Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, sezione n. 18, sentenza n. 3807 depositata il 22 marzo 2023 – E’ valido l’avviso di accertamento che non menziona le osservazioni del contribuente ex art 12, comma 7, legge 212/2000. Infatti, da un lato, la nullità consegue solo alle irregolarità per le quali sia espressamente prevista dalla legge oppure da cui deriva una lesione di specifici diritti o garanzie tale da impedire la produzione di ogni effetto e, dall’altro, l’Amministrazione ha l’obbligo di valutare tali osservazioni, ma non di esplicitare detta valutazione nell’atto impositivo
E’ valido l’avviso di accertamento che non menziona le osservazioni del contribuente ex art 12, comma 7, legge 212/2000. Infatti, da un lato, la nullità consegue solo alle irregolarità per le quali sia espressamente prevista dalla legge oppure da cui deriva una lesione di specifici diritti o garanzie tale da impedire la produzione di ogni effetto e, dall’altro, l’Amministrazione ha l’obbligo di valutare tali osservazioni, ma non di esplicitare detta valutazione nell’atto impositivo