cassazione sez. tributi

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 03 luglio 2021, n. 18859 – Il mancato esame di un documento può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui determini l’omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, segnatamente, quando il documento non esaminato offra la prova di circostanze di tale portata da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio deciderteli venga a trovarsi priva di fondamento

Il mancato esame di un documento può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui determini l’omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, segnatamente, quando il documento non esaminato offra la prova di circostanze di tale portata da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio deciderteli venga a trovarsi priva di fondamento

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 03 luglio 2021, n. 18846 – In tema di accertamenti bancari comportano che – all’onere del contribuente di superare la presunzione legale prevista in favore dell’erario attraverso la prova analitica della non riferibilità di ogni singolo versamento bancario a operazioni imponibili – si accompagna l’obbligo del giudice del merito di verificare con rigore l’efficacia dimostrativa delle prove offerte dal contribuente per ciascuna singola operazione e di dar conto espressamente in sentenza delle relative risultanze

In tema di accertamenti bancari comportano che - all'onere del contribuente di superare la presunzione legale prevista in favore dell'erario attraverso la prova analitica della non riferibilità di ogni singolo versamento bancario a operazioni imponibili - si accompagna l'obbligo del giudice del merito di verificare con rigore l'efficacia dimostrativa delle prove offerte dal contribuente per ciascuna singola operazione e di dar conto espressamente in sentenza delle relative risultanze

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 02 luglio 2021, n. 18842 – Accertamento catastale di un immobile adibito ad attività socio sanitaria assistenziale da parte di una ONLUS

CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 02 luglio 2021, n. 18842 Tributi - Accertamento catastale - Rettifica classamento - Immobile adibito ad attività socio sanitaria assistenziale da parte di una ONLUS - Classificazione D/4 case di cura ed ospedali con fine di lucro - Caratteristiche strutturali e funzionali dell’immobile Ritenuto che 1. La Commissione tributaria Regionale [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 30 giugno 2021, n. 18484 – La notifica della cartella o del preavviso di fermo da parte della Concessionaria alla riscossione può essere effettuata anche nelle mani del portiere, ma, in base agli organi ed agli strumenti utilizzati per la notifica, è necessaria o meno la spedizione dell’ulteriore raccomandata informativa

La notifica della cartella o del preavviso di fermo da parte della Concessionaria alla riscossione può essere effettuata anche nelle mani del portiere, ma, in base agli organi ed agli strumenti utilizzati per la notifica, è necessaria o meno la spedizione dell'ulteriore raccomandata informativa

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 30 giugno 2021, n. 18434 – Qualora un atto, anche se denominato controricorso, non contesti il ricorso principale ma aderisca ad esso, deve qualificarsi come ricorso incidentale di tipo adesivo, con conseguente inapplicabilità dell’articolo 334 c.p.c. in tema di impugnazione incidentale tardiva

Qualora un atto, anche se denominato controricorso, non contesti il ricorso principale ma aderisca ad esso, deve qualificarsi come ricorso incidentale di tipo adesivo, con conseguente inapplicabilità dell'articolo 334 c.p.c. in tema di impugnazione incidentale tardiva

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 24 giugno 2021, n. 18166 – In tema di IRAP, i contributi erogati dalla Regione Veneto al fine di ripianare il disavanzo di gestione delle imprese esercenti il trasporto pubblico locale sono esclusi dalla base imponibile dell’imposta soltanto a decorrere dal 2001, per effetto dell’entrata in vigore dell’art. 32-bis della legge reg. Veneto 30 ottobre 1998 n. 25

In tema di IRAP, i contributi erogati dalla Regione Veneto al fine di ripianare il disavanzo di gestione delle imprese esercenti il trasporto pubblico locale sono esclusi dalla base imponibile dell'imposta soltanto a decorrere dal 2001, per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 32-bis della legge reg. Veneto 30 ottobre 1998 n. 25

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 03 luglio 2021, n. 18892 – In caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell’esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dai termini indicati dall’art. 325 c.p.c.

In caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell'esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dai termini indicati dall'art. 325 c.p.c.

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 01 luglio 2021, n. 18702 – Ai fini dell’individuazione della residenza fiscale del contribuente deve farsi riferimento al centro degli affari e degli interessi vitali dello stesso, dando prevalenza al luogo in cui la gestione di detti interessi è esercitata abitualmente in modo riconoscibile dai terzi, non rivestendo ruolo prioritario, invece, le relazioni affettive e familiari, le quali rilevano solo unitamente ad altri criteri attestanti univocamente il luogo col quale il soggetto ha il più stretto collegamento

Ai fini dell'individuazione della residenza fiscale del contribuente deve farsi riferimento al centro degli affari e degli interessi vitali dello stesso, dando prevalenza al luogo in cui la gestione di detti interessi è esercitata abitualmente in modo riconoscibile dai terzi, non rivestendo ruolo prioritario, invece, le relazioni affettive e familiari, le quali rilevano solo unitamente ad altri criteri attestanti univocamente il luogo col quale il soggetto ha il più stretto collegamento

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