IVA

Corte di Cassazione sentenza n. 16092 depositata il 19 maggio 2022 – Ove l’Amministrazione finanziaria, contesti «che la fatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, inse­rite nell’ambito di una frode carosello, ha l’onere di provare, non solo l’oggettiva fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza del destinatario che l’operazione si inseriva in una evasione dell’imposta, dimostrando, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi e specifici, che il contribuente era a conoscenza, o avrebbe dovuto es­serlo, usando l’ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente

Ove l'Amministrazione finanziaria, contesti «che la fatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, inse­rite nell'ambito di una frode carosello, ha l'onere di provare, non solo l'oggettiva fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza del destinatario che l'operazione si inseriva in una evasione dell'imposta, dimostrando, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi e specifici, che il contribuente era a conoscenza, o avrebbe dovuto es­serlo, usando l'ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente

Corte di Cassazione ordinanza n. 15067 depositata il 12 maggio 2022 – La prova che i beni trasportati  siano  effettivamente stati oggetto di un’esportazione, ossia di una cessione di beni al di fuori dell’Unione, dev’essere dimostrata in un modo reputato soddisfacente dalle autorità tributarie competenti e questo requisito riguarda, appunto, le condizioni sostanziali necessarie per l’applicazione del regime, non già un obbligo meramente formale

La prova che i beni trasportati  siano  effettivamente stati oggetto di un'esportazione, ossia di una cessione di beni al di fuori dell'Unione, dev'essere dimostrata in un modo reputato soddisfacente dalle autorità tributarie competenti e questo requisito riguarda, appunto, le condizioni sostanziali necessarie per l'applicazione del regime, non già un obbligo meramente formale

Corte di Cassazione ordinanza n. 15060 depositata il 12 maggio 2022 – Il diritto alla detrazione dell’IVA deve essere esercitato entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello nel quale è sorto ai sensi dell’art. 8, comma 3, del d.p.R. n. 322 d,el 1998, non essendo sufficiente la semplice indicazione del credito nella prima dichiarazione utile, fatto salvo in ogni caso il diritto al rimborso del credito per il quale si è maturata la decadenza dall’esercizio del diritto di detrazione

Il diritto alla detrazione dell'IVA deve essere esercitato entro il termine previsto  per  la  presentazione  della  dichiarazione relativa  al secondo  anno successivo  a quello nel quale è  sorto ai  sensi  dell'art.  8,  comma  3,  del  d.p.R.  n.  322   d,el  1998,  non essendo sufficiente la semplice indicazione del credito nella prima dichiarazione utile, fatto salvo in ogni caso il diritto al rimborso del credito per il quale si è maturata la decadenza dall'esercizio del diritto di detrazione

Corte di Cassazione ordinanza n. 14893 depositata l’ 11 maggio 2022 – L’art. 64, comma primo, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nella parte in cui subordina l’ammissibilità della revocazione ordinaria alla non ulteriore impugnabilità della sentenza sul punto dell’accertamento in fatto, non si riferisce all’inoppugnabilità derivante dalla scadenza dei termini per l’impugnazione, ma a quella derivante dalle preclusioni relative all’oggetto del giudizio, ovverosia, per le sentenze di secondo grado, all’impossibilità di contestare l’accertamento in fatto in sede di legittimità, per cui è ammissibile la revocazione ordinaria avverso una sentenza della commissione tributaria regionale inoppugnabile sotto il profilo dell’accertamento in fatto, ancorché non sia ancora scaduto il termine per la proposizione  del ricorso per cassazione

L'art. 64, comma primo, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nella parte in cui subordina l'ammissibilità della revocazione ordinaria alla non ulteriore impugnabilità della sentenza sul punto dell'accertamento in fatto, non si riferisce all'inoppugnabilità derivante dalla scadenza dei termini per l'impugnazione, ma a quella derivante dalle preclusioni relative all'oggetto del giudizio, ovverosia, per le sentenze di secondo grado, all'impossibilità di contestare l'accertamento in fatto in sede di legittimità, per cui è ammissibile la revocazione ordinaria avverso una sentenza della commissione tributaria regionale inoppugnabile sotto il profilo dell'accertamento in fatto, ancorché non sia ancora scaduto il termine per la proposizione  del ricorso per cassazione

Trattamento fiscale applicabile, ai fini Irpef e IVA, al reddito di lavoro autonomo prodotto da un soggetto residente nei Paesi Bassi per un’attività di consulenza resa ad un Ministero Italiano – Articolo 14 della Convenzione tra Italia e Paesi Bassi per evitare le doppie imposizioni sul reddito – Risposta 20 maggio 2022, n. 285 dell’Agenzia delle Entrate

AGENZIA DELLE ENTRATE - Risposta 20 maggio 2022, n. 285 Trattamento fiscale applicabile, ai fini Irpef e IVA, al reddito di lavoro autonomo prodotto da un soggetto residente nei Paesi Bassi per un'attività di consulenza resa ad un Ministero Italiano - Articolo 14 della Convenzione tra Italia e Paesi Bassi per evitare le doppie imposizioni [...]

Corte di Cassazione ordinanza n. 13473 depositata il 29 aprile 2022 – In tema di IVA, il regime del margine – previsto dall’art. 36 del d.l. n. 41 del 1995, conv. con modif. in I. n. 85 del 1995, per le cessioni da parte di rivenditori di beni d’occasione, di oggetti d’arte, da colle­ zione o di antiquariato – costituisce un regime speciale in favore del contribuente, facoltativo e derogatorio rispetto al sistema normale dell’imposta,  la cui disciplina deve essere interpretata restrittivamente e applicata in termini rigorosi. Pertanto, qualora l’amministrazione contesti, in base ad elementi oggettivi e specifici, che il cessionario abbia indebitamente fruito di tale regime, spetta a quest’ultimo dimo­strare la sua buona fede, e cioè non solo di aver agito in assenza del­ la consapevolezza di partecipare ad un’evasione fiscale, ma anche di aver usato la diligenza massima esigibile da un operatore accorto (secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità rapportati al caso concreto),  al fine di evitare di essere coinvolto  in tali situazioni, in presenza di indizi idonei a farne insorgere il sospetto. Con partico­ lare riferimento alla compravendita  di veicoli usati, dunque, rientra nella detta condotta diligente l’individuazione dei precedenti intesta­ tari dei veicoli, nei limiti dei dati risultanti dalla carta di circolazione, eventualmente integrati da altri elementi di agevole e rapida reperibilità, al fine di accertare, sia pure solo in  via  presuntiva,  se l’IVA sia già stata assolta a monte da altri senza possibilità di detrazione. Nel caso di esito positivo della verifica, il diritto di applicare il regime del margine deve essere riconosciuto, anche quando l’amministrazione dimostri che, in realtà, l’imposta è stata detratta

In tema di IVA, il regime del margine - previsto dall'art. 36 del d.l. n. 41 del 1995, conv. con modif. in I. n. 85 del 1995, per le cessioni da parte di rivenditori di beni d'occasione, di oggetti d'arte, da colle­ zione o di antiquariato - costituisce un regime speciale in favore del contribuente, facoltativo e derogatorio rispetto al sistema normale dell'imposta,  la cui disciplina deve essere interpretata restrittivamente e applicata in termini rigorosi. Pertanto, qualora l'amministrazione contesti, in base ad elementi oggettivi e specifici, che il cessionario abbia indebitamente fruito di tale regime, spetta a quest'ultimo dimo­strare la sua buona fede, e cioè non solo di aver agito in assenza del­ la consapevolezza di partecipare ad un'evasione fiscale, ma anche di aver usato la diligenza massima esigibile da un operatore accorto (secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità rapportati al caso concreto),  al fine di evitare di essere coinvolto  in tali situazioni, in presenza di indizi idonei a farne insorgere il sospetto. Con partico­ lare riferimento alla compravendita  di veicoli usati, dunque, rientra nella detta condotta diligente l'individuazione dei precedenti intesta­ tari dei veicoli, nei limiti dei dati risultanti dalla carta di circolazione, eventualmente integrati da altri elementi di agevole e rapida reperibilità, al fine di accertare, sia pure solo in  via  presuntiva,  se l'IVA sia già stata assolta a monte da altri senza possibilità di detrazione. Nel caso di esito positivo della verifica, il diritto di applicare il regime del margine deve essere riconosciuto, anche quando l'amministrazione dimostri che, in realtà, l'imposta è stata detratta

Trattamento IVA – Servizio di mensa aziendale e servizio sostitutivo di mensa aziendale reso a mezzo dei buoni pasto – Risposta n. 231 del 28 aprile 2022 dell’Agenzia delle Entrate

Agenzia delle Entrate - Risposta n. 231 del 28 aprile 2022 Trattamento IVA - Servizio di mensa aziendale e servizio sostitutivo di mensa aziendale reso a mezzo dei buoni pasto Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, e' stato esposto il seguente QUESITO  La società ALFA (d'ora in poi anche solo la "Società" o l'"Istante") [...]

IVA -Servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali – regime di non imponibilità dei servizi di carico, scarico, trasbordo, e simili – art. 9, primo comma, n. 5), d.P.R. n. 633 del 1972 – Risposta n. 229 del 28 aprile 2022 dell’Agenzia delle Entrate

Agenzia delle Entrate - Risposta n. 229 del 28 aprile 2022 IVA -Servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali - regime di non imponibilità dei servizi di carico, scarico, trasbordo, e simili - art. 9, primo comma, n. 5), d.P.R. n. 633 del 1972 Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, e' stato esposto il [...]

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