COMMISSIONI TRIBUTARIE

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, sezione 13, sentenza n. 6855 depositata il 18 ottobre 2022 – L’avviso di accertamento relativo ad imposte, interessi e sanzioni dovute da una società di capitali va notificato all’amministratore e legale rappresentante della stessa e non all’’amministratore di fatto, poiché ricorrono i presupposti dell’art. 7 D. L. n. 269/2003, secondo cui nel caso di rapporti fiscali facenti capo a persone giuridiche le sanzioni possono essere irrogate nei soli confronti dell’ente

L’avviso di accertamento relativo ad imposte, interessi e sanzioni dovute da una società di capitali va notificato all’amministratore e legale rappresentante della stessa e non all’’amministratore di fatto, poiché ricorrono i presupposti dell’art. 7 D. L. n. 269/2003, secondo cui nel caso di rapporti fiscali facenti capo a persone giuridiche le sanzioni possono essere irrogate nei soli confronti dell’ente. l'amministratore al quale sia notificato, nella sua veste di responsabile solidale per interessi e sanzioni, un avviso di accertamento relativo ad imposte dovute dalla società, è legittimato ad impugnare il suddetto avviso oltre che per ragioni personali e soggettive (quali il difetto della carica di amministratore all'epoca dei fatti), anche per motivi inerenti il merito della pretesa tributaria, nella misura in cui tale doglianza è preordinata a sottrarsi al pagamento di interessi e sanzioni

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria, sezione 1, sentenza n. 3005 depositata il 12 ottobre 2022 – La disposizione di cui all’ultimo comma dell’art. 12 della legge 212/2000 si applica, oltre che a tutte le attività di indagine e verifica, anche agli accessi c.d. istantanei, ovvero finalizzati alla sola acquisizione di documenti considerati rilevanti per l’attività di accertamento. Ne consegue l’illegittimità degli atti impositivi emessi senza rispettare il termine dilatorio di sessanta giorni fissato da detta disposizione, se non sussistono condizioni di particolare e motivata urgenza

La disposizione di cui all’ultimo comma dell’art. 12 della legge 212/2000 si applica, oltre che a tutte le attività di indagine e verifica, anche agli accessi c.d. istantanei, ovvero finalizzati alla sola acquisizione di documenti considerati rilevanti per l’attività di accertamento. Ne consegue l’illegittimità degli atti impositivi emessi senza rispettare il termine dilatorio di sessanta giorni fissato da detta disposizione, se non sussistono condizioni di particolare e motivata urgenza

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana, sezione 6, sentenza n. 1126 depositata il 7 ottobre 2022 – Nel processo tributario, l’omessa o tardiva riassunzione, nel termine di legge, del giudizio a seguito di rinvio dalla Corte di cassazione, ne determina l’estinzione che, differentemente da quanto avviene nel giudizio ordinario, è rilevabile anche d’ufficio, D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 45, comma 3, e art. 63 e comporta il venir meno dell’intero procedimento, con conseguente definitività dell’avviso di accertamento

Nel processo tributario, l'omessa o tardiva riassunzione, nel termine di legge, del giudizio a seguito di rinvio dalla Corte di cassazione, ne determina l'estinzione che, differentemente da quanto avviene nel giudizio ordinario, è rilevabile anche d'ufficio, D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 45, comma 3, e art. 63 e comporta il venir meno dell'intero procedimento, con conseguente definitività dell'avviso di accertamento

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, sezione 5, sentenza n. 3793 depositata il 4 ottobre 2022 – Gli assegni periodici corrisposti dall’ex coniuge devono essere tassati come reddito solo se realmente percepiti. Al contrario non rileva che gli assegni concretamente versati siano di importo inferiore rispetto a quello indicato come dovuto in sede di separazione.

Gli assegni periodici corrisposti dall’ex coniuge devono essere tassati come reddito solo se realmente percepiti. Al contrario non rileva che gli assegni concretamente versati siano di importo inferiore rispetto a quello indicato come dovuto in sede di separazione.

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Friuli Venezia-Giulia, sezione 1, sentenza n. 210 depositata il 3 ottobre 2022 – Gli immobili strumentali all’attività di interporto sono privi di autonomia reddituale. Essi, pertanto, sono classificati nella categoria catastale E/1 (stazioni per servizi di trasporto, terrestri, marittimi ed aerei) e non nella categoria D7 (Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un’attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni) per cui la temporanea inutilizzazione dei binari siti nell’area dell’interporto, non ne fa venire meno la natura di infrastruttura dedicata al trasporto intermodale

Gli immobili strumentali all’attività di interporto sono privi di autonomia reddituale. Essi, pertanto, sono classificati nella categoria catastale E/1 (stazioni per servizi di trasporto, terrestri, marittimi ed aerei) e non nella categoria D7 (Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni) per cui la temporanea inutilizzazione dei binari siti nell’area dell’interporto, non ne fa venire meno la natura di infrastruttura dedicata al trasporto intermodale

Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli. sezione 16, sentenza n. 9146 depositata il 3 ottobre 2022 – E’ inesistente la notificazione della cartella di pagamento proveniente da un indirizzo di posta elettronica certificata non risultante in nessuno dei pubblici elenchi previsti per legge

E’ inesistente la notificazione della cartella di pagamento proveniente da un indirizzo di posta elettronica certificata non risultante in nessuno dei pubblici elenchi previsti per legge

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’ Emilia-Romagna, sezione n. 1, sentenza n. 1040 depositata il 22 settembre 2022 – L’applicazione del metodo LIFO è utile solo a individuare quali partecipazioni debbano essere prese in considerazione ai fini della determinazione della plusvalenza o della minusvalenza, ma tale metodo non è decisivo ai fini del calcolo del valore delle partecipazioni, né vale invocare a questo scopo che si tratti di un principio per la redazione del bilancio civilistico o un criterio oggettivo di valutazione generalmente utilizzato nell’analisi finanziaria, dovendo in tal caso la valutazione essere riqualificata ai fini fiscali

L'applicazione del metodo LIFO è utile solo a individuare quali partecipazioni debbano essere prese in considerazione ai fini della determinazione della plusvalenza o della minusvalenza, ma tale metodo non è decisivo ai fini del calcolo del valore delle partecipazioni, né vale invocare a questo scopo che si tratti di un principio per la redazione del bilancio civilistico o un criterio oggettivo di valutazione generalmente utilizzato nell'analisi finanziaria, dovendo in tal caso la valutazione essere riqualificata ai fini fiscali

Torna in cima