cassazione sez. tributi

Corte di Cassazione sentenza n. 24661 depositata il 10 agosto 2022 – In tema d’imposte sui redditi, l’art. 37-bis, quarto e quinto comma, d.P.R. n. 600 del 1973 prevede un rigoroso procedimento d’instaurazione del contraddittorio, caratterizzato da scansioni predeterminate, in cui, a pena di  nullità,  l’avviso  di  accertamento  deve  essere emanato previa richiesta di chiarimenti al contribuente e deve essere specificamente motivato in relazione alle giustificazioni fomite. È pertanto nullo l’avviso di accertamento che, oltre a non contenere una specifica motivazione in relazione alle giustificazioni fomite dal contribuente sia stato emesso all’esito di un procedimento iniziato con una richiesta di chiarimenti non rispettosa delle prescrizioni contenute del richiamato articolo al comma 4 e, pertanto, inidonea ad instaurare un giusto contraddittorio con il contribuente

In tema d’imposte sui redditi, l’art. 37-bis, quarto e quinto comma, d.P.R. n. 600 del 1973 prevede un rigoroso procedimento d’instaurazione del contraddittorio, caratterizzato da scansioni predeterminate, in cui, a pena di  nullità,  l’avviso  di  accertamento  deve  essere emanato previa richiesta di chiarimenti al contribuente e deve essere specificamente motivato in relazione alle giustificazioni fomite. È pertanto nullo l’avviso di accertamento che, oltre a non contenere una specifica motivazione in relazione alle giustificazioni fomite dal contribuente sia stato emesso all’esito di un procedimento iniziato con una richiesta di chiarimenti non rispettosa delle prescrizioni contenute del richiamato articolo al comma 4 e, pertanto, inidonea ad instaurare un giusto contraddittorio con il contribuente

Corte di Cassazione sentenza n. 24658 depositata il 10 agosto 2022 – Sebbene le denunce dei redditi costituiscano di norma delle dichiarazioni di scienza, e possono quindi essere modificate ed emendate in presenza di errori che espongano il contribuente al pagamento di tributi maggiori di quelli effettivamente dovuti, nondimeno, quando il legislatore subordina la concessione di un beneficio fiscale ad una manifestazione di volontà del contribuente, da compiersi direttamente nella dichiarazione attraverso la compilazione di un modulo predisposto dall’Erario, la dichiarazione assume per questa parte il valore di un atto negoziale, come tale irretrattabile, anche in caso di errore, salvo che il contribuente dimostri che questo fosse conosciuto o conoscibile dall’Amministrazione

Sebbene le denunce dei redditi costituiscano di norma delle dichiarazioni di scienza, e possono quindi essere modificate ed emendate in presenza di errori che espongano il contribuente al pagamento di tributi maggiori di quelli effettivamente dovuti, nondimeno, quando il legislatore subordina la concessione di un beneficio fiscale ad una manifestazione di volontà del contribuente, da compiersi direttamente nella dichiarazione attraverso la compilazione di un modulo predisposto dall’Erario, la dichiarazione assume per questa parte il valore di un atto negoziale, come tale irretrattabile, anche in caso di errore, salvo che il contribuente dimostri che questo fosse conosciuto o conoscibile dall'Amministrazione

Corte di Cassazione ordinanza n. 24655 depositata il 10 agosto 2022 – La domanda di rimborso del credito IVA deve essere tenuta distinta da quella di compensazione dell’imposta con altro debito fiscale, sicché, laddove l’istanza del contribuente sia formulata in termini di compensazione, e non denoti l’inequivocabile volontà di ottenere il rimborso del credito, mediante l’indicazione dello stesso nel quadro “RX4” nella dichiarazione annuale, non si applica il termine ordinario decennale di prescrizione, bensì quello di decadenza biennale previsto dall’art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992

La domanda di rimborso del credito IVA deve essere tenuta distinta da quella di compensazione dell'imposta con altro debito fiscale, sicché, laddove l'istanza del contribuente sia formulata in termini di compensazione, e non denoti l'inequivocabile volontà di ottenere il rimborso del credito, mediante l'indicazione dello stesso nel quadro "RX4" nella dichiarazione annuale, non si applica il termine ordinario decennale di prescrizione, bensì quello di decadenza biennale previsto dall'art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992

Corte di Cassazione sentenza n. 24603 depositata il 10 agosto 2022 – Nel caso di anticipata fatturazione dell’acquisto, il contenuto economico dell’operazione si considera già in tutto o in parte realizzato, dando vita al presupposto fiscalmente sufficiente per la sua imponibilità, limitatamente all’importo pagato o fatturato, purché gli elementi rilevanti della futura operazione siano noti e l’operazione nel momento dell’acconto o della fatturazione anticipata sembri certa. La nota di credito e l’emissione della nuova fattura con applicazione dell’IVA deve essere emesse una volta assunta la consapevolezza della circostanza che l’imbarcazione oggetto di cessione è usata per uso da diporto e non commerciale e, comunque, entro l’anno dalla scoperta

Nel caso di anticipata fatturazione dell'acquisto, il contenuto economico dell'operazione si considera già in tutto o in parte realizzato, dando vita al presupposto fiscalmente sufficiente per la sua imponibilità, limitatamente all'importo pagato o fatturato, purché gli elementi rilevanti della futura operazione siano noti e l'operazione nel momento dell'acconto o della fatturazione anticipata sembri certa. La nota di credito e l’emissione della nuova fattura con applicazione dell’IVA deve essere emesse una volta assunta la consapevolezza della circostanza che l’imbarcazione oggetto di cessione è usata per uso da diporto e non commerciale e, comunque, entro l’anno dalla scoperta

Corte di Cassazione sentenza n. 24582 depositata il 10 agosto 2022 – In tema di procedimento di riscossione a mezzo ruolo, qualora si proceda nei confronti del debitore iscritto a ruolo e del coobbligato, la tempestiva notificazione della cartella a uno di loro impedisce che si produca la decadenza prevista dall’art. 25 del d.P.R. n. 602/73

In tema di procedimento di riscossione a mezzo ruolo, qualora si proceda nei confronti del debitore iscritto a ruolo e del coobbligato, la tempestiva notificazione della cartella a uno di loro impedisce che si produca la decadenza prevista dall'art. 25 del d.P.R. n. 602/73

Corte di Cassazione ordinanza n. 24580 depositata il 9 agosto 2022 – La sopravvenuta insussistenza di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi, che costituisce sopravvenienza attiva, ai sensi della succitata norma si realizza in tutti i casi in cui, per qualsiasi ragione, una posizione debitoria, già annotata come tale, debba ritenersi cessata, ed assuma quindi in bilancio una connotazione attiva con il conseguente assoggettamento ad imposizione, in riferimento all’esercizio in cui tale posta attiva emerge in bilancio ed acquista certezza

La sopravvenuta insussistenza di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi, che costituisce sopravvenienza attiva, ai sensi della succitata norma si realizza in tutti i casi in cui, per qualsiasi ragione, una posizione debitoria, già annotata come tale, debba ritenersi cessata, ed assuma quindi in bilancio una connotazione attiva con il conseguente assoggettamento ad imposizione, in riferimento all'esercizio in cui tale posta attiva emerge in bilancio ed acquista certezza

Corte di Cassazione sentenza n. 24471 depositata il 9 agosto 2022 – Il difetto di specifica delibera dell’assemblea in ordine alla determinazione del compenso degli amministratori, che determina l’indeducibilità del compenso, può essere effettivamente sanato in sede di delibera di approvazione del bilancio, ma solo se detta delibera abbia espressamente approvato la relativa voce, non essendo sufficiente la semplice approvazione del bilancio contenente detta voce

Il difetto di specifica delibera dell’assemblea in ordine alla determinazione del compenso degli amministratori, che determina l'indeducibilità del compenso, può essere effettivamente sanato in sede di delibera di approvazione del bilancio, ma solo se detta delibera abbia espressamente approvato la relativa voce, non essendo sufficiente la semplice approvazione del bilancio contenente detta voce

Corte di Cassazione ordinanza n. 24462 depositata l’ 8 agosto 2022 – In tema d’imposta comunale sugli immobili (ICI), ai fini della spettanza, per le abitazioni principali, dell’esenzione introdotta dall’art. 1 L. 93/2008 nei limiti della quota posseduta, occorre che «in riferimento alla stessa unità immobiliare tanto il possessore quanto il suo nucleo familiare non solo vi dimorino stabilmente, ma vi risiedano anche anagraficamente. Le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al 2° grado e che nelle stesse hanno stabilito la propria residenza sono equiparate alle abitazioni principali

In tema d'imposta comunale sugli immobili (ICI), ai fini della spettanza, per le abitazioni principali, dell’esenzione introdotta dall’art. 1 L. 93/2008 nei limiti della quota posseduta, occorre che «in riferimento alla stessa unità immobiliare tanto il possessore quanto il suo nucleo familiare non solo vi dimorino stabilmente, ma vi risiedano anche anagraficamente. Le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al 2° grado e che nelle stesse hanno stabilito la propria residenza sono equiparate alle abitazioni principali

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