cassazione sez. tributi

Corte di Cassazione ordinanza n. 19918 del 21 giugno 2022 – In tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge ed implica necessariamente un problema interpretativo  della  stessa, è inammissibile la critica generica della sentenza impugnata, che non abbia alcun aggancio con la fattispecie concreta

In tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge ed implica necessariamente un problema interpretativo  della  stessa, è inammissibile la critica generica della sentenza impugnata, che non abbia alcun aggancio con la fattispecie concreta

Corte di Cassazione ordinanza n. 19907 del 21 giugno 2022 – In tema di accertamento tributario, ai sensi dell’art. 42, commi 1 e 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, gli avvisi di accertamento in rettifica e gli accertamenti d’ufficio devono essere sottoscritti a pena di nullità dal capo dell’ufficio o da altro funzionario delegato di carriera direttiva

In tema di accertamento tributario, ai sensi dell'art. 42, commi 1 e 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, gli avvisi di accertamento in rettifica e gli accertamenti d'ufficio devono essere sottoscritti a pena di nullità dal capo dell'ufficio o da altro funzionario delegato di carriera direttiva

Corte di Cassazione ordinanza n. 19902 del 21 giugno 2022 – In tema di accertamento tributario, l’efficacia di giudicato della pronuncia definitiva, resa tra le stesse parti in relazione ad una determinata annualità d’imposta, estende i suoi effetti anche alle altre, nel caso in cui vengano in esame fatti che, per legge, hanno durata pluriennale e sono idonei a produrre effetti lungo un arco temporale che comprende più periodi d’imposizione, potendo perciò essere trattati come un unico periodo d’imposta; tale effetto si verifica non solo rispetto agli atti impositivi in senso stretto, ma anche in caso di istanza di rimborso

In tema di accertamento tributario, l'efficacia di giudicato della pronuncia definitiva, resa tra le stesse parti in relazione ad una determinata annualità d'imposta, estende i suoi effetti anche alle altre, nel caso in cui vengano in esame fatti che, per legge, hanno durata pluriennale e sono idonei a produrre effetti lungo un arco temporale che comprende più periodi d'imposizione, potendo perciò essere trattati come un unico periodo d'imposta; tale effetto si verifica non solo rispetto agli atti impositivi in senso stretto, ma anche in caso di istanza di rimborso

Corte di Cassazione ordinanza n. 19901 del 21 giugno 2022 – Il principio del giudicato esterno non trova ostacolo, in materia tributaria, nel principio dell’autonomia dei periodi d’imposta, in quanto l’indifferenza della fattispecie costitutiva dell’obbligazione relativa ad un determinato periodo rispetto ai fatti che si siano verificati al di fuori dello stesso, oltre a riguardare soltanto le imposte sui redditi, si giustifica soltanto in relazione ai fatti non aventi caratteristica di durata e comunque variabili da periodo a periodo, e non anche rispetto agli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi d’imposta, assumono carattere tendenzialmente permanente sì da potersi, a tal fine, considerare gli stessi come unicum e non come differenti periodi frazionati

Il principio del giudicato esterno non trova ostacolo, in materia tributaria, nel principio dell'autonomia dei periodi d'imposta, in quanto l'indifferenza della fattispecie costitutiva dell'obbligazione relativa ad un determinato periodo rispetto ai fatti che si siano verificati al di fuori dello stesso, oltre a riguardare soltanto le imposte sui redditi, si giustifica soltanto in relazione ai fatti non aventi caratteristica di durata e comunque variabili da periodo a periodo, e non anche rispetto agli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi d'imposta, assumono carattere tendenzialmente permanente sì da potersi, a tal fine, considerare gli stessi come unicum e non come differenti periodi frazionati

Corte di Cassazione ordinanza n. 19900 del 21 giugno 2022 – Per effetto di tale rifiuto da parte della diretta destinataria dell’atto, detta notifica deve ritenersi regolarmente perfezionata, per la contribuente, alla data di siffatto rifiuto, ex art. 138, comma 2, cod. proc. civ., senza che (b) possa fondatamente ritenersi “legittim[o il] riferimento”

Per effetto di tale rifiuto da parte della diretta destinataria dell'atto, detta notifica deve ritenersi regolarmente perfezionata, per la contribuente, alla data di siffatto rifiuto, ex art. 138, comma 2, cod. proc. civ., senza che (b) possa fondatamente ritenersi "legittim[o il] riferimento"

Corte di Cassazione ordinanza n. 19894 del 21 giugno 2022 – In caso di conferimento in una società di beni immobili, diritti immobiliari od aziende, la base imponibile ai fini dell’applicazione dell’imposta di registro va determinata deducendo dai beni e diritti conferiti solo ed unicamente le passività e gli oneri inerenti all’oggetto del trasferimento stesso e non anche passività ed oneri che, pur formalmente gravanti sull’immobile conferito, non possono dirsi assunti dalla società conferitaria per finalità connesse al perseguimento del proprio oggetto sociale

In caso di conferimento in una società di beni immobili, diritti immobiliari od aziende, la base imponibile ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro va determinata deducendo dai beni e diritti conferiti solo ed unicamente le passività e gli oneri inerenti all'oggetto del trasferimento stesso e non anche passività ed oneri che, pur formalmente gravanti sull'immobile conferito, non possono dirsi assunti dalla società conferitaria per finalità connesse al perseguimento del proprio oggetto sociale

Corte di Cassazione ordinanza n. 19886 del 20 giugno 2022 – E’ affetta da motivazione meramente apparente la sentenza impugnata non abbia dato alcuna risposta alle contestazioni da lui mosse avverso la apoditticità e la incongruità degli elementi di fatto posti dall’Ufficio a fondamento della determinazione del reddito d’impresa contenuta nell’avviso di accertamento

E' affetta da motivazione meramente apparente la sentenza impugnata non abbia dato alcuna risposta alle contestazioni da lui mosse avverso la apoditticità e la incongruità degli elementi di fatto posti dall’Ufficio a fondamento della determinazione del reddito d’impresa contenuta nell’avviso di accertamento

Corte di Cassazione ordinanza n. 19883 del 20 giugno 2022 – E’ escluso che, nel caso di impugnazione della cartella di pagamento, sussista un litisconsorzio necessario tra l’Agenzia delle Entrate e l’agente della riscossione, sul quale incombe l’onere di chiamare in causa l’ente impositore nel caso in cui la lite riguardi anche la validità di atti diversi da quelli esecutivi, qualora non voglia rispondere dell’esito della controversia di fronte all’amministrazione titolare del credito

E' escluso che, nel caso di impugnazione della cartella di pagamento, sussista un litisconsorzio necessario tra l’Agenzia delle Entrate e l’agente della riscossione, sul quale incombe l’onere di chiamare in causa l’ente impositore nel caso in cui la lite riguardi anche la validità di atti diversi da quelli esecutivi, qualora non voglia rispondere dell’esito della controversia di fronte all’amministrazione titolare del credito

Torna in cima