cassazione sez. tributi

Corte di Cassazione ordinanza n. 18488 depositata l’ 8 giugno 2022 – Il ricorso per cassazione deve essere redatto in conformità al dovere processuale della chiarezza e della sinteticità espositiva, dovendo il ricorrente selezionare i profili di fatto e di diritto della vicenda sub iudice posti a fondamento delle doglianze proposte in modo da offrire al giudice di legittimità una concisa rappresentazione dell’intera vicenda giudiziaria e delle questioni giuridiche prospettate e non risolte o risolte in maniera non condivisa, per poi esporre le ragioni delle critiche nell’ambito della tipologia dei vizi elencata dall’art. 360 cod. proc. civ.

Il ricorso per cassazione deve essere redatto in conformità al dovere processuale della chiarezza e della sinteticità espositiva, dovendo il ricorrente selezionare i profili di fatto e di diritto della vicenda sub iudice posti a fondamento delle doglianze proposte in modo da offrire al giudice di legittimità una concisa rappresentazione dell'intera vicenda giudiziaria e delle questioni giuridiche prospettate e non risolte o risolte in maniera non condivisa, per poi esporre le ragioni delle critiche nell'ambito della tipologia dei vizi elencata dall'art. 360 cod. proc. civ.

Corte di Cassazione ordinanza n. 18433 depositata l’ 8 giugno 2022 – Ai sensi dell’art. 38, secondo comma, d.lgs. 546 del 1992 la notificazione della sentenza tributaria, dalla data della quale decorre il termine breve per l’appello, ai sensi dell’art. 51, va effettuata ai sensi dell’art. 16, che regola le modalità della notificazione e rinvia a sua volta, quanto al luogo di essa, all’art. 17, che prevede la notificazione nel domicilio eletto o, in mancanza, presso la sede o residenza dichiarata nella costituzione. La notificazione della sentenza alla  parte  che  sia  stata  dichiarata  contumace  per  accertata irregolarità della sua costituzione in giudizio, deve essere eseguita a tale parte personalmente

Ai sensi dell’art. 38, secondo comma, d.lgs. 546 del 1992 la notificazione della sentenza tributaria, dalla data della quale decorre il termine breve per l’appello, ai sensi dell’art. 51, va effettuata ai sensi dell’art. 16, che regola le modalità della notificazione e rinvia a sua volta, quanto al luogo di essa, all’art. 17, che prevede la notificazione nel domicilio eletto o, in mancanza, presso la sede o residenza dichiarata nella costituzione. La notificazione della sentenza alla  parte  che  sia  stata  dichiarata  contumace  per  accertata irregolarità della sua costituzione in giudizio, deve essere eseguita a tale parte personalmente

Corte di Cassazione ordinanza n. 18432 depositata l’ 8 giugno 2022 – In caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell’esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa

In caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell'esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall'art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa

Corte di Cassazione ordinanza n. 18355 depositata il 7 giugno 2022 – L’accesso presso l’abitazione richiede la previa autorizzazione del Procuratore della Repubblica in mancanza dell’autorizzazione l’accesso è illegittimo e la documentazione così acquisita è inutilizzabile ed è onere della parte indicare la documentazione che sia stata illegittimamente acquisita

L’accesso presso l’abitazione richiede la previa autorizzazione del Procuratore della Repubblica in mancanza dell’autorizzazione l’accesso è illegittimo e la documentazione così acquisita è inutilizzabile ed è onere della parte indicare la documentazione che sia stata illegittimamente acquisita

Corte di Cassazione ordinanza n. 18310 depositata il 7 giugno 2022 – L’obbligatorietà dell’integrazione del contraddittorio nella fase dell’impugnazione, al fine di evitare giudicati contrastanti nella stessa materia e tra soggetti già parti del giudizio, sorge non solo quando la sentenza di primo grado sia stata pronunciata nei confronti di tutte le parti tra le quali esiste litisconsorzio necessario sostanziale e l’impugnazione non sia stata proposta nei confronti di tutte, ma anche nel caso del cosiddetto litisconsorzio necessario processuale, quando l’impugnazione non risulti proposta nei confronti di tutti i partecipanti al giudizio di primo grado, sebbene non legati tra loro da un rapporto di litisconsorzio necessario, sempre che si tratti di cause inscindibili o tra loro dipendenti (art. 331 c.p.c.), nel qual caso la necessità del litisconsorzio in sede di impugnazione è imposta dal solo fatto che tutte le parti sono state presenti nel giudizio di primo grado

L'obbligatorietà dell'integrazione del contraddittorio nella fase dell'impugnazione, al fine di evitare giudicati contrastanti nella stessa materia e tra soggetti già parti del giudizio, sorge non solo quando la sentenza di primo grado sia stata pronunciata nei confronti di tutte le parti tra le quali esiste litisconsorzio necessario sostanziale e l'impugnazione non sia stata proposta nei confronti di tutte, ma anche nel caso del cosiddetto litisconsorzio necessario processuale, quando l'impugnazione non risulti proposta nei confronti di tutti i partecipanti al giudizio di primo grado, sebbene non legati tra loro da un rapporto di litisconsorzio necessario, sempre che si tratti di cause inscindibili o tra loro dipendenti (art. 331 c.p.c.), nel qual caso la necessità del litisconsorzio in sede di impugnazione è imposta dal solo fatto che tutte le parti sono state presenti nel giudizio di primo grado

Corte di Cassazione ordinanza n. 18309 depositata il 7 giugno 2022 – Ove l’Agenzia delle entrate procede contestualmente e con un unico atto impositivo ad accertamenti riguardanti un maggior imponibile Iva e fondati su elementi unitari allora il profilo dell’accertamento impugnato concernente l’imponibile Iva, ove non suscettibile di autonoma definizione in funzione di aspetti ad esso specifici, non si sottrae al vincolo necessario di simultaneus processus, attesa l’inscindibilità delle situazioni e l’esigenza, alla luce dell’art. 111 Cost., di evitare decisioni irragionevolmente contrastanti

Ove l’Agenzia delle entrate procede contestualmente e con un unico atto impositivo ad accertamenti riguardanti un maggior imponibile Iva e fondati su elementi unitari allora il profilo dell'accertamento impugnato concernente l'imponibile Iva, ove non suscettibile di autonoma definizione in funzione di aspetti ad esso specifici, non si sottrae al vincolo necessario di simultaneus processus, attesa l'inscindibilità delle situazioni e l'esigenza, alla luce dell'art. 111 Cost., di evitare decisioni irragionevolmente contrastanti

Corte di Cassazione ordinanza n. 18187 depositata il 7 giugno 2022 – L’annullamento dell’avviso di accertamento per un vizio di motivazione è decisione che, quantunque passata in giudicato, non estende i suoi effetti ad altre controversie, anche se tra le stesse parti, che riguardino il medesimo rapporto tributario, non involgendo il merito della pretesa tributaria

L'annullamento dell'avviso di accertamento per un vizio di motivazione è decisione che, quantunque passata in giudicato, non estende i suoi effetti ad altre controversie, anche se tra le stesse parti, che riguardino il medesimo rapporto tributario, non involgendo il merito della pretesa tributaria

Corte di Cassazione ordinanza n. 18186 depositata il 7 giugno 2022 – In tema di garanzie del contribuente nel contesto del procedimento accertativo non sussiste per l’amministrazione finanziaria alcun obbligo di contraddittorio endoprocedimentale per gli accertamenti ai fini delle imposte dirette, che restano assoggettate esclusivamente alla normativa nazionale

In tema di garanzie del contribuente nel contesto del procedimento accertativo non sussiste per l'amministrazione finanziaria alcun obbligo di contraddittorio endoprocedimentale per gli accertamenti ai fini delle imposte dirette, che restano assoggettate esclusivamente alla normativa nazionale

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