COMMISSIONI TRIBUTARIE

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per il Lazio sentenza n. 2422 sez. V depositata il 17 aprile 2019 – La notifica del cd. avviso bonario, come prevista dall’art. 36 comma terzo DPR 600/73, appare necessaria solo ove risultino incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione presentata dal contribuente, per cui non è indispensabile ove, si sia in presenza di omessi o ritardati versamenti di imposte già dichiarate dal contribuente

La notifica del cd. avviso bonario, come prevista dall'art. 36 comma terzo DPR 600/73, appare necessaria solo ove risultino incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione presentata dal contribuente, per cui non è indispensabile ove, si sia in presenza di omessi o ritardati versamenti di imposte già dichiarate dal contribuente

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per il Lazio sentenza n. 2415 sez. V depositata il 17 aprile 2019 – Illegittimo l’avviso di rettifica e liquidazione a seguito della rideterminazione del valore di un appezzamento di terreno agricolo qualora l’Amministrazione compara terreni dalle caratteristiche migliori in mancanza di un sopralluogo oppure di una perizia UTE

Illegittimo l'avviso di rettifica e liquidazione a seguito della rideterminazione del valore di un appezzamento di terreno agricolo qualora l'Amministrazione compara terreni dalle caratteristiche migliori in mancanza di un sopralluogo oppure di una perizia UTE

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per il Lazio sentenza n. 2419 sez. V depositata il 17 aprile 2019 – Legittimo il classamento in A/10 ed E/1 proposto dal contribuente con DOCFA relativamente a locali magazzino e aree deposito temporaneo di merci entrambi adibiti a mero servizio portuale, in conformità all’art. 2, comma 40, del D.l. 262/2006

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per il Lazio sentenza n. 2419 sez. V depositata il 17 aprile 2019 Catasto - Classamento - Area portuale - Locali deposito temporaneo di merci e magazzino - Classe A/10 e E/1 - Legittimità - Ufficio - Utilizzo diverso - Prova - Onere FATTO E RAGIONI DELLA DECISIONE L’Agenzia delle Entrate, Ufficio [...]

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per il Lazio sentenza n. 2420 sez. V depositata il 17 aprile 2019 – Per il raddoppiamento, occorre la presenza di seri indizi di reato, che facciano insorgere l’obbligo di presentazione di denuncia penale, senza, peraltro, che rilevino cause di non punibilità o di esclusione dell’antigiuridicità o del dolo il cui accertamento resta riservato all’autorità giudiziaria

Per il raddoppiamento, occorre la presenza di seri indizi di reato, che facciano insorgere l'obbligo di presentazione di denuncia penale, senza, peraltro, che rilevino cause di non punibilità o di esclusione dell'antigiuridicità o del dolo il cui accertamento resta riservato all'autorità giudiziaria

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per il Lazio sentenza n. 2466 sez. III depositata il 18 aprile 2019 – In tema d’imposta di registro, il negozio complesso, cui si applica, ai sensi dell’art. 21, comma 2, del d.P.R. n. 131 del 1986, la sola tassazione della disposizione soggetta al regime più oneroso, è contrassegnato da una causa unica, mentre ricorre il collegamento negoziale laddove distinti negozi, ciascuno soggetto ad un’imposta, confluiscono in una fattispecie complessa pluricausale, della quale ognuno realizza una parte, ma pur sempre in base ad interessi immediati ed autonomamente identificabili

In tema d'imposta di registro, il negozio complesso, cui si applica, ai sensi dell'art. 21, comma 2, del d.P.R. n. 131 del 1986, la sola tassazione della disposizione soggetta al regime più oneroso, è contrassegnato da una causa unica, mentre ricorre il collegamento negoziale laddove distinti negozi, ciascuno soggetto ad un'imposta, confluiscono in una fattispecie complessa pluricausale, della quale ognuno realizza una parte, ma pur sempre in base ad interessi immediati ed autonomamente identificabili

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per il Lazio sentenza n. 2474 sez. XII depositata il 18 aprile 2019 – La revocazione non è consentita laddove richiesta riguardo ad una sentenza che abbia già esaminato la stessa questione sulla quale, in diverso processo, si è formato il giudicato

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per il Lazio sentenza n. 2474 sez. XII depositata il 18 aprile 2019 Processo tributario - Sentenza - Revocazione - Presupposti - Cosa giudicata - Esclusione 1. Ai sensi dell'art. 395 n. 5 codice di procedura civile, come richiamato dall'art. 64 D.Lgs. 546/92, l'Agenzia del Territorio chiede la revocazione della sentenza n. [...]

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per il Lazio sentenza n. 2472 sez. II depositata il 18 aprile 2019 – A decorrere dal 1° gennaio 2018, ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applicano le disposizioni concernenti la deducibilità dei premi e contributi versati e il regime di tassazione delle prestazioni di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252

A decorrere dal 1° gennaio 2018, ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applicano le disposizioni concernenti la deducibilità dei premi e contributi versati e il regime di tassazione delle prestazioni di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per il Lazio sentenza n. 2465 sez. III depositata il 18 aprile 2019 – Nel processo tributario, le parti possono produrre in appello nuovi documenti, anche ove gli stessi comportino un ampliamento della materia del contendere e siano preesistenti al giudizio di primo grado, purché ciò avvenga, ai fini del rispetto del principio del contraddittorio nei confronti delle altre parti, entro il termine di decadenza di cui all’art. 32 del d.lgs. n. 546 del 1992

nel processo tributario, le parti possono produrre in appello nuovi documenti, anche ove gli stessi comportino un ampliamento della materia del contendere e siano preesistenti al giudizio di primo grado, purché ciò avvenga, ai fini del rispetto del principio del contraddittorio nei confronti delle altre parti, entro il termine di decadenza di cui all'art. 32 del d.lgs. n. 546 del 1992

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