cassazione sez. tributi

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 13 maggio 2021, n. 12813 – Per evitare la decadenza dalle agevolazioni non è necessaria la trascrizione del secondo atto di acquisto, purché tempestivamente registrato, qualora il contribuente, entro un anno l’alienazione dell’immobile acquistato con i benefici di cui art. 1, comma 2, della Tariffa, Parte Prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, proceda all’acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale

Per evitare la decadenza dalle agevolazioni non è necessaria la trascrizione del secondo atto di acquisto, purché tempestivamente registrato, qualora il contribuente, entro un anno l'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici di cui art. 1, comma 2, della Tariffa, Parte Prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, proceda all'acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 12 maggio 2021, n. 12538 – In tema di ricorso per cassazione, è necessario che venga contestata specificamente la “ratio decidendi” posta a fondamento della pronuncia impugnata ed adempiuto all’onere di cui all’art. 366, primo comma, num. 6, cod. proc. civ., di specifica indicazione, a pena d’inammissibilità del ricorso, degli atti processuali e dei documenti sui quali il ricorso si fonda, nonché dei dati necessari all’individuazione della loro collocazione quanto al momento della produzione nei gradi dei giudizi di merito

In tema di ricorso per cassazione, è necessario che venga contestata specificamente la "ratio decidendi" posta a fondamento della pronuncia impugnata ed adempiuto all'onere di cui all'art. 366, primo comma, num. 6, cod. proc. civ., di specifica indicazione, a pena d'inammissibilità del ricorso, degli atti processuali e dei documenti sui quali il ricorso si fonda, nonché dei dati necessari all'individuazione della loro collocazione quanto al momento della produzione nei gradi dei giudizi di merito

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 12 maggio 2021, n. 12509 – Al contribuente dovesse essere riconosciuta la possibilità, indipendentemente dal rispetto del termine stabilito dal comma 8-bis dell’art. 2 del d.P.R. n. 322 del 1998, di opporsi in sede contenziosa alla maggiore pretesa dell’amministrazione finanziaria allegando errori, di fatto o di diritto, commessi nella redazione della dichiarazione e incidenti sull’obbligazione tributaria

Al contribuente dovesse essere riconosciuta la possibilità, indipendentemente dal rispetto del termine stabilito dal comma 8-bis dell'art. 2 del d.P.R. n. 322 del 1998, di opporsi in sede contenziosa alla maggiore pretesa dell'amministrazione finanziaria allegando errori, di fatto o di diritto, commessi nella redazione della dichiarazione e incidenti sull'obbligazione tributaria

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 12 maggio 2021, n. 12504 – Termine di decadenza dell’attività di accertamento in caso di omessa dichiarazione

CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 12 maggio 2021, n. 12504 Tributi - Accertamento - Omessa dichiarazione - Termine di decadenza dell’attività di accertamento Rilevato che: - l'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sardegna, depositata l’11 luglio 2013, che, in accoglimento dell'appello della U.K.L.S.G., ha annullato l'avviso [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 12 maggio 2021, n. 12490 – L’eccedenza di credito iva, formatasi in un anno in cui la dichiarazione annuale è stata omessa, possa esser computata in detrazione, al più tardi, con la Dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto

L'eccedenza di credito iva, formatasi in un anno in cui la dichiarazione annuale è stata omessa, possa esser computata in detrazione, al più tardi, con la Dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 12 maggio 2021, n. 12469 – Il sindacato di legittimità sulla motivazione della sentenza impugnata resta circoscritto alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost.. Tale violazione è individuabile nelle ipotesi di “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, di “motivazione apparente”, di motivazione articolata in affermazioni tra loro “in contrasto irriducibile”, di motivazione “perplessa ed obiettivamente incomprensibile”

Il sindacato di legittimità sulla motivazione della sentenza impugnata resta circoscritto alla sola verifica della violazione del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost.. Tale violazione è individuabile nelle ipotesi di "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", di "motivazione apparente", di motivazione articolata in affermazioni tra loro "in contrasto irriducibile", di motivazione "perplessa ed obiettivamente incomprensibile"

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 07 maggio 2021, n. 12134 – In tema di contenzioso tributario, l’atto con il quale l’Amministrazione manifesti il rifiuto di ritirare, in via di autotutela, un atto impositivo divenuto definitivo, non rientra nella previsione di cui all’art. 19, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e non è, quindi, impugnabile

In tema di contenzioso tributario, l'atto con il quale l'Amministrazione manifesti il rifiuto di ritirare, in via di autotutela, un atto impositivo divenuto definitivo, non rientra nella previsione di cui all'art. 19, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e non è, quindi, impugnabile

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 27 aprile 2021, n. 11027 – In tema di IVA, ai fini della detraibilità dell’imposta assolta sugli acquisti di beni e sulle operazioni passive occorre accertarne l’effettiva inerenza rispetto alle finalità imprenditoriali, senza che sia tuttavia richiesto il concreto svolgimento dell’attività di impresa, potendo la detrazione dell’imposta spettare anche in assenza di operazioni attive, con riguardo alle attività di carattere preparatorio, purché finalizzate alla costituzione delle condizioni d’inizio effettivo dell’attività tipica

In tema di IVA, ai fini della detraibilità dell'imposta assolta sugli acquisti di beni e sulle operazioni passive occorre accertarne l'effettiva inerenza rispetto alle finalità imprenditoriali, senza che sia tuttavia richiesto il concreto svolgimento dell'attività di impresa, potendo la detrazione dell'imposta spettare anche in assenza di operazioni attive, con riguardo alle attività di carattere preparatorio, purché finalizzate alla costituzione delle condizioni d'inizio effettivo dell'attività tipica

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