cassazione sez. tributi

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 37401 depositata il 21 dicembre 2022 – In tema di definizione agevolata, anche il giudizio avente ad oggetto l’impugnazione della cartella emessa in sede di controllo automatizzato ex art. 36 bis del d.P.R. n.600 del 1973, con la quale l’Amministrazione finanziaria liquida le imposte calcolate sui dati forniti dallo stesso contribuente e la definizione dell’atto come “avviso di liquidazione” non vale ad escludere la sua natura di atto impositivo, quando esso sia destinato ad esprimere, per la prima volta, nei confronti del contribuente, una pretesa fiscale maggiore di quella applicata. Per cui entrambi gli atti possono essere oggetto della definizione ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, conv. dalla l. n. 136 del 2018

In tema di definizione agevolata, anche il giudizio avente ad oggetto l'impugnazione della cartella emessa in sede di controllo automatizzato ex art. 36 bis del d.P.R. n.600 del 1973, con la quale l'Amministrazione finanziaria liquida le imposte calcolate sui dati forniti dallo stesso contribuente e la definizione dell'atto come "avviso di liquidazione" non vale ad escludere la sua natura di atto impositivo, quando esso sia destinato ad esprimere, per la prima volta, nei confronti del contribuente, una pretesa fiscale maggiore di quella applicata. Per cui entrambi gli atti possono essere oggetto della definizione ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, conv. dalla l. n. 136 del 2018

Corte di Cassazione sentenza n. 30718 depositata il 18 ottobre 2022 – La prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può esser fatto valere (art. 2935 c.c.) che non coincide con il momento in cui può procedersi ad esecuzione forzata, mentre la notifica della cartella di pagamento è già atto di esercizio del diritto di credito, idoneo ad interrompere il decorso del termine prescrizionale

La prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può esser fatto valere (art. 2935 c.c.) che non coincide con il momento in cui può procedersi ad esecuzione forzata, mentre la notifica della cartella di pagamento è già atto di esercizio del diritto di credito, idoneo ad interrompere il decorso del termine prescrizionale

Corte di Cassazione ordinanza n. 30662 depositata il 18 ottobre 2022 – E’ applicabile la sanatoria per raggiungimento dello scopo anche nell’ipotesi di irritualità della notificazione della cartella di pagamento, trasmessa con un file “pdf” anziché trasmessa con in uno dei formati elettronici previsti dalla legge

E' applicabile la sanatoria per raggiungimento dello scopo anche nell’ipotesi di irritualità della notificazione della cartella di pagamento, trasmessa con un file “pdf” anziché trasmessa con in uno dei formati elettronici previsti dalla legge

Corte di Cassazione ordinanza n. 30230 depositata il 14 ottobre 2022 – In materia di accertamento del reddito percepito dall’imprenditore commerciale, il valore dei beni acquisiti e destinati all’autoconsumo, ai sensi dell’art. 85, comma 2, del d.P.R. n. 917 del 1986, deve quantificarsi in considerazione del loro ‘valore normale’, pertanto del prezzo di mercato, senza alcuna percentuale di ricarico, la quale deve invece essere aggiunta al fine di quantificare il valore di quella parte dei beni che deve ritenersi, anche sul fondamento di valutazioni presuntive, siano stati acquistati e rivenduti dall’imprenditore, ma non risulti provato a quale prezzo

In materia di accertamento del reddito percepito dall'imprenditore commerciale, il valore dei beni acquisiti e destinati all'autoconsumo, ai sensi dell'art. 85, comma 2, del d.P.R. n. 917 del 1986, deve quantificarsi in considerazione del loro 'valore normale', pertanto del prezzo di mercato, senza alcuna percentuale di ricarico, la quale deve invece essere aggiunta al fine di quantificare il valore di quella parte dei beni che deve ritenersi, anche sul fondamento di valutazioni presuntive, siano stati acquistati e rivenduti dall'imprenditore, ma non risulti provato a quale prezzo

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 38129 depositata il 30 dicembre 2022 – In forza del generale rinvio materiale alle norme del codice di procedura civile compatibili, contenuto nel D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 1, comma 2, è applicabile al rito tributario il principio desumibile dalle norme di cui agli artt. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e art. 118 disp. att. c.p.c., secondo il quale la mancata esposizione dei fatti rilevanti della causa, ovvero la mancanza o l’estrema concisione delle ragioni giuridiche della decisione, determinano la nullità della sentenza soltanto ove rendano impossibile l’individuazione del thema decidendum e delle ragioni poste a fondamento del dispositivo

In forza del generale rinvio materiale alle norme del codice di procedura civile compatibili, contenuto nel D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 1, comma 2, è applicabile al rito tributario il principio desumibile dalle norme di cui agli artt. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e art. 118 disp. att. c.p.c., secondo il quale la mancata esposizione dei fatti rilevanti della causa, ovvero la mancanza o l'estrema concisione delle ragioni giuridiche della decisione, determinano la nullità della sentenza soltanto ove rendano impossibile l'individuazione del thema decidendum e delle ragioni poste a fondamento del dispositivo

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 38124 depositata il 30 dicembre 2022 – Presunzione legale assoluta di “inerenza” quanto alle spese di sponsorizzazione

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 38124 depositata il 30 dicembre 2022 Tributi - Avvisi di accertamento - Recupero a tassazione di spese di sponsorizzazione sostenute a favore di associazioni sportive dilettantistiche - Presunzione legale assoluta di "inerenza" quanto alle spese di sponsorizzazione - Inammissibilità Fatti di causa 1. Dagli atti di causa emerge che [...]

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 38120 depositata il 30 dicembre 2022 – Quando una decisione di merito, impugnata in sede di legittimità, si fonda su distinte ed autonome ‘rationes decidendi’, ognuna delle quali sufficiente, da sola, a sorreggerla, perché possa giungersi alla cassazione della stessa è indispensabile, da un lato, che il soccombente censuri tutte le riferite ‘rationes’, dall’altro, che tali censure risultino tutte fondate”, ragion per cui, “rigettato (o dichiarato inammissibile) il motivo che investe una delle riferite argomentazioni a sostegno della sentenza impugnata, sono inammissibili, per difetto di interesse, i restanti motivi

Quando una decisione di merito, impugnata in sede di legittimità, si fonda su distinte ed autonome 'rationes decidendi', ognuna delle quali sufficiente, da sola, a sorreggerla, perché possa giungersi alla cassazione della stessa è indispensabile, da un lato, che il soccombente censuri tutte le riferite 'rationes', dall'altro, che tali censure risultino tutte fondate", ragion per cui, "rigettato (o dichiarato inammissibile) il motivo che investe una delle riferite argomentazioni a sostegno della sentenza impugnata, sono inammissibili, per difetto di interesse, i restanti motivi

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 37955 depositata il 28 dicembre 2022 – L’avviso di rettifica e liquidazione, dell’imposta di registro ed alle imposte indirette, una volta divenuto definitivo, per mancata impugnazione ai fini della riscossione del credito opera unicamente il termine decennale di prescrizione di cui al d.p.r. n. 131 del 1986, art. 78

L'avviso di rettifica e liquidazione, dell’imposta di registro ed alle imposte indirette, una volta divenuto definitivo, per mancata impugnazione ai fini della riscossione del credito opera unicamente il termine decennale di prescrizione di cui al d.p.r. n. 131 del 1986, art. 78

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