CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 07 maggio 2021, n. 12134
Tributi – Contenzioso tributario – Rifiuto di ritirare, in via di autotutela, un atto impositivo divenuto definitivo – Atto impugnabile – Esclusione
Rilevato che
– la L.R. soc. coop. agricola propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria, depositata il 6 febbraio 2012, di reiezione dell’appello dalla medesima proposta avverso la sentenza di primo grado che aveva dichiarato inammissibile il suo ricorso avverso il diniego di autotutela opposto dall’Ufficio in ordine ad una domanda di ricalcolo delle somme, iscritte a ruolo, relative a sanzioni irrogate e interessi applicati per mancato pagamento dell’I.V.A.;
– il giudice di appello ha respinto l’appello della contribuente ritenendo che fosse opportuno attendere l’esito di altro giudizio, pendente presso la Corte di Cassazione, vertente sulla debenza dei medesimi importi oggetto della richiesta di sgravio;
– il ricorso è affidato a cinque motivi;
– resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate;
Considerato che
– con il primo motivo la ricorrente denuncia, con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per difetto di motivazione;
– il motivo è infondato;
– la Commissione regionale ha argomentato il rigetto del gravame con la considerazione per cui «preso atto dell’andamento di tutto l’insieme della vertenza, considera che essendo giudizio ormai pendente in corte di cassazione di Roma, sezione tributaria, per giudizio di legittimità», … «non resta(va)» che attendere tale ultima e superiore decisione;
– una siffatta motivazione consente di individuare l’iter logico argomentativo seguito dal giudice e, per tale ragione, si sottrae alla doglianza prospettata;
– con il secondo motivo la società deduce con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la violazione dell’articolo 112 c.p.c. per omessa pronuncia in ordine a tutti i motivi di appello;
– pur rispondendo al vero che la Corte territoriale non si è pronunciata su nessuno dei tre motivi dell’appello proposto, ciò non giustifica l’accoglimento del motivo, in relazione all’infondatezza delle questioni sollevate;
– in proposito, si rammenta che, alla luce dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo come costituzionalizzato nell’art. 111, secondo comma, Cost., nonché di una lettura costituzionalmente orientata dell’attuale art. 384 c.p.c. ispirata a tali principi, una volta verificata l’omessa pronuncia su un motivo di gravame, la Suprema Corte può omettere la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito allorquando la questione di diritto posta con quel motivo risulti infondata, di modo che la statuizione da rendere viene a confermare il dispositivo della sentenza di appello (determinando l’inutilità di un ritorno della causa in fase di merito), sempre che si tratti di questione che non richiede ulteriori accertamenti di fatto (cfr. Cass., ord., 19 aprile 2018, n. 9693; Cass. 28 giugno 2017, n. 16171; Cass., sez. un., 2 febbraio 2017, n. 2731);
– orbene, in tema di contenzioso tributario, l’atto con il quale l’Amministrazione manifesti il rifiuto di ritirare, in via di autotutela, un atto impositivo divenuto definitivo, non rientra nella previsione di cui all’art. 19, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e non è, quindi, impugnabile, sia per la discrezionalità da cui l’attività di autotutela è connotata in questo caso, sia perché, altrimenti, si darebbe ingresso ad una inammissibile controversia sulla legittimità di un atto impositivo ormai definitivo (così, Cass., S.U., 16 febbraio 2009, n. 3698);
– un sindacato giurisdizionale sull’impugnato diniego, espresso o tacito, di procedere ad un annullamento in autotutela può riguardare soltanto eventuali profili di illegittimità del rifiuto dell’Amministrazione, in relazione alle ragioni di rilevante interesse generale che giustificano l’esercizio di tale potere, e non la fondatezza della pretesa tributaria (cfr. Cass., ord., 22 febbraio 2019, n. 6332; Cass., ord., 24 agosto 2018, n. 21146);
– la configurazione dell’autotutela tributaria e del relativo sindacato nei termini riferiti è stata ritenuta costituzionalmente legittima dalla Corte costituzionale (cfr. sentenza n. 181 del 13 luglio 2017);
– pertanto, il contribuente non può limitarsi a dedurre eventuali vizi dell’atto medesimo, ma deve prospettare l’esistenza di un interesse di rilevanza generale dell’Amministrazione alla rimozione dell’atto;
– nel caso in esame, parte ricorrente allega la non debenza delle somme iscritte a ruolo per sanzioni e interessi relativi all’i.v.a. non versata, in quanto, a seguito del versamento dell’imposta e del relativo provvedimento di sgravio dell’Ufficio, anche tali somme sarebbero venute meno, stante il loro carattere di accessorietà;
– la ragione sottesa all’istanza di autotutela presenta, pertanto, carattere personale e non generale e, in quanto tale, non consente, per le ragioni suindicate, la sindacabilità del rifiuto dell’Amministrazione di ritirare l’atto;
– può, in ogni caso, rilevarsi che il ricorso avente ad oggetto la pretesa erariale è stato definito da questa Corte in senso sfavorevole alla contribuente con sentenza n. 12761 del 19 giugno 2015;
– l’infondatezza della doglianza oggetto del secondo motivo dell’appello, fa venir meno l’interesse della parte all’esame degli altri due motivi non esaminati, aventi ad oggetto, rispettivamente, la violazione delle norme sulla litispendenza e del principio di tutela del legittimo affidamento e della buona fede del contribuente, in quanto inidonei a condurre ad un diverso esito della vicenda;
– pertanto, per le suesposte considerazioni il ricorso non può essere accolto.
– le spese processuali seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo;
– sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dell’art. 13, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, se dovuto;
P.Q.M.
Rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 5.000,00, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 – quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
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