COMMISSIONI TRIBUTARIE

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, sezione 6, sentenza n. 5336 depositata il 12 luglio 2022 – In tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, per effetto dell’art. 13-bis del d.lgs. n. 472 del 1997, il ravvedimento operoso è ammissibile anche in caso di versamento frazionato dell’imposta dovuta, potendosi perfezionare in relazione anche ad una sola parte dell’imposta dovuta o in relazione a versamenti tardivi effettuati con scadenze differenti, sempre che siano stati corrisposti interessi e sanzioni commisurati alla parte o alle singole frazioni del debito d’imposta tardivamente versato

In tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, per effetto dell'art. 13-bis del d.lgs. n. 472 del 1997, il ravvedimento operoso è ammissibile anche in caso di versamento frazionato dell'imposta dovuta, potendosi perfezionare in relazione anche ad una sola parte dell'imposta dovuta o in relazione a versamenti tardivi effettuati con scadenze differenti, sempre che siano stati corrisposti interessi e sanzioni commisurati alla parte o alle singole frazioni del debito d'imposta tardivamente versato

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Friuli Venezia giulia, sezione 1, sentenza n. 155 depositata l’ 11 luglio 2022 – In tema di esportazione al di fuori del territorio dell’UE in regime di esenzione d’IVA (art. 8, comma 1, lett. a) D.p.r. 633/72), la destinazione dei beni all’esportazione non può essere provata dal contribuente allegando documentazione di origine privata. A tal fine, infatti, la normativa doganale richiede mezzi di prova certi ed incontrovertibili, come ad esempio le attestazioni di pubbliche amministrazioni del paese di destinazione dell’avvenuta presentazione delle merci in dogana o la vidimazione dell’ufficio doganale comprovante l’uscita della merce dal territorio doganale

In tema di esportazione al di fuori del territorio dell’UE in regime di esenzione d’IVA (art. 8, comma 1, lett. a) D.p.r. 633/72), la destinazione dei beni all’esportazione non può essere provata dal contribuente allegando documentazione di origine privata. A tal fine, infatti, la normativa doganale richiede mezzi di prova certi ed incontrovertibili, come ad esempio le attestazioni di pubbliche amministrazioni del paese di destinazione dell’avvenuta presentazione delle merci in dogana o la vidimazione dell’ufficio doganale comprovante l’uscita della merce dal territorio doganale

Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, sezione 7, sentenza n. 7147 depositata il 5 luglio 2022 – In caso di accoglimento parziale del ricorso, esperito dopo il mancato accoglimento dell’istanza di accertamento con adesione, sanzioni e interessi devono essere calcolati e riscossi in base a quanto deciso con la sentenza

In caso di accoglimento parziale del ricorso, esperito dopo il mancato accoglimento dell’istanza di accertamento con adesione, sanzioni e interessi devono essere calcolati e riscossi in base a quanto deciso con la sentenza

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana, sezione 4, sentenza n. 867 depositata il 4 luglio 2022 – Il materiale probatorio raccolto in sede penale ben può essere utilizzato nel contenzioso tributario, ove sottoposto ad autonomo vaglio critico da parte del giudice, fermo il principio del doppio binario tra processo penale e tributario

Il materiale probatorio raccolto in sede penale ben può essere utilizzato nel contenzioso tributario, ove sottoposto ad autonomo vaglio critico da parte del giudice, fermo il principio del doppio binario tra processo penale e tributario

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia, sezione 22, sentenza n. 1811 depositata il 28 giugno 2022 – Il giudice che definisce la causa su una questione pregiudiziale non può pronunciarsi anche sul merito di essa. Il giudice che abbia pregiudizialmente dichiarato inammissibile la domanda o il gravame non ha il potere di esaminare la domanda nel merito, e le eventuali argomentazioni ad abundantiam relative al merito contenute nella sentenza sono da ritenere giuridicamente irrilevanti; ne consegue che è ammissibile l’impugnazione che si limiti a censurare la statuizione pregiudiziale di inammissibilità mentre è inammissibile per difetto di interesse l’impugnazione nella parte relativa alla pronuncia sul merito

Il giudice che definisce la causa su una questione pregiudiziale non può pronunciarsi anche sul merito di essa. Il giudice che abbia pregiudizialmente dichiarato inammissibile la domanda o il gravame non ha il potere di esaminare la domanda nel merito, e le eventuali argomentazioni ad abundantiam relative al merito contenute nella sentenza sono da ritenere giuridicamente irrilevanti; ne consegue che è ammissibile l'impugnazione che si limiti a censurare la statuizione pregiudiziale di inammissibilità mentre è inammissibile per difetto di interesse l'impugnazione nella parte relativa alla pronuncia sul merito

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia, sezione 28, sentenza n. 1797 depositata il 27 giugno 2022 – Le agevolazioni tributarie previste in favore degli enti di tipo associativo non commerciale, come le associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, dall’art. 148 del d.P.R.22 dicembre 1986, n. 917 si applicano solo a condizione che le associazioni interessate si conformino alle clausole riguardanti la vita associativa, da inserire nell’atto costitutivo o nello statuto nonché a requisiti di natura sostanziale, attraverso un’operatività concreta senza fine di lucro

Le agevolazioni tributarie previste in favore degli enti di tipo associativo non commerciale, come le associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, dall'art. 148 del d.P.R.22 dicembre 1986, n. 917 si applicano solo a condizione che le associazioni interessate si conformino alle clausole riguardanti la vita associativa, da inserire nell'atto costitutivo o nello statuto nonché a requisiti di natura sostanziale, attraverso un'operatività concreta senza fine di lucro

Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, sezione 3, sentenza n. 7650 depositata il 24 giugno 2022 – Non sussiste il diritto al rimborso dell’imposta regionale sulla benzina per autotrazione (IRBA) versata mensilmente per gli anni dal 2016 al 2020. Ciò in quanto la direttiva CE 118/08, che disciplina il regime dei prodotti sottoposti ad accisa e suggerisce l’abolizione dell’imposta, non è esecutiva, pertanto gli stati membri hanno un potere discrezionale circa l’ulteriore tassazione dei medesimi prodotti

Non sussiste il diritto al rimborso dell’imposta regionale sulla benzina per autotrazione (IRBA) versata mensilmente per gli anni dal 2016 al 2020. Ciò in quanto la direttiva CE 118/08, che disciplina il regime dei prodotti sottoposti ad accisa e suggerisce l’abolizione dell’imposta, non è esecutiva, pertanto gli stati membri hanno un potere discrezionale circa l’ulteriore tassazione dei medesimi prodotti

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Liguria, sezione 1, sentenza n. 567 depositata il 23 giugno 2022 – In tema di processo amministrativo, al fine di stabilire se sia dovuto il contributo unificato atti giudiziari in caso di deposito di motivi nuovi con il quale si impugnino nuovi atti, non rileva la distinzione tra motivi propri ed impropri, ma, conformemente alla giurisprudenza unionale, occorre accertare se essi determinino un considerevole ampliamento del “thema decidendum” della causa principale, sicché solo in caso di connessione forte tra atti, i quali siano legati da un rapporto di pregiudizialità dipendenza, è escluso l’assoggettamento al contributo

In tema di processo amministrativo, al fine di stabilire se sia dovuto il contributo unificato atti giudiziari in caso di deposito di motivi nuovi con il quale si impugnino nuovi atti, non rileva la distinzione tra motivi propri ed impropri, ma, conformemente alla giurisprudenza unionale, occorre accertare se essi determinino un considerevole ampliamento del "thema decidendum" della causa principale, sicché solo in caso di connessione forte tra atti, i quali siano legati da un rapporto di pregiudizialità dipendenza, è escluso l'assoggettamento al contributo

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