COMMISSIONI TRIBUTARIE

Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, sezione n. 18, sentenza n. 3807 depositata il 22 marzo 2023 – E’ valido l’avviso di accertamento che non menziona le osservazioni del contribuente ex art 12, comma 7, legge 212/2000. Infatti, da un lato, la nullità consegue solo alle irregolarità per le quali sia espressamente prevista dalla legge oppure da cui deriva una lesione di specifici diritti o garanzie tale da impedire la produzione di ogni effetto e, dall’altro, l’Amministrazione ha l’obbligo di valutare tali osservazioni, ma non di esplicitare detta valutazione nell’atto impositivo 

E’ valido l’avviso di accertamento che non menziona le osservazioni del contribuente ex art 12, comma 7, legge 212/2000. Infatti, da un lato, la nullità consegue solo alle irregolarità per le quali sia espressamente prevista dalla legge oppure da cui deriva una lesione di specifici diritti o garanzie tale da impedire la produzione di ogni effetto e, dall’altro, l’Amministrazione ha l’obbligo di valutare tali osservazioni, ma non di esplicitare detta valutazione nell’atto impositivo 

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Friuli Venezia-Giulia, sezione n. 1, sentenza n. 60 depositata il 21 marzo 2023 – Il presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione ai fini dell’assoggettamento a IRAP si concretizza quando il contribuente, responsabile dell’organizzazione, impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività, oppure si avvalga, in modo non occasionale, di lavoro altrui in misura superiore alla “soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni meramente esecutive”

Il presupposto impositivo dell'autonoma organizzazione ai fini dell'assoggettamento a IRAP si concretizza quando il contribuente, responsabile dell'organizzazione, impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività, oppure si avvalga, in modo non occasionale, di lavoro altrui in misura superiore alla “soglia dell'impiego di un collaboratore che esplichi mansioni meramente esecutive”

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Abruzzo, sezione n. 2, sentenza n. 213 depositata il 20 marzo 2023 – Costituisce errore revocatorio ai sensi dell’art. 395 n. 4 c.p.c. l’affermazione contenuta nella sentenza circa l’inesistenza, nei fascicoli processuali (d’ufficio o di parte), di documenti che, invece, risultino esservi incontestabilmente inseriti. Ciò non si concretizza in un errore di giudizio, bensì in una mera svista di carattere materiale, costituente errore di fatto e, quindi, motivo di revocazione a norma dell’art. 395, n. 4, c.p.c., e non di ricorso per cassazione

Costituisce errore revocatorio ai sensi dell’art. 395 n. 4 c.p.c. l'affermazione contenuta nella sentenza circa l'inesistenza, nei fascicoli processuali (d'ufficio o di parte), di documenti che, invece, risultino esservi incontestabilmente inseriti. Ciò non si concretizza in un errore di giudizio, bensì in una mera svista di carattere materiale, costituente errore di fatto e, quindi, motivo di revocazione a norma dell'art. 395, n. 4, c.p.c., e non di ricorso per cassazione

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, sezione n. 4, sentenza n. 901 depositata il 7 marzo 2023 – In tema di IRAP il requisito dell’autonoma organizzazione ricorre, tra l’altro, quando il contribuente sia il responsabile dell’organizzazione e non sia inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse e l’elevato ammontare dei ricavi, dei compensi e delle spese, anche per beni strumentali, non integrano di per sé il presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione

In tema di IRAP il requisito dell’autonoma organizzazione ricorre, tra l’altro, quando il contribuente sia il responsabile dell’organizzazione e non sia inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse e l'elevato ammontare dei ricavi, dei compensi e delle spese, anche per beni strumentali, non integrano di per sé il presupposto impositivo dell'autonoma organizzazione

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Basilicata, sezione n. 2, sentenza n. 49 depositata il 7 marzo 2023 – In tema di impianti radiotelevisivi, si configura come cessione di “ramo d’azienda” – sottoposta alla tassa di registro – quella che ha ad oggetto un complesso di beni in grado di produrre autonomamente trasmissione radiofonica. E’, invece, semplice cessione di beni strumentali, soggetta ad IVA, l’operazione riguardante beni privi di un’autonoma capacità produttiva, quali gli impianti di radiodiffusione con le relative frequenza

In tema di impianti radiotelevisivi, si configura come cessione di “ramo d’azienda” - sottoposta alla tassa di registro - quella che ha ad oggetto un complesso di beni in grado di produrre autonomamente trasmissione radiofonica. E’, invece, semplice cessione di beni strumentali, soggetta ad IVA, l’operazione riguardante beni privi di un’autonoma capacità produttiva, quali gli impianti di radiodiffusione con le relative frequenza

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Abruzzo, sezione n. 1, sentenza n. 156 depositata il 6 marzo 2023 – In tema di pagamento tardivo del contributo unificato un caso assoluto di forza maggiore o di impossibilità è rappresentato da una condizione patologica in grado di impedire in toto il versamento, quale ad esempio un ricovero prolungato nella struttura ospedaliera, in condizioni di coma o comunque di rilevante gravità

In tema di pagamento tardivo del contributo unificato un caso assoluto di forza maggiore o di impossibilità è rappresentato da una condizione patologica in grado di impedire in toto il versamento, quale ad esempio un ricovero prolungato nella struttura ospedaliera, in condizioni di coma o comunque di rilevante gravità

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Basilicata, sezione n. 1, sentenza n. 32 depositata il 2 marzo 2023 – In tema di oneri indeducibili la prova della falsità delle fatture può derivare anche da presunzioni, purchè siano dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza. L’onere di fornire tale prova spetta all’amministrazione finanziaria, mentre la parte è tenuta a dimostrare che le operazioni siano state realmente effettuate

In tema di oneri indeducibili la prova della falsità delle fatture può derivare anche da presunzioni, purchè siano dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza. L’onere di fornire tale prova spetta all’amministrazione finanziaria, mentre la parte è tenuta a dimostrare che le operazioni siano state realmente effettuate

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna, sezione n. 4, sentenza n. 325 depositata il 2 marzo 2023 – In tema di accertamento tributario, sebbene la presunzione di evasione sancita dall’art. 12, comma 2, del d.l. n. 78 del 2009 on riferimento all’omessa dichiarazione di investimenti e attività di natura finanziaria negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato, non sia suscettibile di essere applicata retroattivamente agli anni di imposta antecedenti alla sua entrata in vigore, stante la natura sostanziale e non procedimentale delle presunzioni, l’Ufficio può ricorrere ai medesimi fatti oggetto della suddetta presunzione legale (redditi non dichiarati occultamente detenuti in Paesi a fiscalità privilegiata) “sub specie” di presunzione semplice

In tema di accertamento tributario, sebbene la presunzione di evasione sancita dall'art. 12, comma 2, del d.l. n. 78 del 2009 on riferimento all'omessa dichiarazione di investimenti e attività di natura finanziaria negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato, non sia suscettibile di essere applicata retroattivamente agli anni di imposta antecedenti alla sua entrata in vigore, stante la natura sostanziale e non procedimentale delle presunzioni, l'Ufficio può ricorrere ai medesimi fatti oggetto della suddetta presunzione legale (redditi non dichiarati occultamente detenuti in Paesi a fiscalità privilegiata) "sub specie" di presunzione semplice

Torna in cima