cassazione sez. tributi

Corte di Cassazione ordinanza n. 13839 depositata il 3 maggio 2022 – Nel caso in cui l’avviso di accertamento non sia stato correttamente notificato al legale rappresentante della società, tuttavia,  il  socio potrà fare valere le proprie ragioni nel giudizio di impugnazione dell’avviso di accertamento che lo riguarda, perché l’avviso di accertamento emesso nei confronti della società, proprio perché non correttamente notificato, non è opponibile al socio, con la conseguenza che questi può contestare anche la sussistenza dei fatti costitutivi dell’obbligazione tributaria della società e non solo dimostrare la propria estraneità alla gestione societaria o eccepire che i maggiori ricavi non sono stati distribuiti, ma accantonati o reinvestiti dalla società. Il socio può contestare la sussistenza di tutti i fatti costitutivi dell’obbligazione tributaria, senza alcuna limitazione, anche quando l’avviso di accertamento emesso nei confronti della società non sia stato impugnato dal suo legale rappresentante

Nel caso in cui l'avviso di accertamento non sia stato correttamente notificato al legale rappresentante della società, tuttavia,  il  socio potrà fare valere le proprie ragioni nel giudizio di impugnazione dell'avviso di accertamento che lo riguarda, perché l'avviso di accertamento emesso nei confronti della società, proprio perché non correttamente notificato, non è opponibile al socio, con la conseguenza che questi può contestare anche la sussistenza dei fatti costitutivi dell'obbligazione tributaria della società e non solo dimostrare la propria estraneità alla gestione societaria o eccepire che i maggiori ricavi non sono stati distribuiti, ma accantonati o reinvestiti dalla società. Il socio può contestare la sussistenza di tutti i fatti costitutivi dell'obbligazione tributaria, senza alcuna limitazione, anche quando l'avviso di accertamento emesso nei confronti della società non sia stato impugnato dal suo legale rappresentante

Corte di Cassazione ordinanza n. 13834 depositata il 3 maggio 2022 – In tema di accertamento cd. sintetico, ai sensi dell’art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973, ove il contribuente deduca che la spesa effettuata deriva dalla percezione di ulteriori redditi di cui ha goduto è onerato della prova contraria sulla loro disponibilità, sull’entità degli stessi e sulla durata del possesso, sicché, sebbene non debba dimostrarne l’utilizzo per sostenere le spese contestate, è tenuto a produrre documenti dai quali emergano elementi sintomatici del fatto che ciò sia accaduto o sia potuto accadere

In tema di accertamento cd. sintetico, ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973, ove il contribuente deduca che la spesa effettuata deriva dalla percezione di ulteriori redditi di cui ha goduto è onerato della prova contraria sulla loro disponibilità, sull'entità degli stessi e sulla durata del possesso, sicché, sebbene non debba dimostrarne l'utilizzo per sostenere le spese contestate, è tenuto a produrre documenti dai quali emergano elementi sintomatici del fatto che ciò sia accaduto o sia potuto accadere

Corte di Cassazione ordinanza n. 13718 depositata il 2 maggio 2022 – In tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, sussiste incertezza normativa oggettiva, causa di esenzione del contribuente dalla responsabilità amministrativa tributaria ai sensi dell’art. 10 della l. n. 212 del 2000 e dell’art. 8 del d.lgs. n. 546 del 1992, quando è ravvisabile una condizione di inevitabile incertezza su contenuto, oggetto e destinatari della norma tributaria, riferita, non già ad un generico contribuente, né a quei contribuenti che, per loro perizia professionale, siano capaci di interpretazione normativa qualificata e neppure all’Ufficio finanziario, ma al giudice, unico soggetto dell’ordinamento a cui è attribuito il potere-dovere di accertare la ragionevolezza di una determinata interpretazione

In tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, sussiste incertezza normativa oggettiva, causa di esenzione del contribuente dalla responsabilità amministrativa tributaria ai sensi dell'art. 10 della l. n. 212 del 2000 e dell'art. 8 del d.lgs. n. 546 del 1992, quando è ravvisabile una condizione di inevitabile incertezza su contenuto, oggetto e destinatari della norma tributaria, riferita, non già ad un generico contribuente, né a quei contribuenti che, per loro perizia professionale, siano capaci di interpretazione normativa qualificata e neppure all'Ufficio finanziario, ma al giudice, unico soggetto dell'ordinamento a cui è attribuito il potere-dovere di accertare la ragionevolezza di una determinata interpretazione

Corte di Cassazione ordinanza n. 13716 depositata il 2 maggio 2022 – I parametri o studi di settore  previsti  dall’art.  3, commi 181 e 187, della l. n. 549 del 1995, rappresentando la risultante dell’estrapolazione statistica  di una pluralità di dati settoriali  acquisiti su campioni di contribuenti e dalle relative dichiarazioni, rilevano valori che, quando eccedono il dichiarato, integrano il presupposto per il legittimo esercizio da parte deIl’Ufficio dell’accertamento analitico-induttivo, ex art. 39, comma l, lett. d, del d.P.R. n. 600 del 1973, che deve essere necessariamente svolto in contraddittorio con il contribuente, sul quale, nella fase amministrativa e, soprattutto, contenziosa, incombe l’onere di allegare e provare, senza limitazioni di mezzi e di contenuto, la sussistenza di circostanze di fatto tali da allontanare la sua attività dal modello normale al quale i parametri fanno riferimento, sì da giustificare un reddito inferiore a quello che sarebbe stato normale secondo la procedura di accertamento tributario standardizzato, mentre all’ente impositore fa carico la dimostrazione dell’applicabilità dello  “standard” prescelto al caso concreto oggetto di accertamento

I parametri o studi di settore  previsti  dall'art.  3, commi 181 e 187, della l. n. 549 del 1995, rappresentando la risultante dell'estrapolazione statistica  di una pluralità di dati settoriali  acquisiti su campioni di contribuenti e dalle relative dichiarazioni, rilevano valori che, quando eccedono il dichiarato, integrano il presupposto per il legittimo esercizio da parte deIl'Ufficio dell'accertamento analitico-induttivo, ex art. 39, comma l, lett. d, del d.P.R. n. 600 del 1973, che deve essere necessariamente svolto in contraddittorio con il contribuente, sul quale, nella fase amministrativa e, soprattutto, contenziosa, incombe l'onere di allegare e provare, senza limitazioni di mezzi e di contenuto, la sussistenza di circostanze di fatto tali da allontanare la sua attività dal modello normale al quale i parametri fanno riferimento, sì da giustificare un reddito inferiore a quello che sarebbe stato normale secondo la procedura di accertamento tributario standardizzato, mentre all'ente impositore fa carico la dimostrazione dell'applicabilità dello  "standard" prescelto al caso concreto oggetto di accertamento

Corte di Cassazione ordinanza n. 13473 depositata il 29 aprile 2022 – In tema di IVA, il regime del margine – previsto dall’art. 36 del d.l. n. 41 del 1995, conv. con modif. in I. n. 85 del 1995, per le cessioni da parte di rivenditori di beni d’occasione, di oggetti d’arte, da colle­ zione o di antiquariato – costituisce un regime speciale in favore del contribuente, facoltativo e derogatorio rispetto al sistema normale dell’imposta,  la cui disciplina deve essere interpretata restrittivamente e applicata in termini rigorosi. Pertanto, qualora l’amministrazione contesti, in base ad elementi oggettivi e specifici, che il cessionario abbia indebitamente fruito di tale regime, spetta a quest’ultimo dimo­strare la sua buona fede, e cioè non solo di aver agito in assenza del­ la consapevolezza di partecipare ad un’evasione fiscale, ma anche di aver usato la diligenza massima esigibile da un operatore accorto (secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità rapportati al caso concreto),  al fine di evitare di essere coinvolto  in tali situazioni, in presenza di indizi idonei a farne insorgere il sospetto. Con partico­ lare riferimento alla compravendita  di veicoli usati, dunque, rientra nella detta condotta diligente l’individuazione dei precedenti intesta­ tari dei veicoli, nei limiti dei dati risultanti dalla carta di circolazione, eventualmente integrati da altri elementi di agevole e rapida reperibilità, al fine di accertare, sia pure solo in  via  presuntiva,  se l’IVA sia già stata assolta a monte da altri senza possibilità di detrazione. Nel caso di esito positivo della verifica, il diritto di applicare il regime del margine deve essere riconosciuto, anche quando l’amministrazione dimostri che, in realtà, l’imposta è stata detratta

In tema di IVA, il regime del margine - previsto dall'art. 36 del d.l. n. 41 del 1995, conv. con modif. in I. n. 85 del 1995, per le cessioni da parte di rivenditori di beni d'occasione, di oggetti d'arte, da colle­ zione o di antiquariato - costituisce un regime speciale in favore del contribuente, facoltativo e derogatorio rispetto al sistema normale dell'imposta,  la cui disciplina deve essere interpretata restrittivamente e applicata in termini rigorosi. Pertanto, qualora l'amministrazione contesti, in base ad elementi oggettivi e specifici, che il cessionario abbia indebitamente fruito di tale regime, spetta a quest'ultimo dimo­strare la sua buona fede, e cioè non solo di aver agito in assenza del­ la consapevolezza di partecipare ad un'evasione fiscale, ma anche di aver usato la diligenza massima esigibile da un operatore accorto (secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità rapportati al caso concreto),  al fine di evitare di essere coinvolto  in tali situazioni, in presenza di indizi idonei a farne insorgere il sospetto. Con partico­ lare riferimento alla compravendita  di veicoli usati, dunque, rientra nella detta condotta diligente l'individuazione dei precedenti intesta­ tari dei veicoli, nei limiti dei dati risultanti dalla carta di circolazione, eventualmente integrati da altri elementi di agevole e rapida reperibilità, al fine di accertare, sia pure solo in  via  presuntiva,  se l'IVA sia già stata assolta a monte da altri senza possibilità di detrazione. Nel caso di esito positivo della verifica, il diritto di applicare il regime del margine deve essere riconosciuto, anche quando l'amministrazione dimostri che, in realtà, l'imposta è stata detratta

Corte di Cassazione sentenza n. 11473 depositata l’ 8 aprile 2022 – In tema di ICI, in caso di più violazioni per omesso o insufficiente versamento che, in relazione  ad uno stesso  immobile,  conseguono ad identici accertamenti per più annualità successive, deve trovare applicazione il  regime  della continuazione  attenuata,  di cui all’art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 472 del 1997, che consente di irrogare un’unica sanzione, pari alla sanzione base aumentata dalla metà al triplo

In tema di ICI, in caso di più violazioni per omesso o insufficiente versamento che, in relazione  ad uno stesso  immobile,  conseguono ad identici accertamenti per più annualità successive, deve trovare applicazione il  regime  della continuazione  attenuata,  di cui all'art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 472 del 1997, che consente di irrogare un'unica sanzione, pari alla sanzione base aumentata dalla metà al triplo

Corte di Cassazione sentenza n. 11471 depositata l’ 8 aprile 2022 – Quando la cartella esattoriale emessa per la riscossione dei contributi di bonifica sia motivata con riferimento ad un “piano di classifica” approvato dalla competente autorità regionale, la contestazione di tale piano da parte di un consorziato, in sede di impugnazione della cartella, impedisce di ritenere assolto da parte del Consorzio il proprio onere probatorio, ed il giudice di merito deve procedere, secondo la normale ripartizione dell’onere della prova, all’accertamento dell’esistenza di vantaggi fondiari immediati e diretti derivanti dalle opere di bonifica per gli immobili di proprietà del consorziato stesso situati all’interno del perimetro di contribuenza

Quando la cartella esattoriale emessa per la riscossione dei contributi di bonifica sia motivata con riferimento ad un "piano di classifica" approvato dalla competente autorità regionale, la contestazione di tale piano da parte di un consorziato, in sede di impugnazione della cartella, impedisce di ritenere assolto da parte del Consorzio il proprio onere probatorio, ed il giudice di merito deve procedere, secondo la normale ripartizione dell'onere della prova, all'accertamento dell'esistenza di vantaggi fondiari immediati e diretti derivanti dalle opere di bonifica per gli immobili di proprietà del consorziato stesso situati all'interno del perimetro di contribuenza

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