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CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 25963 depositata il 6 settembre 2023 – La regola del cd. minimale contributivo, che deriva dal principio di autonomia del rapporto contributivo rispetto alle vicende dell’obbligazione retributiva, opera anche con riferimento all’orario di lavoro, che va parametrato a quello previsto dalla contrattazione collettiva, o dal contratto individuale, e superiore; ne deriva che la contribuzione è dovuta anche in caso di assenze o di sospensione concordata della prestazione che non trovino giustificazione nella legge o nel contratto collettivo, bensì in un accordo tra le parti che derivi da una libera scelta del datore di lavoro

La regola del cd. minimale contributivo, che deriva dal principio di autonomia del rapporto contributivo rispetto alle vicende dell'obbligazione retributiva, opera anche con riferimento all'orario di lavoro, che va parametrato a quello previsto dalla contrattazione collettiva, o dal contratto individuale, e superiore; ne deriva che la contribuzione è dovuta anche in caso di assenze o di sospensione concordata della prestazione che non trovino giustificazione nella legge o nel contratto collettivo, bensì in un accordo tra le parti che derivi da una libera scelta del datore di lavoro

Aumento, per i periodi di paga dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, dell’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, di cui all’articolo 1, comma 281, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 – Articolo 39 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85 – INPS – Messaggio n. 2924 del 10 agosto 2023

INPS - Messaggio n. 2924 del 10 agosto 2023 Articolo 39 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85 - Aumento, per i periodi di paga dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, dell'esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i [...]

Contratti collettivi nazionali di lavoro dei dipendenti pubblici relativi al triennio 2019/2021 – Chiarimenti sull’assoggettabilità contributiva dell’elemento perequativo conglobato nello stipendio tabellare – INPS – Messaggio n. 2853 del 1° agosto 2023

INPS - Messaggio n. 2853 del 1° agosto 2023 Contratti collettivi nazionali di lavoro dei dipendenti pubblici relativi al triennio 2019/2021 - Chiarimenti sull’assoggettabilità contributiva dell’elemento perequativo conglobato nello stipendio tabellare 1. Premessa La voce retributiva “elemento perequativo” è stata introdotta da specifiche disposizioni dei contratti collettivi nazionali dei dipendenti pubblici, per il triennio 2016-2018, [...]

La contribuzione previdenziale obbligatoria per i lavoratori dipendenti va calcolata sulla retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore applicando il c.d. contratto leader – Obbligo per le imprese affidatarie di appalti di applicare i contratti collettivi individuati dalla stazione appaltante

L'ordinanza n. 13840 della Corte di Cassazione depositata il 19 maggio 2023, intervenuta sul principio della retribuzione da prendere a base del calcolo dei contributi previdenziali, tra l'altro consente di soffermarci anche sull'articolo 11 del nuovo codice degli appalti pubblici (D.Lgs. n. 36 del 2023 entrato in vigore il 1° luglio 2023). Il suddetto articolo [...]

Corte di Cassazione, ordinanza n. 13840 depositata il 19 maggio 2023 – In tema d’imponibile contributivo, sulla base del principio di autonomia del rapporto contributivo rispetto all’obbligazione retributiva, per il calcolo della misura del minimale contributivo la normativa individua la retribuzione stabilità dal CCNL, quando ci s’imbatte in una pluralità di fonti contrattuali, non è sufficiente indicare in modo generico la categoria derivante dal ramo d’azienda a cui il datore stipulante appartiene, dovendo accertarsi che il trattamento retributivo da porre a base del minimale sia quello e solo quello negoziato dalle organizzazioni e dalle associazioni comparativamente più rappresentative

In tema d’imponibile contributivo, sulla base del principio di autonomia del rapporto contributivo rispetto all’obbligazione retributiva, per il calcolo della misura del minimale contributivo la normativa individua la retribuzione stabilità dal CCNL, quando ci s’imbatte in una pluralità di fonti contrattuali, non è sufficiente indicare in modo generico la categoria derivante dal ramo d’azienda a cui il datore stipulante appartiene, dovendo accertarsi che il trattamento retributivo da porre a base del minimale sia quello e solo quello negoziato dalle organizzazioni e dalle associazioni comparativamente più rappresentative

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 18954 depositata il 5 luglio 2023 – L’importo della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali, ai sensi del D.L. nr. 338 del 1989, art. 1 (conv. con legge nr. 389 del 1989), non può essere inferiore all’importo del c.d. «minimale contributivo», ossia all’importo di quella retribuzione che ai lavoratori di un determinato settore dovrebbe essere corrisposta in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative su base nazionale

L'importo della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali, ai sensi del D.L. nr. 338 del 1989, art. 1 (conv. con legge nr. 389 del 1989), non può essere inferiore all'importo del c.d. «minimale contributivo», ossia all'importo di quella retribuzione che ai lavoratori di un determinato settore dovrebbe essere corrisposta in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative su base nazionale

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 16238 depositata l’ 8 giugno 2023 – Le disposizioni sull’imponibile previdenziale di cui all’art. 12, l. n. 153/1969, e quelle sul minimale contributivo di cui all’art. 1, d.l. n. 338/1989 (conv. con l. n. 389/1989), operano su piani diversi, determinandosi con la prima quali voci della retribuzione erogata devono essere sottoposte a contribuzione, ossia quali entrano nella base imponibile a cui si applica l’aliquota e quali invece ne sono esenti, e prescrivendosi con la seconda che, qualunque sia la retribuzione erogata o dovuta al lavoratore, la retribuzione valida ai fini contributivi, ossia l’imponibile su cui applicare l’aliquota di pertinenza, non può essere inferiore ad un certo ammontare, che la legge determina richiamando la contrattazione collettiva

Le disposizioni sull'imponibile previdenziale di cui all’art. 12, l. n. 153/1969, e quelle sul minimale contributivo di cui all’art. 1, d.l. n. 338/1989 (conv. con l. n. 389/1989), operano su piani diversi, determinandosi con la prima quali voci della retribuzione erogata devono essere sottoposte a contribuzione, ossia quali entrano nella base imponibile a cui si applica l'aliquota e quali invece ne sono esenti, e prescrivendosi con la seconda che, qualunque sia la retribuzione erogata o dovuta al lavoratore, la retribuzione valida ai fini contributivi, ossia l'imponibile su cui applicare l'aliquota di pertinenza, non può essere inferiore ad un certo ammontare, che la legge determina richiamando la contrattazione collettiva

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