cassazione sez. tributi

Corte di Cassazione ordinanza n. 18874 depositata il 10 giugno 2022 – Il vizio di omessa pronuncia non è configurabile su questioni processuali. La sentenza impugnata è priva dell’indicazione delle ragioni per le quali sono state ritenute legittime le riprese a tassazioni in discorso e si riduce ad un’acritica adesione alla pronuncia di primo grado, sicché, in sostanza, non è dato sapere perché la C.T.R. ha condiviso l’operato del fisco e la decisione di primo grado che ne ha in parte confermato l’azione accertatrice

Il vizio di omessa pronuncia non è configurabile su questioni processuali. La sentenza impugnata è priva dell’indicazione delle ragioni per le quali sono state ritenute legittime le riprese a tassazioni in discorso e si riduce ad un’acritica adesione alla pronuncia di primo grado, sicché, in sostanza, non è dato sapere perché la C.T.R. ha condiviso l’operato del fisco e la decisione di primo grado che ne ha in parte confermato l’azione accertatrice

Corte di Cassazione sentenza n. 18710 depositata il 10 giugno 2022 – In tema di rimborso d’imposta, la sussistenza del potere dell’amministrazione finanziaria di contestare il credito esposto dal contribuente nella dichiarazione dei redditi anche qualora siano scaduti i termini per l’esercizio del proprio potere di accertamento senza che abbia adottato alcun provvedimento

In tema di rimborso d'imposta, la sussistenza del potere dell'amministrazione finanziaria di contestare il credito esposto dal contribuente nella dichiarazione dei redditi anche qualora siano scaduti i termini per l'esercizio del proprio potere di accertamento senza che abbia adottato alcun provvedimento

Corte di Cassazione sentenza n. 18709 depositata il 10 giugno 2022 – L’inerzia dell’Amministrazione non può equivalere al riconoscimento implicito del credito, per l’assenza di fatti impeditivi o preclusivi del rimborso, in ragione di un obbligo dell’amministrazione di attivarsi, derivante anche dalla combinazione dell’art. 6, secondo e quinto commi, l. 27 luglio 2000, n. 212

L'inerzia dell'Amministrazione non può equivalere al riconoscimento implicito del credito, per l'assenza di fatti impeditivi o preclusivi del rimborso, in ragione di un obbligo dell'amministrazione di attivarsi, derivante anche dalla combinazione dell'art. 6, secondo e quinto commi, l. 27 luglio 2000, n. 212

Corte di Cassazione ordinanza n. 18637 depositata il 9 giugno 2022 – In tema di ICI la sentenza passata in giudicato che determina la misura della rendita catastale rappresenta l’unico dato da prendere in considerazione ai fini dell’individuazione della base imponibile, in quanto, a seguito dell’accertamento giudiziale definitivo, essa costituisce l’unica rendita valida ed efficace ai fini dell’applicazione dell’art. 5, comma 2, del lgs. 30 dicembre 1992 fin dal momento dell’attribuzione della rendita impugnata, atteso che gli effetti di ogni provvedimento giurisdizionale retroagiscono al momento della domanda. Ne consegue che per l’annualità in cui interviene il giudicato, ove si accerti che a tale momento esistevano già le condizioni richieste per l’emanazione del provvedimento, la base imponibile è quella determinata con il provvedimento giudiziale

In tema di ICI la sentenza passata in giudicato che determina la misura della rendita catastale rappresenta l'unico dato da prendere in considerazione ai fini dell'individuazione della base imponibile, in quanto, a seguito dell'accertamento giudiziale definitivo, essa costituisce l'unica rendita valida ed efficace ai fini dell'applicazione dell'art. 5, comma 2, del lgs. 30 dicembre 1992 fin dal momento dell'attribuzione della rendita impugnata, atteso che gli effetti di ogni provvedimento giurisdizionale retroagiscono al momento della domanda. Ne consegue che per l’annualità in cui interviene il giudicato, ove si accerti che a tale momento esistevano già le condizioni richieste per l'emanazione del provvedimento, la base imponibile è quella determinata con il provvedimento giudiziale

Corte di Cassazione ordinanza n. 18557 depositata l’ 8 giugno 2022 – In materia di plusvalenze, l’imposta sostitutiva ex art. 7 del d.lgs. n. 448 del 2001, in quanto frutto di una libera scelta del contribuente, il quale opta per la rideterminazione del valore del bene con conseguente versamento del dovuto nella prospettiva di un risparmio in caso di futura cessione, non rientra tra le dichiarazioni di scienza suscettibili di essere corrette in caso di errore, bensì tra le manifestazioni di volontà irretrattabili, salvo che nel caso di errore obiettivamente riconoscibile ed essenziale ai sensi dell’art. 1428 c.c., non sussistendo, pertanto, i presupposti per il ricorso alla procedura del rimborso ex art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973

In materia di plusvalenze, l'imposta sostitutiva ex art. 7 del d.lgs. n. 448 del 2001, in quanto frutto di una libera scelta del contribuente, il quale opta per la rideterminazione del valore del bene con conseguente versamento del dovuto nella prospettiva di un risparmio in caso di futura cessione, non rientra tra le dichiarazioni di scienza suscettibili di essere corrette in caso di errore, bensì tra le manifestazioni di volontà irretrattabili, salvo che nel caso di errore obiettivamente riconoscibile ed essenziale ai sensi dell'art. 1428 c.c., non sussistendo, pertanto, i presupposti per il ricorso alla procedura del rimborso ex art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973

Corte di Cassazione ordinanza n. 18707 depositata il 10 giugno 2022 – In tema di obbligo di motivazione della cartella di pagamento, quando la stessa è notificata all’acquirente ai sensi dell’art. 60bis, d.P.R n. 633/1972, ai fini della tutela del diritto di difesa, l’amministrazione assolve al suddetto onere quando, pur non essendo obbligata, ha fatto precedere la notifica da una comunicazione che contenga gli elementi idonei a rendere consapevole il cessionario della circostanza dell’omesso versamento di quanto dovuto dal cedente e delle ragioni per cui il prezzo di acquisto è inferiore a quello normale

In tema di obbligo di motivazione della cartella di pagamento, quando la stessa è notificata all'acquirente ai sensi dell'art. 60bis, d.P.R n. 633/1972, ai fini della tutela del diritto di difesa, l'amministrazione assolve al suddetto onere quando, pur non essendo obbligata, ha fatto precedere la notifica da una comunicazione che contenga gli elementi idonei a rendere consapevole il cessionario della circostanza dell'omesso versamento di quanto dovuto dal cedente e delle ragioni per cui il prezzo di acquisto è inferiore a quello normale

Corte di Cassazione ordinanza n. 18703 depositata il 10 giugno 2022 – La prova per presunzioni costituisce una prova “completa”, e quindi il giudice di merito nell’esercizio del potere discrezionale, istituzionalmente demandatogli di individuare le fonti di prova, aveva l’obbligo di verificarne l’attendibilità dei fatti specificati e se avessero i requisiti delle presunzioni

La prova per presunzioni costituisce una prova "completa", e quindi il giudice di merito nell'esercizio del potere discrezionale, istituzionalmente demandatogli di individuare le fonti di prova, aveva l'obbligo di verificarne l'attendibilità dei fatti specificati e se avessero i requisiti delle presunzioni

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