ELUSIONE

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 05 dicembre 2019, n. 31772 – In materia tributaria, il divieto di abuso del diritto si traduce in un principio generale antielusivo, che preclude al contribuente il conseguimento di vantaggi fiscali ottenuti mediante l’uso distorto, pur se non contrastante con alcuna specifica disposizione normativa, di strumenti giuridici idonei ad ottenere un risparmio d’imposta, in difetto di ragioni economicamente apprezzabili che giustifichino l’operazione, la cui ricorrenza deve essere provata dal contribuente

In materia tributaria, il divieto di abuso del diritto si traduce in un principio generale antielusivo, che preclude al contribuente il conseguimento di vantaggi fiscali ottenuti mediante l'uso distorto, pur se non contrastante con alcuna specifica disposizione normativa, di strumenti giuridici idonei ad ottenere un risparmio d'imposta, in difetto di ragioni economicamente apprezzabili che giustifichino l'operazione, la cui ricorrenza deve essere provata dal contribuente

Valutazione antibuso di una cessione di immobile plusvalente a seguito di trasformazione societaria progressiva – Risposta 29 novembre 2019, n. 503 dell’Agenzia delle Entrate

AGENZIA DELLE ENTRATE - Risposta 29 novembre 2019, n. 503 Articoli 86 e 170 del TUIR di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. Valutazione antibuso di una cessione di immobile plusvalente a seguito di trasformazione societaria progressiva Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente Quesito La società istante [...]

CORTE DI CASSAZIONE – sentenza n. 28676 depositata il 7 novembre 2019 – In tema di imposte sui redditi, l’applicazione della disciplina antielusiva di cui all’art. 37-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 (ratione temporis applicabile) postula l’osservanza del contraddittorio procedimentale sancito dai commi 4 e 5, ed, in particolare, una richiesta di chiarimenti nella quale devono essere indicati i motivi per cui si reputano applicabili i commi 1 e 2, pena la nullità dell’avviso di accertamento emesso

In tema di imposte sui redditi, l'applicazione della disciplina antielusiva di cui all'art. 37-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 (ratione temporis applicabile) postula l'osservanza del contraddittorio procedimentale sancito dai commi 4 e 5, ed, in particolare, una richiesta di chiarimenti nella quale devono essere indicati i motivi per cui si reputano applicabili i commi 1 e 2, pena la nullità dell'avviso di accertamento emesso

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per la Lombardia sentenza n. 322 sez. VI depositata il 22 gennaio 2019 – L’amministrazione finanziaria che intende contestare fattispecie elusive è tenuta, a pena di nullità dell’atto impositivo, a richiedere chiarimenti al contribuente e ad osservare il termine dilatorio di sessanta giorni, prima di emettere l’avviso di accertamento, il quale dovrà essere specificamente motivato anche con riguardo alle osservazioni, ai chiarimenti ed alle giustificazioni, eventualmente forniti dal contribuente

L'amministrazione finanziaria che intende contestare fattispecie elusive è tenuta, a pena di nullità dell'atto impositivo, a richiedere chiarimenti al contribuente e ad osservare il termine dilatorio di sessanta giorni, prima di emettere l'avviso di accertamento, il quale dovrà essere specificamente motivato anche con riguardo alle osservazioni, ai chiarimenti ed alle giustificazioni, eventualmente forniti dal contribuente

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per il Lazio sentenza n. 381 sez. XVIII depositata il 30 gennaio 2019 – Il conferimento di beni è elusivo se la conferitaria è solo un soggetto interposto e non si realizza alcun trasferimento dei beni nella disponibilità di soggetti diversi dai conferenti

Il conferimento di beni è elusivo se la conferitaria è solo un soggetto interposto e non si realizza alcun trasferimento dei beni nella disponibilità di soggetti diversi dai conferenti

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 29 agosto 2019, n. 21799 – In tema di IVA, l’amministrazione finanziaria, se contesta che la fatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell’ambito di una frode carosello, ha l’onere di provare non solo l’oggettiva fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza del destinatario che l’operazione si inseriva in una evasione dell’imposta, dimostrando, anche in via presuntiva che il contribuente era a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo, usando l’ordinaria diligenza

In tema di IVA, l'amministrazione finanziaria, se contesta che la fatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell'ambito di una frode carosello, ha l'onere di provare non solo l'oggettiva fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza del destinatario che l'operazione si inseriva in una evasione dell'imposta, dimostrando, anche in via presuntiva che il contribuente era a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo, usando l'ordinaria diligenza

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per il Piemonte sentenza n. 185 sez. V depositata il 11 febbraio 2019 – E’ legittimo il comportamento e non costituisce abuso del diritto, il risparmio di imposta, la circostanza che un professionista abbia portato in deduzione i canoni di locazione dello studio professionale relativi ad un contratto stipulato con una società di cui è socio al 99% il coniuge dello stesso notaio, in quanto il contribuente è libero di scegliere, tra due regimi previsti dalla legge, quello fiscalmente meno oneroso

E' legittimo il comportamento e non costituisce abuso del diritto, il risparmio di imposta, la circostanza che un professionista abbia portato in deduzione i canoni di locazione dello studio professionale relativi ad un contratto stipulato con una società di cui è socio al 99% il coniuge dello stesso notaio, in quanto il contribuente è libero di scegliere, tra due regimi previsti dalla legge, quello fiscalmente meno oneroso.

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