Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Trieste, sezione n. 1, sentenza n. 1 depositata il 4 gennaio 2024 – In tema di tributi doganali, il certificato di origine delle merci emesso dal Paese di esportazione (art. 26 del Regolamento CEE 12 ottobre 1992, n. 2913 e dagli artt. 80 e ss. del Regolamento CEE 2 luglio 1993, n. 2454 e ss.mm.) costituisce titolo di legittimazione esclusivo per esercitare il diritto di fruizione dello specifico regime doganale, ma non ha efficacia di “prova legale assoluta” della effettiva origine della merce
In tema di tributi doganali, il certificato di origine delle merci emesso dal Paese di esportazione (art. 26 del Regolamento CEE 12 ottobre 1992, n. 2913 e dagli artt. 80 e ss. del Regolamento CEE 2 luglio 1993, n. 2454 e ss.mm.) costituisce titolo di legittimazione esclusivo per esercitare il diritto di fruizione dello specifico regime doganale, ma non ha efficacia di “prova legale assoluta” della effettiva origine della merce