CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 22 luglio 2020, n. 15581 – Per la fruizione del regime preferenziale relativo alla provenienza della merce importata da un determinato Paese agevolato, il trasporto deve essere effettuato direttamente da Paese agevolato a Paese importatore, senza passaggi intermedi e l’accertamento della non spettanza del regime agevolato comporta l’applicazione del regime daziario ordinario, che è quello c.d. antidumping applicabile alle merci provenienti dal Paese di origine effettiva, e non quello “c.d. normale”, che prevede un’aliquota anch’essa agevolata
Per la fruizione del regime preferenziale relativo alla provenienza della merce importata da un determinato Paese agevolato, il trasporto deve essere effettuato direttamente da Paese agevolato a Paese importatore, senza passaggi intermedi e l'accertamento della non spettanza del regime agevolato comporta l'applicazione del regime daziario ordinario, che è quello c.d. antidumping applicabile alle merci provenienti dal Paese di origine effettiva, e non quello "c.d. normale", che prevede un'aliquota anch'essa agevolata