Commissione Tributaria Regionale per la Basilicata, sezione 1, sentenza n. 497 depositata il 4 dicembre 2019 – In virtù del principio di specialità, nel contenzioso tributario è consentita la produzione di nuovi documenti in appello, ancorchè preeesistenti al giudizio svoltosi in primo grado, mentre, viceversa, le prove ulteriori, rispetto a quelle acquisite in primo grado, non possono esser disposte in sede di gravame, salvo che la parte dimostri di non averle potute fornire nel precedente grado di giudizio
In virtù del principio di specialità, nel contenzioso tributario è consentita la produzione di nuovi documenti in appello, ancorchè preeesistenti al giudizio svoltosi in primo grado, mentre, viceversa, le prove ulteriori, rispetto a quelle acquisite in primo grado, non possono esser disposte in sede di gravame, salvo che la parte dimostri di non averle potute fornire nel precedente grado di giudizio