cassazione sez. tributi

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 06 luglio 2021, n. 19180 – Nell’accertamento sintetico del reddito ai sensi del citato sesto comma dell’art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973, non è richiesta solo la prova della disponibilità di ulteriori redditi (esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta) ma, pur non essendo necessaria la dimostrazione che questi siano stati utilizzati proprio per sostenere le spese in contestazione, anche la prova (documentale) di circostanze sintomatiche del fatto che ciò sia accaduto o sia potuto accadere

Nell'accertamento sintetico del reddito ai sensi del citato sesto comma dell'art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973, non è richiesta solo la prova della disponibilità di ulteriori redditi (esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta) ma, pur non essendo necessaria la dimostrazione che questi siano stati utilizzati proprio per sostenere le spese in contestazione, anche la prova (documentale) di circostanze sintomatiche del fatto che ciò sia accaduto o sia potuto accadere

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 05 luglio 2021, n. 18991 – L’indeterminabilità delle componenti negative del reddito d’impresa che, … consente al contribuente di derogare al generale principio per cui le suddette componenti vanno imputate all’esercizio di competenza, sussiste non già per il solo fatto che il creditore del contribuente non abbia quantificato la propria pretesa ovvero non abbia emesso la fattura per le prestazioni erogate, ma solo quando tale quantificazione sia stata impedita da circostanze obiettive

L'indeterminabilità delle componenti negative del reddito d’impresa che, ... consente al contribuente di derogare al generale principio per cui le suddette componenti vanno imputate all’esercizio di competenza, sussiste non già per il solo fatto che il creditore del contribuente non abbia quantificato la propria pretesa ovvero non abbia emesso la fattura per le prestazioni erogate, ma solo quando tale quantificazione sia stata impedita da circostanze obiettive

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 05 luglio 2021, n. 18974 – Ogni atto adottato dall’ente impositore che porti, comunque, a conoscenza del contribuente una specifica pretesa tributaria, con esplicitazione delle concrete ragioni fattuali e giuridiche, è impugnabile davanti al giudice tributario, senza necessità che si manifesti in forma autoritativa, con la conseguenza che è immediatamente impugnabile dal contribuente anche la comunicazione d’irregolarità, del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 – bis, comma 3, (cd. avviso bonario)

Ogni atto adottato dall'ente impositore che porti, comunque, a conoscenza del contribuente una specifica pretesa tributaria, con esplicitazione delle concrete ragioni fattuali e giuridiche, è impugnabile davanti al giudice tributario, senza necessità che si manifesti in forma autoritativa, con la conseguenza che è immediatamente impugnabile dal contribuente anche la comunicazione d'irregolarità, del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 - bis, comma 3, (cd. avviso bonario)

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 05 luglio 2021, n. 18964 – La notifica del verbale di constatazione costituisce causa ostativa al condono c.d. tombale per anni pregressi a norma della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9, comma 14, anche per i contribuenti che non abbiano ancora ricevuto il conseguente avviso di accertamento

La notifica del verbale di constatazione costituisce causa ostativa al condono c.d. tombale per anni pregressi a norma della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9, comma 14, anche per i contribuenti che non abbiano ancora ricevuto il conseguente avviso di accertamento

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 05 luglio 2021, n. 18939 – In tema di agevolazioni fiscali per l’acquisto della ‘prima casa’, la decadenza dal beneficio a seguito dell’alienazione infraquinquennale dell’immobile è esclusa solo in caso di successivo acquisto, entro un anno dall’alienazione, di un altro immobile adibito ad abitazione principale, senza che assuma alcun rilievo la circostanza che, nel comune in cui quest’immobile è ubicato, l’acquirente eserciti la propria attività lavorativa

In tema di agevolazioni fiscali per l'acquisto della 'prima casa', la decadenza dal beneficio a seguito dell'alienazione infraquinquennale dell'immobile è esclusa solo in caso di successivo acquisto, entro un anno dall'alienazione, di un altro immobile adibito ad abitazione principale, senza che assuma alcun rilievo la circostanza che, nel comune in cui quest'immobile è ubicato, l'acquirente eserciti la propria attività lavorativa

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 05 luglio 2021, n. 18975 – Nelle controversie tributarie, il termine per proporre appello, che deve essere qualificato come termine “a decorrenza successiva” e va dunque computato escludendo il termine iniziale e conteggiando quello finale, è soggetto alla disciplina di cui all’art. 155, quarto comma, cod. proc. civ., con la conseguenza che, ove il “dies ad quem” del medesimo vada a scadere nella giornata di domenica, esso è prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo

Nelle controversie tributarie, il termine per proporre appello, che deve essere qualificato come termine "a decorrenza successiva" e va dunque computato escludendo il termine iniziale e conteggiando quello finale, è soggetto alla disciplina di cui all'art. 155, quarto comma, cod. proc. civ., con la conseguenza che, ove il "dies ad quem" del medesimo vada a scadere nella giornata di domenica, esso è prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 03 luglio 2021, n. 18865 – Un controricorso ben può valere come ricorso incidentale, ma, a tal fine, per il principio della strumentalità delle forme – secondo cui ciascun atto deve avere quel contenuto minimo sufficiente al raggiungimento dello scopo – occorre che esso contenga i requisiti prescritti dall’art. 371 c.p.c. in relazione ai precedenti artt. 365, 366 e 369 c.p.c. e, in particolare, la richiesta, anche implicita, di cassazione della sentenza, specificamente prevista dal n. 4 dell’art. 366 c.p.c.

Un controricorso ben può valere come ricorso incidentale, ma, a tal fine, per il principio della strumentalità delle forme - secondo cui ciascun atto deve avere quel contenuto minimo sufficiente al raggiungimento dello scopo - occorre che esso contenga i requisiti prescritti dall'art. 371 c.p.c. in relazione ai precedenti artt. 365, 366 e 369 c.p.c. e, in particolare, la richiesta, anche implicita, di cassazione della sentenza, specificamente prevista dal n. 4 dell'art. 366 c.p.c.

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