Corte di Cassazione ordinanza n. 18704 depositata il 10 giugno 2022 – Nel caso in cui il titolare del conto sia formalmente “terzo”, non legato in alcun modo apparente alla società sarà necessario, per l’Amministrazione, provare, che tal “terzietà” è solo apparente, fungendo il soggetto da mera testa di legno del contribuente. Diversamente in ipotesi di società a ristretta base le risultanze di conti correnti bancari intestati ai soci, imputando alla medesima società le operazioni ivi riscontrate tenuto conto anche della relazione di parentela che lega i singoli partecipanti alla ristretta base sociale, circostanza idonea a far presumere la sostanziale sovrapposizione degli interessi personali e societari familiare, l’Ufficio finanziario può utilizzare
Nel caso in cui il titolare del conto sia formalmente "terzo", non legato in alcun modo apparente alla società sarà necessario, per l'Amministrazione, provare, che tal "terzietà" è solo apparente, fungendo il soggetto da mera testa di legno del contribuente. Diversamente in ipotesi di società a ristretta base le risultanze di conti correnti bancari intestati ai soci, imputando alla medesima società le operazioni ivi riscontrate tenuto conto anche della relazione di parentela che lega i singoli partecipanti alla ristretta base sociale, circostanza idonea a far presumere la sostanziale sovrapposizione degli interessi personali e societari familiare, l'Ufficio finanziario può utilizzare