COMMISSIONI TRIBUTARIE

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Abruzzo sez. staccata di Pescara, sezione 6, sentenza n. 546 depositata il 2 settembre 2022 – In materia tributaria, ricorre l’abuso del diritto, enucleabile in base ai principi di capacità contributiva e di progressività ex art. 53 Cost, ogni qual volta si sia in presenza di una o più costruzioni di puro artificio che, pur se non contrastanti con alcuna specifica disposizione, sono realizzate al fine di eludere l’imposizione e siano prive di sostanza commerciale ed economica

In materia tributaria, ricorre l'abuso del diritto, enucleabile in base ai principi di capacità contributiva e di progressività ex art. 53 Cost, ogni qual volta si sia in presenza di una o più costruzioni di puro artificio che, pur se non contrastanti con alcuna specifica disposizione, sono realizzate al fine di eludere l'imposizione e siano prive di sostanza commerciale ed economica

Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, sezione 35, sentenza n. 8455 depositata il 2 settembre 2022 – L’obbligo di motivazione deve essere soddisfatto ab origine. La motivazione è un requisito intrinseco dell’atto. Non è ammessa cioè la motivazione postuma. L’attività di gestione dei rifiuti nell’ambito delle aree portuali rientra nelle competenze dell’Autorità portuale.

L'obbligo di motivazione deve essere soddisfatto ab origine. La motivazione è un requisito intrinseco dell'atto. Non è ammessa cioè la motivazione postuma. L'attività di gestione dei rifiuti nell'ambito delle aree portuali rientra nelle competenze dell'Autorità portuale.

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’ Emilia-Romagna, sezione 10, sentenza n. 1010 depositata il 29 agosto 2022 – Il regime di presunzione legale introdotto dall’art. 12, comma 2 del D. L. n. 78/2009 – secondo il quale in assenza di prova contraria ad opera del contribuente, le somme detenute in Paesi esteri a fiscalità privilegiata sono considerati come redditi sottratti al Fisco italiano – non ha efficacia retroattiva in conformità agli artt. 3 e 24 Cost.

La presunzione legale relativa introdotta dall’art. 12, comma 2 del D. L. n. 78/2009, intervenendo sull'an e sul quantum dell'obbligazione, ha natura “sostanziale” e si ritiene applicabile solo agli accertamenti successivi all’entrata in vigore della suddetta norma.  Il regime di presunzione legale introdotto dalla citata norma - secondo il quale in assenza di prova contraria ad opera del contribuente, le somme detenute in Paesi esteri a fiscalità privilegiata sono considerati come redditi sottratti al Fisco italiano – non ha efficacia retroattiva in conformità agli artt. 3 e 24 Cost.

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, sezione 13, sentenza n. 3341 depositata il 18 agosto 2022 – Elemento preclusivo alla agevolazione “prima casa” è la titolarità esclusiva o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l’immobile da acquistare

Elemento preclusivo alla agevolazione “prima casa” è la titolarità esclusiva o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l’immobile da acquistare. E’, invece, totalmente irrilevante, la idoneità di quest’ultima ad essere adibita ad abitazione

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana, sezione 3, sentenza n. 913 depositata il 18 luglio 2022 – La costituzione della garanzia è una condizione per l’ottenimento del rimborso e, pertanto, in assenza del suo verificarsi non decorrono gli interessi sull’importo da rimborsare. Per cui l’obbligo della costituzione della cauzione o della prestazione della garanzia “produce, in realtà, unicamente l’effetto di sostituire l’onere finanziario relativo all’immobilizzazione dei fondi corrispondenti all’eccedenza dell’IVA per la durata del procedimento di verifica con quello corrispondente all’immobilizzazione dell’importo della cauzione o al costo della garanzia

La costituzione della garanzia è una condizione per l'ottenimento del rimborso e, pertanto, in assenza del suo verificarsi non decorrono gli interessi sull'importo da rimborsare. Per cui l'obbligo della costituzione della cauzione o della prestazione della garanzia "produce, in realtà, unicamente l'effetto di sostituire l'onere finanziario relativo all'immobilizzazione dei fondi corrispondenti all'eccedenza dell'IVA per la durata del procedimento di verifica con quello corrispondente all'immobilizzazione dell'importo della cauzione o al costo della garanzia

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana, sezione 6, sentenza n. 905 depositata il 14 luglio 2022 – In materia di imposta di registro, secondo consolidata giurisprudenza, quando viene stipulato un atto contenente più disposizioni le quali, per la loro intrinseca natura, non derivano necessariamente le une dalle altre, l’imposta è applicabile a ciascun atto

In materia di imposta di registro, secondo consolidata giurisprudenza, quando viene stipulato un atto contenente più disposizioni le quali, per la loro intrinseca natura, non derivano necessariamente le une dalle altre, l’imposta è applicabile a ciascun atto. Nel processo tributario, la volontà dell'appellato di riproporre le questioni assorbite, pur non occorrendo a tal fine alcuna impugnazione incidentale, deve essere espressa a pena di decadenza nell'atto di controdeduzioni, da depositare nel termine previsto per la costituzione in giudizio, e non può essere manifestata in un atto successivo, perché, a norma dell'art. 32 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, gli atti successivi esplicano una funzione meramente illustrativa, e, più in generale, perché il giudizio tributario è improntato a criteri di speditezza e di concentrazione ed esige, quindi, che l'ambito della materia del contendere devoluto al giudice del gravame sia definito da entrambe le parti sin dal primo atto difensivo

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’ Abruzzo, sezione 6, sentenza n. 438 depositata il 12 luglio 2022 – In materia d’IVA, il diritto al rimborso in favore di soggetti domiciliati e residenti negli Stati membri UE senza stabile organizzazione in Italia, non può essere negato qualora i suddetti soggetti abbiano nominato un rappresentate fiscale, non potendo equipararsi la nomina del rappresentante fiscale ad un “centro di attività stabile” presso lo Stato ove sia avvenuta la nomina

In materia d'IVA, il diritto al rimborso in favore di soggetti domiciliati e residenti negli Stati membri UE senza stabile organizzazione in Italia, non può essere negato qualora i suddetti soggetti abbiano nominato un rappresentate fiscale, non potendo equipararsi la nomina del rappresentante fiscale ad un "centro di attività stabile" presso lo Stato ove sia avvenuta la nomina

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