cassazione sez. tributi

Corte di Cassazione sentenza n. 18183 depositata il 7 giugno 2022 – L’impugnazione dell’atto di classamento di un immobile di cui siano proprietari più soggetti dia luogo ad un litisconsorzio necessario tra tutti i comproprietari (art. 102 proc. civ.), non potendosi ammettere che tale accertamento possa condurre a valutazioni diverse in ordine alla natura dell’immobile medesimo

L'impugnazione dell'atto di classamento di un immobile di cui siano proprietari più soggetti dia luogo ad un litisconsorzio necessario tra tutti i comproprietari (art. 102 proc. civ.), non potendosi ammettere che tale accertamento possa condurre a valutazioni diverse in ordine alla natura dell'immobile medesimo. La sentenza emessa tra il creditore ed uno dei condebitori non ha effetto nei confronti degli altri condebitori, sempre che questi ultimi non abbiano partecipato al giudizio. In deroga a tale previsione, l'art. 1306, comma 2, cod. civ. stabilisce, tuttavia, che il condebitore estraneo alla sentenza emessa tra il creditore ed altro condebitore, può avvalersene

Corte di Cassazione sentenza n. 18182 depositata il 7 giugno 2022 – La notificazione della citazione per la revocazione di una sentenza di appello equivale, sia per la parte notificante che per la parte destinataria, alla notificazione della sentenza stessa ai fini della decorrenza del termine breve per proporre ricorso per cassazione, onde la tempestività del successivo ricorso per cassazione va accertata non soltanto con riguardo al termine di un anno dal deposito della pronuncia impugnata, ma anche con riferimento a quello di sessanta giorni dalla notificazione della citazione per revocazione, a meno che il giudice della revocazione, a seguito di istanza di parte, abbia sospeso il termine per ricorrere per cassazione, ai sensi dell’art. 398, comma 4, c.p.c.

La notificazione della citazione per la revocazione di una sentenza di appello equivale, sia per la parte notificante che per la parte destinataria, alla notificazione della sentenza stessa ai fini della decorrenza del termine breve per proporre ricorso per cassazione, onde la tempestività del successivo ricorso per cassazione va accertata non soltanto con riguardo al termine di un anno dal deposito della pronuncia impugnata, ma anche con riferimento a quello di sessanta giorni dalla notificazione della citazione per revocazione, a meno che il giudice della revocazione, a seguito di istanza di parte, abbia sospeso il termine per ricorrere per cassazione, ai sensi dell'art. 398, comma 4, c.p.c.

Corte di Cassazione ordinanza n. 18179 depositata il 7 giugno 2022 – In tema di imposte sui redditi, ai fini dello scomputo della ritenuta d’acconto, l’omessa esibizione del certificato del sostituto d’imposta attestante la ritenuta operata non preclude al contribuente sostituito di provare la ritenuta stessa con mezzi equipollenti, onde evitare un duplice prelievo

In tema di imposte sui redditi, ai fini dello scomputo della ritenuta d'acconto, l'omessa esibizione del certificato del sostituto d'imposta attestante la ritenuta operata non preclude al contribuente sostituito di provare la ritenuta stessa con mezzi equipollenti, onde evitare un duplice prelievo

Corte di Cassazione ordinanza n. 18178 depositata il 7 giugno 2022 – La sentenza incorre in motivazione mancante/apparente quando benché graficamente  esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture

La sentenza incorre in motivazione mancante/apparente quando benché graficamente  esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 06 luglio 2022, n. 21357 – In tema di IRAP, non ricorre il necessario presupposto della autonoma organizzazione ove il contribuente, medico convenzionato con il servizio sanitario nazionale, abbia nella propria disponibilità due studi professionali per lo svolgimento dell’attività, atteso che questi ultimi non costituiscono indice rappresentativo di un’autonoma organizzazione, ma solo uno strumento per il migliore (e più comodo per il pubblico) esercizio dell’attività professionale

In tema di IRAP, non ricorre il necessario presupposto della autonoma organizzazione ove il contribuente, medico convenzionato con il servizio sanitario nazionale, abbia nella propria disponibilità due studi professionali per lo svolgimento dell'attività, atteso che questi ultimi non costituiscono indice rappresentativo di un'autonoma organizzazione, ma solo uno strumento per il migliore (e più comodo per il pubblico) esercizio dell'attività professionale

Corte di Cassazione ordinanza n. 18177 depositata il 7 giugno 2022 – In tema di accertamento del corrispettivo ricavato dalla vendita di partecipazioni sociali, ai fini della determinazione della plusvalenza tassabile ex art. 2 del d.l. 28 gennaio 1991, n. 27 non sussiste alcuna presunzione legale di conformità tra il “corrispettivo percepito”, cui fa riferimento il citato art. 2, ed il valore “normale” di mercato previsto dall’art. 9, quarto comma, lett. b), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, poiché quest’ultima disposizione detta il criterio per la determinazione del valore da attribuire alle azioni ed ai titoli in essa indicati, ai fini del loro concorso alla determinazione del reddito complessivo del possessore, mentre l’altra ha inteso sottoporre a tassazione, quale reddito a sé stante, la diversa ricchezza, manifestatasi con il trasferimento della titolarità e del possesso di quelle azioni o titoli

In tema di accertamento del corrispettivo ricavato dalla vendita di partecipazioni sociali, ai fini della determinazione della plusvalenza tassabile ex art. 2 del d.l. 28 gennaio 1991, n. 27 non sussiste alcuna presunzione legale di conformità tra il "corrispettivo percepito", cui fa riferimento il citato art. 2, ed il valore "normale" di mercato previsto dall'art. 9, quarto comma, lett. b), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, poiché quest'ultima disposizione detta il criterio per la determinazione del valore da attribuire alle azioni ed ai titoli in essa indicati, ai fini del loro concorso alla determinazione del reddito complessivo del possessore, mentre l'altra ha inteso sottoporre a tassazione, quale reddito a sé stante, la diversa ricchezza, manifestatasi con il trasferimento della titolarità e del possesso di quelle azioni o titoli

Corte di Cassazione ordinanza n. 18173 depositata il 6 giugno 2022 – Il giudicato di annullamento dell’avviso di accertamento notificato alla società, fa stato nel processo relativo ai soci, in ragione del carattere oggettivamente pregiudiziale dello stesso, in relazione al quale la mancata partecipazione al giudizio dei soci non è stato di alcun pregiudizio agli stessi

Il giudicato di annullamento dell'avviso di accertamento notificato alla società, fa stato nel processo relativo ai soci, in ragione del carattere oggettivamente pregiudiziale dello stesso, in relazione al quale la mancata partecipazione al giudizio dei soci non è stato di alcun pregiudizio agli stessi

Corte di Cassazione ordinanza n. 18172 depositata il 6 giugno 2022 – In tema di Iva, il versamento di un acconto sul prezzo con emissione della relativa fattura in relazione ad un contratto di compravendita immobiliare costituisce operazione imponibile ex art. 6, comma 4, del d.P.R. n. 633 del 1972 in base al quale, ove il pagamento del corrispettivo avvenga in tutto o in parte anteriormente al momento del passaggio di proprietà, il presupposto impositivo si verifica alla data della fattura o a quella del pagamento e limitatamente all’importo pagato, sicché è a questo momento che deve farsi riferimento per la determinazione del periodo di imposta

In tema di Iva, il versamento di un acconto sul prezzo con emissione della relativa fattura in relazione ad un contratto di compravendita immobiliare costituisce operazione imponibile ex art. 6, comma 4, del d.P.R. n. 633 del 1972 in base al quale, ove il pagamento del corrispettivo avvenga in tutto o in parte anteriormente al momento del passaggio di proprietà, il presupposto impositivo si verifica alla data della fattura o a quella del pagamento e limitatamente all'importo pagato, sicché è a questo momento che deve farsi riferimento per la determinazione del periodo di imposta

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