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CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 07 luglio 2021, n. 19316 – In tema di minimale contributivo previsto, nel settore edile, dall’art. 29, d.l. n. 244/1995 (conv. con l. n. 341/1995), la sospensione dell’attività che sia stata concordata tra datore di lavoro e lavoratore non fa venir meno l’obbligo del pagamento della contribuzione dovuta, salvo che si tratti di ipotesi di sospensione debitamente comunicate all’INPS in via preventiva ed oggettivamente accertabile

In tema di minimale contributivo previsto, nel settore edile, dall'art. 29, d.l. n. 244/1995 (conv. con l. n. 341/1995), la sospensione dell'attività che sia stata concordata tra datore di lavoro e lavoratore non fa venir meno l'obbligo del pagamento della contribuzione dovuta, salvo che si tratti di ipotesi di sospensione debitamente comunicate all'INPS in via preventiva ed oggettivamente accertabile

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 07 luglio 2021, n. 19323 – Il D.P.R. n. 917 del 1986, art. 51 al comma 5, prevede che le indennità corrisposte dal datore di lavoro costituiscano reddito imponibile e siano quindi assoggettate a contribuzione solo se eccedenti un determinato valore giornaliero, calcolato al netto dei costi di viaggio

Il D.P.R. n. 917 del 1986, art. 51 al comma 5, prevede che le indennità corrisposte dal datore di lavoro costituiscano reddito imponibile e siano quindi assoggettate a contribuzione solo se eccedenti un determinato valore giornaliero, calcolato al netto dei costi di viaggio

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 06 luglio 2021, n. 19154 – Le società a capitale misto, in particolare le società per azioni a prevalente capitale pubblico, aventi ad oggetto l’esercizio di attività industriali, sono tenute al pagamento dei contributi previdenziali previsti per la cassa integrazione guadagni e la mobilità, non potendo trovare applicazione l’esenzione stabilita per le imprese industriali degli enti pubblici, trattandosi di società di natura essenzialmente privata

Le società a capitale misto, in particolare le società per azioni a prevalente capitale pubblico, aventi ad oggetto l'esercizio di attività industriali, sono tenute al pagamento dei contributi previdenziali previsti per la cassa integrazione guadagni e la mobilità, non potendo trovare applicazione l'esenzione stabilita per le imprese industriali degli enti pubblici, trattandosi di società di natura essenzialmente privata

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 06 luglio 2021, n. 19152 – Il d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, art. 78, comma 1 prevede, a decorrere dal 1.1.2002, la riduzione degli oneri contributivi quale conseguenza della fiscalizzazione degli importi delle indennità di maternità erogate per eventi successivi al 10 luglio 2001 e per i quali è riconosciuta la tutela previdenziale obbligatoria

Il d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, art. 78, comma 1 prevede, a decorrere dal 1.1.2002, la riduzione degli oneri contributivi quale conseguenza della fiscalizzazione degli importi delle indennità di maternità erogate per eventi successivi al 10 luglio 2001 e per i quali è riconosciuta la tutela previdenziale obbligatoria

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 02 luglio 2021, n. 18800 – In tema di riscossione di crediti previdenziali, il subentro dell’Agenzia delle Entrate quale nuovo concessionario non determina il mutamento della natura del credito, in assenza di un titolo giudiziale definitivo che accerti con valore di giudicato l’esistenza del credito, continua a trovare applicazione la speciale disciplina della prescrizione prevista dall’art. 3 l. 335/1995 invece che la regola generale sussidiaria prevista dall’art. 2946 c.c.

In tema di riscossione di crediti previdenziali, il subentro dell'Agenzia delle Entrate quale nuovo concessionario non determina il mutamento della natura del credito, in assenza di un titolo giudiziale definitivo che accerti con valore di giudicato l'esistenza del credito, continua a trovare applicazione la speciale disciplina della prescrizione prevista dall'art. 3 l. 335/1995 invece che la regola generale sussidiaria prevista dall'art. 2946 c.c.

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 21 maggio 2021, n. 14066 – Il credito vantato dall’INPS nei confronti del datore di lavoro, relativo al rimborso delle somme erogate al lavoratore a titolo di indennità e di contribuzione figurativa afferenti al regime della cd. mobilità lunga, va ascritto all’ampia categoria dei contributi previdenziali e soggiace quindi al termine di prescrizione quinquennale

Il credito vantato dall'INPS nei confronti del datore di lavoro, relativo al rimborso delle somme erogate al lavoratore a titolo di indennità e di contribuzione figurativa afferenti al regime della cd. mobilità lunga, va ascritto all'ampia categoria dei contributi previdenziali e soggiace quindi al termine di prescrizione quinquennale

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 27 maggio 2021, n. 14808 – Omessa comunicazione all’INPS della sospensione concordata del lavoro determina l’insorgenza dell’obbligazione contributiva

CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 27 maggio 2021, n. 14808 Edilizia - Omesso versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi - Cartelle di pagamento - Sospensione concordata del lavoro - Omessa comunicazione - Illecito amministrativo Considerato in fatto 1. La Corte d'appello di Bologna, in riforma della sentenza del Tribunale di Forlì, ha accolto [...]

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