COMMISSIONI TRIBUTARIE

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle Marche, sezione 1, sentenza n. 725 depositata il 17 giugno 2022 – In tema di agevolazioni tributarie, i benefici per l’acquisto della prima casa possono riguardare anche alloggi risultanti dalla riunione di più unità immobiliari, purché le stesse siano destinate dall’acquirente, nel loro insieme, a costituire un’unica unità abitativa

In tema di agevolazioni tributarie, i benefici per l'acquisto della prima casa possono riguardare anche alloggi risultanti dalla riunione di più unità immobiliari, purché le stesse siano destinate dall'acquirente, nel loro insieme, a costituire un'unica unità abitativa

Commissione Tributaria Regionale per la Toscana, sezione n. 6,  sentenza n. 807 depositata il 15 giugno 2022 – La scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione produce l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non modifica il termine di prescrizione del credito oggetto della cartella

La scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione produce l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non modifica il termine di prescrizione del credito oggetto della cartella

Commissione Tributaria Regionale per la Calabria, sezione n. 3,  sentenza n. 2008 depositata il 14 giugno 2022 – Ai fini della determinazione della base imponibile IRES, l’art. 88 del D.p.r. n. 917/1986 non richiede che le passività, relative a debiti prescritti, siano rimosse dal bilancio societario per potersi considerare sopravvenienze attive, essendo sufficiente la loro sopravvenuta insussistenza

Ai fini della determinazione della base imponibile IRES, l’art. 88 del D.p.r. n. 917/1986 non richiede che le passività, relative a debiti prescritti, siano rimosse dal bilancio societario per potersi considerare sopravvenienze attive, essendo sufficiente la loro sopravvenuta insussistenza

Commissione Tributaria Regionale per la Puglia, sezione n. 26,  sentenza n. 1630 depositata il 13 giugno 2022 – L’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) può definirsi un’imposta, non sul reddito (dunque, personale) ma reale che “colpisce il valore aggiunto prodotto dalle attività autonomamente organizzate”. Non è sufficiente esercitare attività d’impresa per inferire sic et simpliciter che si tratti di attività assoggettata ad IRAP, è necessario, invece, esaminare se sussiste il presupposto impositivo a cui è subordinata la tassazione IRAP, ossia l’autonoma organizzazione

L'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) può definirsi un'imposta, non sul reddito (dunque, personale) ma reale che "colpisce il valore aggiunto prodotto dalle attività autonomamente organizzate". Non è sufficiente esercitare attività d'impresa per inferire sic et simpliciter che si tratti di attività assoggettata ad IRAP, è necessario, invece, esaminare se sussiste il presupposto impositivo a cui è subordinata la tassazione IRAP, ossia l'autonoma organizzazione

Commissione Tributaria Regionale il Friuli Venezia Giulia, sezione n. 3,  sentenza n. 117 depositata il 6 giugno 2022 – Per esterovestizione si intende la fittizia localizzazione all’estero della residenza fiscale di una società, che, invece, trattiene, di fatto, attività ed oggetto sociale in Italia, allo scopo principale di ottenere una minore imposizione sul reddito d’impresa. In tema di IRES, ai fini dell’individuazione della residenza fiscale delle società ed enti, in base all’art. 73 (già 87), comma 3, del d.P.R. n. 917 del 1986 la nozione di “sede dell’amministrazione”, in quanto contrapposta alla “sede legale”, è assimilabile alla “sede effettiva” di matrice civilistica

Per esterovestizione si intende la fittizia localizzazione all'estero della residenza fiscale di una società, che, invece, trattiene, di fatto, attività ed oggetto sociale in Italia, allo scopo principale di ottenere una minore imposizione sul reddito d'impresa. In tema di IRES, ai fini dell'individuazione della residenza fiscale delle società ed enti, in base all'art. 73 (già 87), comma 3, del d.P.R. n. 917 del 1986 la nozione di "sede dell'amministrazione", in quanto contrapposta alla "sede legale", è assimilabile alla "sede effettiva" di matrice civilistica

Commissione Tributaria Regionale il Lazio, sezione n. 13,  sentenza n. 2522 depositata il 3 giugno 2022 – L’impugnazione di atti esecutivi in materia tributaria, compreso il pignoramento presso terzi, va qualificata come opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 del c.p. c. e proposta, quindi, dinanzi al Giudice ordinario, ad eccezione dell’ipotesi in cui non sia stato notificato al contribuente alcun atto presupposto, e che il pignoramento rappresenti, allora, il primo atto in cui l’Ufficio manifesta al contribuente la volontà di procedere alla riscossione di un asserito credito

L'impugnazione di atti esecutivi in materia tributaria, compreso il pignoramento presso terzi, va qualificata come opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 del c.p. c. e proposta, quindi, dinanzi al Giudice ordinario, ad eccezione dell'ipotesi in cui non sia stato notificato al contribuente alcun atto presupposto, e che il pignoramento rappresenti, allora, il primo atto in cui l'Ufficio manifesta al contribuente la volontà di procedere alla riscossione di un asserito credito

Commissione Tributaria Regionale il Veneto, sezione n. 6,  sentenza n. 736 depositata il 31 maggio 2022 – Poiché risulta tacitamente abrogato l’art. 8, c. 4, D. Lgs. 346/90 per effetto della soppressione della progressività dell’imposta ad opera della legge 342/2000; conseguentemente, all’apertura della successione, non può applicarsi il coacervo ai fini fiscali delle donazioni effettuate dal defunto agli eredi

Poiché risulta tacitamente abrogato l'art. 8, c. 4, D. Lgs. 346/90 per effetto della soppressione della progressività dell'imposta ad opera della legge 342/2000; conseguentemente, all'apertura della successione, non può applicarsi il coacervo ai fini fiscali delle donazioni effettuate dal defunto agli eredi

Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, sezione n. 29, sentenza n. 5675 depositata il 24 maggio 2022 – In tema di accise dovute da una società distributrice di energia elettrica in forza di concessione statale, le perdite di rete non sono assoggettabili a imposta esclusivamente in presenza di alcune condizioni

Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, sezione n. 29, sentenza n. 5675 depositata il 24 maggio 2022 In tema di accise dovute da una società distributrice di energia elettrica in forza di concessione statale, le perdite di rete non sono assoggettabili a imposta esclusivamente in presenza di alcune condizioni SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il processo è stato [...]

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