DIRITTO PROCESSUALE

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 279 depositata il 4 gennaio 2024 – L’effetto interruttivo della prescrizione esige, per prodursi, che il debitore abbia conoscenza (legale, non necessariamente effettiva) dell’atto giudiziale o stragiudiziale del creditore. E pertanto, in ipotesi di domanda proposta nelle forme del processo del lavoro, esso non si produce con il deposito del ricorso presso la cancelleria del giudice adito, ma con la sua notificazione al convenuto

L'effetto interruttivo della prescrizione esige, per prodursi, che il debitore abbia conoscenza (legale, non necessariamente effettiva) dell'atto giudiziale o stragiudiziale del creditore. E pertanto, in ipotesi di domanda proposta nelle forme del processo del lavoro, esso non si produce con il deposito del ricorso presso la cancelleria del giudice adito, ma con la sua notificazione al convenuto

Efficacia vincolante, quale fonti di diritto, delle sentenze della Corte di Giustizia dell’UE in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes

L’interpretazione qualificata del diritto UE operato dalla Corte di Giustizia UE va attribuito efficacia ultra partes. Infatti tale efficacia vincolante, non statuita espressamente, trae fondamento dall'articolo art. 99 del regolamento di procedura della Corte di giustizia (RP CG) e delle indicazioni fornite dalle sentenze Da Costa e soprattutto Cilfit. In particolare nelle suddette sentenze la [...]

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 597 depositata l’ 8 gennaio 2024 – l rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della L. n. 92 del 2012 e del D.Lgs. n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della L. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli art. 2948 c.c., n. 4, e art. 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro

l rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della L. n. 92 del 2012 e del D.Lgs. n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della L. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli art. 2948 c.c., n. 4, e art. 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 77 depositata il 2 gennaio 2024 – In tema di opposizione allo stato passivo, così come ai fini della decisione del giudice delegato della proposta del curatore in sede di progetto di stato passivo, il principio di non contestazione si applica anche al curatore fallimentare, quale tecnica di semplificazione della prova dei fatti dedotti, risultando perciò irrilevante la sua posizione di terzietà

In tema di opposizione allo stato passivo, così come ai fini della decisione del giudice delegato della proposta del curatore in sede di progetto di stato passivo, il principio di non contestazione si applica anche al curatore fallimentare, quale tecnica di semplificazione della prova dei fatti dedotti, risultando perciò irrilevante la sua posizione di terzietà

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 36373 depositata il 29 dicembre 2023 – L’accertamento della sussistenza di una concorde volontà delle parti diretta allo scioglimento del vincolo contrattuale costituisce apprezzamento di merito che, se immune da vizi logici, giuridici e adeguatamente motivato, si sottrae al sindacato di legittimità, secondo le rigorose regole sui motivi che possono essere fatti valere al fine di incrinare la ricostruzione di ogni vicenda storica antecedente al contenzioso giudiziale, previste dall’art. 360, n. 5, c.p.c., tempo per tempo vigente

L’accertamento della sussistenza di una concorde volontà delle parti diretta allo scioglimento del vincolo contrattuale costituisce apprezzamento di merito che, se immune da vizi logici, giuridici e adeguatamente motivato, si sottrae al sindacato di legittimità, secondo le rigorose regole sui motivi che possono essere fatti valere al fine di incrinare la ricostruzione di ogni vicenda storica antecedente al contenzioso giudiziale, previste dall’art. 360, n. 5, c.p.c., tempo per tempo vigente

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 244 depositata il 4 gennaio 2024 – L’art. 17, comma 4, del CCNL, Comparto sanità, dirigenza medico veterinaria 2002/2005 va inteso come previsione di natura programmatica e non come limite temporale invalicabile, fermo restando il diritto alla prevista indennità retributiva per i turni eccedentari, e salvo il risarcimento del danno nel caso di pregiudizio per il recupero delle energie psico-fisiche del lavoratore

L’art. 17, comma 4, del CCNL, Comparto sanità, dirigenza medico veterinaria 2002/2005 va inteso come previsione di natura programmatica e non come limite temporale invalicabile, fermo restando il diritto alla prevista indennità retributiva per i turni eccedentari, e salvo il risarcimento del danno nel caso di pregiudizio per il recupero delle energie psico-fisiche del lavoratore

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 36237 depositata il 28 dicembre 2023 – Nell’ambito della CIGS, ha valore costitutivo il provvedimento amministrativo di autorizzazione del trattamento, sussistendo prima di esso una posizione di mero interesse legittimo e non di diritto soggettivo, in quanto il decreto ministeriale di proroga del trattamento segna il momento di nascita ed esigibilità del credito

Nell’ambito della CIGS, ha valore costitutivo il provvedimento amministrativo di autorizzazione del trattamento, sussistendo prima di esso una posizione di mero interesse legittimo e non di diritto soggettivo, in quanto il decreto ministeriale di proroga del trattamento segna il momento di nascita ed esigibilità del credito

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 94 depositata il 3 gennaio 2024 – Qualora il lavoratore abbia agito in giudizio per l’accertamento della propria qualifica nei confronti del datore di lavoro dichiarato fallito, permanga la competenza funzionale del giudice del lavoro, in quanto la domanda proposta non è configurabile solo come mero strumento attraverso cui far valere diritti patrimoniali sul patrimonio del fallito, ma si fonda anche sull’interesse del lavoratore a tutelare la sua posizione all’interno della impresa fallita, sia per l’eventualità della ripresa dell’attività lavorativa (conseguente all’esercizio provvisorio ovvero alla cessione dell’azienda, o a un concordato fallimentare), sia per tutelare i connessi diritti non patrimoniali, ed i diritti previdenziali, estranei all’esigenza della “par condicio creditorum”

Qualora il lavoratore abbia agito in giudizio per l'accertamento della propria qualifica nei confronti del datore di lavoro dichiarato fallito, permanga la competenza funzionale del giudice del lavoro, in quanto la domanda proposta non è configurabile solo come mero strumento attraverso cui far valere diritti patrimoniali sul patrimonio del fallito, ma si fonda anche sull'interesse del lavoratore a tutelare la sua posizione all'interno della impresa fallita, sia per l'eventualità della ripresa dell'attività lavorativa (conseguente all'esercizio provvisorio ovvero alla cessione dell'azienda, o a un concordato fallimentare), sia per tutelare i connessi diritti non patrimoniali, ed i diritti previdenziali, estranei all'esigenza della "par condicio creditorum"

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