giustificata da fatti sopravvenuti riguardanti la controversia in decisione, da esigenze istruttorie derivanti dalla sentenza di annullamento della Corte di cassazione o dall'impossibilità di produrli in precedenza per causa di forza maggiore

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 1818 depositata il 20 gennaio 2023 – In tema di accertamento tributario, occorre distinguere l’ipotesi in cui l’amministrazione finanziaria richieda al contribuente documenti mediante questionario, ai sensi dell’art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 in materia di imposte dirette, ovvero dell’art. 51 d.P.R. n. 633 del 1972 in materia di IVA, da quella avanzata nel corso di attività di accesso, ispezione o verifica ex art. 33 d.P.R. n. 600 cit., quanto all’imposizione reddituale ed ex art. 52 del d.P.R. n. 633 cit., quanto all’IVA, perché, ferma restando la necessità, in ogni ipotesi, che l’amministrazione dimostri che vi era stata una puntuale indicazione di quanto richiesto, accompagnata dall’espresso avvertimento circa le conseguenze della mancata ottemperanza – nel primo caso, il mancato invio nei termini concessi della suindicata documentazione equivale a rifiuto, con conseguente inutilizzabilità della stessa in sede amministrativa e contenziosa, salvo che il contribuente non dichiari, all’atto della sua produzione con il ricorso, che l’inadempimento è avvenuto per causa a lui non imputabile, della cui prova è, comunque, onerato

In tema di accertamento tributario, occorre distinguere l’ipotesi in cui l’amministrazione finanziaria richieda al contribuente documenti mediante questionario, ai sensi dell’art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 in materia di imposte dirette, ovvero dell’art. 51 d.P.R. n. 633 del 1972 in materia di IVA, da quella avanzata nel corso di attività di accesso, ispezione o verifica ex art. 33 d.P.R. n. 600 cit., quanto all’imposizione reddituale ed ex art. 52 del d.P.R. n. 633 cit., quanto all’IVA, perché, ferma restando la necessità, in ogni ipotesi, che l’amministrazione dimostri che vi era stata una puntuale indicazione di quanto richiesto, accompagnata dall’espresso avvertimento circa le conseguenze della mancata ottemperanza – nel primo caso, il mancato invio nei termini concessi della suindicata documentazione equivale a rifiuto, con conseguente inutilizzabilità della stessa in sede amministrativa e contenziosa, salvo che il contribuente non dichiari, all’atto della sua produzione con il ricorso, che l’inadempimento è avvenuto per causa a lui non imputabile, della cui prova è, comunque, onerato

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