cassazione sez. tributi

Corte di Cassazione ordinanza n. 18092 depositata il 6 giugno 2022 – La nullità che deriva dall’omessa o irregolare comunicazione dell’avviso di fissazione dell’udienza, può essere fatta valere solo impugnando tempestivamente la sentenza conclusiva del giudizio, ovvero proponendo l’impugnazione tardiva nei limiti e alle condizioni di cui all’articolo 327 cod. proc. civ.

La nullità che deriva dall’omessa o irregolare comunicazione dell’avviso di fissazione dell’udienza, può essere fatta valere solo impugnando tempestivamente la sentenza conclusiva del giudizio, ovvero proponendo l’impugnazione tardiva nei limiti e alle condizioni di cui all’articolo 327 cod. proc. civ.

Corte di Cassazione ordinanza n. 18082 depositata il 6 giugno 2022 – La denuncia della violazione del principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 proc. civ., costituisce un errore di fatto che va censurato nei limiti consentiti dall’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.

La denuncia della violazione del principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 proc. civ., costituisce un errore di fatto che va censurato nei limiti consentiti dall'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.

Corte di Cassazione ordinanza n. 18014 depositata il 6 giugno 2022 – Il venir meno del rapporto locativo non esclude l’imponibilità dei versamenti successivamente effettuati dall’occupante al proprietario, ben potendo gli stessi essere ricondotti all’obbligo di pagamento del corrispettivo fino alla riconsegna, per il quale non è neppure necessaria la costituzione in mora ex 1591 cod. civ., e ferma comunque l’applicazione, nei casi consentiti, dell’art. 6, comma 2, d.P.R. n. 917/1986 in relazione alle indennità conseguite a titolo di risarcimento danni

Il venir meno del rapporto locativo non esclude l'imponibilità dei versamenti successivamente effettuati dall'occupante al proprietario, ben potendo gli stessi essere ricondotti all'obbligo di pagamento del corrispettivo fino alla riconsegna, per il quale non è neppure necessaria la costituzione in mora ex 1591 cod. civ., e ferma comunque l'applicazione, nei casi consentiti, dell'art. 6, comma 2, d.P.R. n. 917/1986 in relazione alle indennità conseguite a titolo di risarcimento danni

Corte di Cassazione ordinanza n. 18008 depositata il 6 giugno 2022 – L’efficacia delle sentenze di accoglimento non retroagisce fino al punto di travolgere le «situazioni giuridiche comunque divenute irrevocabili» ovvero «rapporti esauriti». Il principio della retroattività «vale […] soltanto per i rapporti tuttora pendenti, con conseguente esclusione di quelli esauriti, i quali rimangono regolati dalla legge dichiarata invalida»

L'efficacia delle sentenze di accoglimento non retroagisce fino al punto di travolgere le «situazioni giuridiche comunque divenute irrevocabili» ovvero «rapporti esauriti». Il principio della retroattività «vale [...] soltanto per i rapporti tuttora pendenti, con conseguente esclusione di quelli esauriti, i quali rimangono regolati dalla legge dichiarata invalida»

Corte di Cassazione ordinanza n. 18007 depositata il 6 giugno 2022 – Nel processo tributario, non costituisce motivo d’inammissibilità del ricorso (o dell’appello), che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente (o l’appellante), al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l’avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purché nell’avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall’ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario

Nel processo tributario, non costituisce motivo d'inammissibilità del ricorso (o dell'appello), che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente (o l'appellante), al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l'avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purché nell'avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall'ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario

Corte di Cassazione ordinanza n. 18006 depositata il 6 giugno 2022 – Ove la parte destinataria di una cartella di pagamento contesti di averne ricevuto la notificazione, l’Agente per la riscossione deve dare la prova di avere eseguito regolarmente questa notificazione, secondo le forme ordinarie o con messo notificatore, oppure mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, senza necessità di produrre in giudizio la copia integrale della cartella di pagamento di che trattasi

Ove la parte destinataria di una cartella di pagamento contesti di averne ricevuto la notificazione, l'Agente per la riscossione deve dare la prova di avere eseguito regolarmente questa notificazione, secondo le forme ordinarie o con messo notificatore, oppure mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, senza necessità di produrre in giudizio la copia integrale della cartella di pagamento di che trattasi

Corte di Cassazione ordinanza n. 18002 depositata il 6 giugno 2022 – In tema di riscossione dei tributi, l’iscrizione a ruolo e la cartella di pagamento divengono illegittime a seguito della sentenza che, accogliendo il ricorso proposto dal contribuente, annulla l’atto impositivo da esse presupposto, poiché tale pronuncia fa venir meno, indipendentemente dal suo passaggio in giudicato, il titolo sul quale si fonda la pretesa tributaria, privandola del supporto dell’atto amministrativo che la legittima ed escludendo, quindi, che essa possa formare ulteriormente oggetto di alcuna forma di riscossione provvisoria

In tema di riscossione dei tributi, l'iscrizione a ruolo e la cartella di pagamento divengono illegittime a seguito della sentenza che, accogliendo il ricorso proposto dal contribuente, annulla l'atto impositivo da esse presupposto, poiché tale pronuncia fa venir meno, indipendentemente dal suo passaggio in giudicato, il titolo sul quale si fonda la pretesa tributaria, privandola del supporto dell'atto amministrativo che la legittima ed escludendo, quindi, che essa possa formare ulteriormente oggetto di alcuna forma di riscossione provvisoria

Corte di Cassazione ordinanza n. 18002 depositata il 6 giugno 2022 – La rinuncia al ricorso per cassazione produce l’estinzione del processo anche in assenza di accettazione, in quanto tale atto non ha carattere “accettizio”, e, determinando il passaggio in giudicato  della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell’interesse a contrastare l’impugnazione

La rinuncia al ricorso per cassazione produce l'estinzione del processo anche in assenza di accettazione, in quanto tale atto non ha carattere "accettizio", e, determinando il passaggio in giudicato  della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione

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