cassazione sez. tributi

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 19 ottobre 2022, n. 30904 – La ritenuta del 12,50% è applicabile alle sole somme rinvenienti dalla liquidazione del c.d. rendimento, per tale dovendosi intendere il rendimento netto imputabile alla gestione del Fondo sul mercato del capitale, in particolare sono le somme derivanti dall’effettivo investimento del capitale accantonato sul mercato, non necessariamente finanziario, ma non anche quelle calcolate attraverso l’adozione di riserve matematiche e di sistemi tecnico attuariali di capitalizzazione

La ritenuta del 12,50% è applicabile alle sole somme rinvenienti dalla liquidazione del c.d. rendimento, per tale dovendosi intendere il rendimento netto imputabile alla gestione del Fondo sul mercato del capitale, in particolare sono le somme derivanti dall'effettivo investimento del capitale accantonato sul mercato, non necessariamente finanziario, ma non anche quelle calcolate attraverso l'adozione di riserve matematiche e di sistemi tecnico attuariali di capitalizzazione

Corte di Cassazione sentenza n. 23379 depositata il 26 luglio 2022 – Il giudice dell’ottemperanza al fine di assicurare la piena attuazione del giudicato, può enucleare e precisare il contenuto degli obblighi nascenti dalla sentenza passata in giudicato. Il giudice dell’ottemperanza ha in ogni caso il potere ed il dovere di compiere gli accertamenti indispensabili a delimitare l’effettiva portata precettiva della decisione da attuare, che nel caso di specie si estendono alla verifica di tutti i presupposti e di tutte le condizioni che determinano il rimborso da erogare

Il giudice dell'ottemperanza al fine di assicurare la piena attuazione del giudicato, può enucleare e precisare il contenuto degli obblighi nascenti dalla sentenza passata in giudicato. Il giudice dell’ottemperanza ha in ogni caso il potere ed il dovere di compiere gli accertamenti indispensabili a delimitare l'effettiva portata precettiva della decisione da attuare, che nel caso di specie si estendono alla verifica di tutti i presupposti e di tutte le condizioni che determinano il rimborso da erogare

Corte di Cassazione ordinanza n. 23360 depositata il 26 luglio 2022 – In tema di deliberazione collegiale della decisione i giudici che deliberano la sentenza devono essere gli stessi dinanzi ai quali si è tenuta l’udienza di discussione, conseguendone la nullità della sentenza nel caso di mutamento della composizione del collegio medesimo

In tema di deliberazione collegiale della decisione i giudici che deliberano la sentenza devono essere gli stessi dinanzi ai quali si è tenuta l’udienza di discussione, conseguendone la nullità della sentenza nel caso di mutamento della composizione del collegio medesimo

Corte di Cassazione ordinanza n. 23334 depositata il 26 luglio 2022 – In tema di appello, la mancata impugnazione di una o più affermazioni contenute nella sentenza può dar luogo alla formazione del giudicato interno soltanto se le stesse siano configurabili come capi completamente autonomi, avendo risolto questioni controverse che, in quanto dotate di propria individualità ed autonomia, integrino una decisione del tutto indipendente, e non anche quando si tratti di mere argomentazioni oppure della valutazione di presupposti necessari di fatto che, unitamente ad altri, concorrano a formare un capo unico della decisione

In tema di appello, la mancata impugnazione di una o più affermazioni contenute nella sentenza può dar luogo alla formazione del giudicato interno soltanto se le stesse siano configurabili come capi completamente autonomi, avendo risolto questioni controverse che, in quanto dotate di propria individualità ed autonomia, integrino una decisione del tutto indipendente, e non anche quando si tratti di mere argomentazioni oppure della valutazione di presupposti necessari di fatto che, unitamente ad altri, concorrano a formare un capo unico della decisione

Corte di Cassazione ordinanza n. 23328 depositata il 26 luglio 2022 – In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), la nozione di area edificabile di cui all’art. 2, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 504 del 1992 non può essere esclusa dalla ricorrenza di vincoli o destinazioni urbanistiche che condizionino, in concreto, l’edificabilità del suolo, giacché tali limiti, incidendo sulle facoltà dominicali, connesse alla possibilità di trasformazione urbanistico-edilizia del suolo, ne presuppongono la  vocazione  edificatoria,  sicché  la  presenza  di tali vincoli non sottrae le aree su cui insistono al regime fiscale proprio dei suoli edificabili

In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), la nozione di area edificabile di cui all'art. 2, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 504 del 1992 non può essere esclusa dalla ricorrenza di vincoli o destinazioni urbanistiche che condizionino, in concreto, l'edificabilità del suolo, giacché tali limiti, incidendo sulle facoltà dominicali, connesse alla possibilità di trasformazione urbanistico-edilizia del suolo, ne presuppongono la  vocazione  edificatoria,  sicché  la  presenza  di tali vincoli non sottrae le aree su cui insistono al regime fiscale proprio dei suoli edificabili

Corte di Cassazione sentenza n. 23231 depositata il 25 luglio 2022 – In tema di accertamento sulle imposte dirette e sull’Iva, nei confronti del soggetto che abbia gestito uti dominus una società di capitali si determina, ai sensi dell’art. 37, terzo comma, d.P.R. n. 600 del 1973, la traslazione del reddito d’impresa, e delle relative imposte, in quanto effettivo possessore del reddito della società interposta; inoltre, in tale ipotesi, tra i due soggetti si instaura un rapporto di mandato senza rappresentanza, dove il mandatario è il gestore uti dominus e la mandante è la società, sicché, ove le prestazioni di servizi cui il primo abbia partecipato per conto della seconda siano soggette a Iva, pure il rapporto giuridico tra il mandatario e la società interposta è soggetto all’Iva

In tema di accertamento sulle imposte dirette e sull’Iva, nei confronti del soggetto che abbia gestito uti dominus una società di capitali si determina, ai sensi dell’art. 37, terzo comma, d.P.R. n. 600 del 1973, la traslazione del reddito d’impresa, e delle relative imposte, in quanto effettivo possessore del reddito della società interposta; inoltre, in tale ipotesi, tra i due soggetti si instaura un rapporto di mandato senza rappresentanza, dove il mandatario è il gestore uti dominus e la mandante è la società, sicché, ove le prestazioni di servizi cui il primo abbia partecipato per conto della seconda siano soggette a Iva, pure il rapporto giuridico tra il mandatario e la società interposta è soggetto all’Iva

Corte di Cassazione ordinanza n. 23340 depositata il 26 luglio 2022 – In sede di contraddittorio il contribuente ha l’onere di provare, senza limitazione alcuna di mezzi e di contenuto, la sussistenza di condizioni che giustifichino la sua esclusione dall’area dei soggetti cui possono essere applicati gli standard o la specifica realtà dell’attività economica nel periodo di tempo in esame; di contro, la motivazione dell’atto di accertamento non può esaurirsi nel rilievo dello scostamento

In sede di contraddittorio il contribuente ha l'onere di provare, senza limitazione alcuna di mezzi e di contenuto, la sussistenza di condizioni che giustifichino la sua esclusione dall'area dei soggetti cui possono essere applicati gli standard o la specifica realtà dell'attività economica nel periodo di tempo in esame; di contro, la motivazione dell'atto di accertamento non può esaurirsi nel rilievo dello scostamento

Corte di Cassazione ordinanza n. 23329 depositata il 26 luglio 2022 – I costi e le spese dei beni o delle prestazioni di servizio direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività qualificabili come delitto non colposo non sono ammessi in deduzione a condizione, non solo l’astratta configurabilità della fattispecie delittuosa ma anche che la stessa sia stata oggetto di esercizio dell’azione penale da parte dal Pubblico Ministero

I costi e le spese dei beni o delle prestazioni di servizio direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività qualificabili come delitto non colposo non sono ammessi in deduzione a condizione, non solo l'astratta configurabilità della fattispecie delittuosa ma anche che la stessa sia stata oggetto di esercizio dell'azione penale da parte dal Pubblico Ministero

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