CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 16834 depositata il 13 giugno 2023
Lavoro – Pensione di vecchiaia anticipata – Articolo 12, D.L. n. 78/2010 – Decorrenza del requisito contributivo – Regime dei differimenti – Ambito soggettivo – Accoglimento
Rilevato in fatto
che, con sentenza depositata 23.6.2021, la Corte d’appello di Torino, in riforma della pronuncia di primo grado, ha condannato l’INPS a corrispondere a D.M. la pensione di vecchiaia anticipata, ex art. 1, comma 8, d.lgs. n. 503/1992, dall’1.5.2017, primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa;
che avverso tale pronuncia l’INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura;
che D.M. ha resistito con controricorso;
che, chiamata la causa all’adunanza camerale del 23.3.2023, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380-bis.1, comma 2, c.p.c.);
Considerato in diritto
che, con l’unico motivo di censura, l’INPS denuncia violazione dell’art. 12, d.l. n. 78/2010 (conv. con l. n. 122/2010), per avere la Corte di merito riconosciuto la decorrenza della prestazione a far data dal primo giorno del mese successivo alla domanda amministrativa, senza applicare la posticipazione di cui alla norma cit.;
che va preliminarmente disattesa l’eccezione di inammissibilità della censura, argomentata dall’odierna controricorrente sul rilievo che concernerebbe una questione mai trattata nel giudizio di merito, essendo consolidato il principio secondo cui la preclusione in sede di legittimità di nuove questioni di diritto è circoscritta all’ipotesi in cui queste ultime postulino indagini ed accertamenti di fatto non compiuti dal giudice di merito, come tali esorbitanti dal giudizio di legittimità (così, tra le più recenti, Cass. nn. 15196 e 25863 del 2018);
che contrari argomenti non possono desumersi da Cass. n. 4668 del 2006, cit. nel controricorso, che ha ritenuto che il tema della decorrenza del requisito contributivo, giammai affrontato nel corso del giudizio di merito, non potesse costituire oggetto di un motivo di ricorso per cassazione di una sentenza che pronunciava su questioni del tutto differenti, atteso che, in quella vicenda, l’ente previdenziale lamentava che un certo beneficio sarebbe stato concesso con decorrenza anteriore rispetto al perfezionamento del requisito contributivo che il giudice avrebbe dovuto accertare d’ufficio e la rilevata inammissibilità della questione altro non rappresentava che una concreta applicazione del medesimo principio dianzi ricordato;
che, nel merito, la censura è fondata, essendo del pari consolidato il principio secondo cui il regime dei differimenti previsto dall’art. 12, d.l. n. 78/2010, cit., si applica anche agli invalidi in misura non inferiore all’ottanta per cento, come si desume dal chiaro tenore testuale della norma, che individua in modo ampio l’ambito soggettivo di riferimento per lo slittamento di un anno dell’accesso alla pensione di vecchiaia, esteso per volontà del legislatore non solo ai soggetti che, a decorrere dall’anno 2011, maturano il diritto a sessantacinque anni per gli uomini e a sessanta anni per le donne, ma anche a tutti i soggetti che “negli altri casi” maturano il diritto all’accesso al pensionamento di vecchiaia “alle età previste dagli specifici ordinamenti” (così Cass. nn. 29191 del 2018, 2382 del 2020 e, da ult., 30971 del 2022);
che, non essendosi i giudici territoriali attenuti all’anzidetto principio di diritto, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata alla Corte d’appello di Torino, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione;
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Torino, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
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