DIRITTO PROCESSUALE

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 16116 depositata il 7 giugno 2023 – In caso di fallimento del datore di lavoro, la legittimazione ad insinuarsi al passivo per le quote di TFR maturate e accantonate ma non versate al Fondo di previdenza complementare spetta, di regola, al lavoratore, stante lo scioglimento del rapporto di mandato in cui si estrinseca la delegazione di pagamento al datore di lavoro, salvo che dall’istruttoria emerga che vi sia stata una cessione del credito in favore del Fondo predetto, cui in quel caso spetta la legittimazione attiva ai sensi dell’art. 93 legge fall.

In caso di fallimento del datore di lavoro, la legittimazione ad insinuarsi al passivo per le quote di TFR maturate e accantonate ma non versate al Fondo di previdenza complementare spetta, di regola, al lavoratore, stante lo scioglimento del rapporto di mandato in cui si estrinseca la delegazione di pagamento al datore di lavoro, salvo che dall'istruttoria emerga che vi sia stata una cessione del credito in favore del Fondo predetto, cui in quel caso spetta la legittimazione attiva ai sensi dell'art. 93 legge fall.

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 17235 depositata il 15 giugno 2023 – L’indennità di cessazione del rapporto, disciplinata dall’art. 1751 cod. civ., non è dovuta quando l’agente recede dal contratto, a meno che il recesso sia giustificato da circostanze attribuibili al preponente o da circostanze attribuibili all’agente, in particolare l’età, l’infermità o la malattia, per le quali non può più essergli ragionevolmente chiesta la prosecuzione dell’attività

L'indennità di cessazione del rapporto, disciplinata dall'art. 1751 cod. civ., non è dovuta quando l'agente recede dal contratto, a meno che il recesso sia giustificato da circostanze attribuibili al preponente o da circostanze attribuibili all'agente, in particolare l’età, l’infermità o la malattia, per le quali non può più essergli ragionevolmente chiesta la prosecuzione dell'attività

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 16586 depositata il 12 giugno 2023 – In tema di ricorso per cassazione, l’onere di specificità dei motivi, sancito dall’art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., a pena d’inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo

In tema di ricorso per cassazione, l'onere di specificità dei motivi, sancito dall'art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., a pena d'inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 17373 depositata il 16 giugno 2023 – In tema di contrattazione collettiva il giudice non può, nell’interpretazione dei contratti, arrestarsi ad una considerazione atomistica delle singole clausole, neppure quando la loro interpretazione possa essere compiuta, senza incertezze, sulla base del senso letterale delle parole, poiché anche questo va necessariamente riferito all’intero testo della dichiarazione negoziale, onde le varie espressioni che in essa figurano vanno coordinate fra loro e ricondotte ad armonica unità e concordanza

In tema di contrattazione collettiva il giudice non può, nell’interpretazione dei contratti, arrestarsi ad una considerazione atomistica delle singole clausole, neppure quando la loro interpretazione possa essere compiuta, senza incertezze, sulla base del senso letterale delle parole, poiché anche questo va necessariamente riferito all’intero testo della dichiarazione negoziale, onde le varie espressioni che in essa figurano vanno coordinate fra loro e ricondotte ad armonica unità e concordanza

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 16619 depositata il 12 giugno 2023 – Nel regime dell’indennità di buonuscita spettante ai sensi degli artt. 3 e 38 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, al pubblico dipendente, che non abbia conseguito la qualifica di dirigente e che sia cessato dal servizio nell’esercizio di mansioni superiori in ragione dell’affidamento di un incarico dirigenziale temporaneo di reggenza ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, va considerato, nella base di calcolo dell’indennità, lo stipendio relativo alla qualifica di appartenenza e non quello corrisposto per il temporaneo esercizio delle superiori mansioni di dirigente

Nel regime dell'indennità di buonuscita spettante ai sensi degli artt. 3 e 38 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, al pubblico dipendente, che non abbia conseguito la qualifica di dirigente e che sia cessato dal servizio nell'esercizio di mansioni superiori in ragione dell'affidamento di un incarico dirigenziale temporaneo di reggenza ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, va considerato, nella base di calcolo dell’indennità, lo stipendio relativo alla qualifica di appartenenza e non quello corrisposto per il temporaneo esercizio delle superiori mansioni di dirigente

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 16583 depositata il 12 giugno 2023 – Il vizio di “motivazione insussistente” oppure di “motivazione apparente”, denunziabile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., ricorre quando la motivazione, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendo essere lasciato all’interprete il compito di integrarla con le più varie ed ipotetiche congetture. Il vizio di motivazione previsto dall’art. 132, co. 2, n. 4, c.p.c. e dall’art. 111 Cost. sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito

Il vizio di “motivazione insussistente” oppure di “motivazione apparente”, denunziabile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., ricorre quando la motivazione, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendo essere lasciato all'interprete il compito di integrarla con le più varie ed ipotetiche congetture. Il vizio di motivazione previsto dall'art. 132, co. 2, n. 4, c.p.c. e dall'art. 111 Cost. sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 16834 depositata il 13 giugno 2023 – La preclusione in sede di legittimità di nuove questioni di diritto è circoscritta all’ipotesi in cui queste ultime postulino indagini ed accertamenti di fatto non compiuti dal giudice di merito, come tali esorbitanti dal giudizio di legittimità

La preclusione in sede di legittimità di nuove questioni di diritto è circoscritta all’ipotesi in cui queste ultime postulino indagini ed accertamenti di fatto non compiuti dal giudice di merito, come tali esorbitanti dal giudizio di legittimità

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 16482 depositata il 9 giugno 2023 – Il vizio di cui all’art. 112 c.p.c. si configura in termini di una sostanziale minuspetizione della Corte territoriale, che ha considerato solo l’aspetto della dedotta intempestività dell’inizio del procedimento disciplinare (espressamente devoluto dalla pronuncia di cassazione), ma non anche le ulteriori domande dei lavoratori riproposte in sede di riassunzione

Il vizio di cui all’art. 112 c.p.c. si configura in termini di una sostanziale minuspetizione della Corte territoriale, che ha considerato solo l’aspetto della dedotta intempestività dell’inizio del procedimento disciplinare (espressamente devoluto dalla pronuncia di cassazione), ma non anche le ulteriori domande dei lavoratori riproposte in sede di riassunzione

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