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CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 20 luglio 2020, n. 15408 – L’art. 5 del r.d.l. 15 marzo 1923, n. 692, nella parte in cui stabilisce che la maggiorazione per il lavoro straordinario non può essere inferiore al dieci per cento della retribuzione ordinaria, si riferisce esclusivamente alle prestazioni di lavoro svolte oltre il limite di orario normale, che l’art. 1 dello stesso r.d.l. fissa in otto ore giornaliere e quarantotto ore settimanali

L'art. 5 del r.d.l. 15 marzo 1923, n. 692, nella parte in cui stabilisce che la maggiorazione per il lavoro straordinario non può essere inferiore al dieci per cento della retribuzione ordinaria, si riferisce esclusivamente alle prestazioni di lavoro svolte oltre il limite di orario normale, che l'art. 1 dello stesso r.d.l. fissa in otto ore giornaliere e quarantotto ore settimanali

TRIBUNALE DI TREVISO – Decreto 02 luglio 2020, n. 2571 – Il mancato riconoscimento del RLS e RSA a componente del Comitato ex art. 13 Protocollo, neanche nelle forma centralizzata in cui il comitato è stato formato, costituisce condotta che lede le prerogative sindacali così come specificamente previste e conformate dalla normativa anti Covid

Il mancato riconoscimento del RLS e RSA a componente del Comitato ex art. 13 Protocollo, neanche nelle forma centralizzata in cui il comitato è stato formato, costituisce condotta che lede le prerogative sindacali così come specificamente previste e conformate dalla normativa anti Covid

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 16 luglio 2020, n. 15233 – Differenze di retribuzione per inquadramento nel livello retributivo superiore

CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 16 luglio 2020, n. 15233 Inquadramento nel livello retributivo superiore - Differenze di retribuzione - Mansioni superiori - Declaratoria contrattuale Rilevato che 1. Con sentenza in data 29 maggio- 26 giugno 2014 nr. 5111 la Corte d'appello di Roma riformava la sentenza del Tribunale della stessa sede e, per l'effetto, [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 20 luglio 2020, n. 15405 – Il contratto che si viene ad instaurare con l’utilizzatore della prestazione non può che essere a tempo indeterminato nelle ipotesi di somministrazione avvenuta al di fuori dei limiti e delle condizioni di cui agli artt. 20 e 21, comma 1, lett. a), b), c), d) ed e) il lavoratore può chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell’art. 414 c.p.c., notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest’ultimo, con effetto dall’inizio della somministrazione

Il contratto che si viene ad instaurare con l'utilizzatore della prestazione non può che essere a tempo indeterminato nelle ipotesi di somministrazione avvenuta al di fuori dei limiti e delle condizioni di cui agli artt. 20 e 21, comma 1, lett. a), b), c), d) ed e) il lavoratore può chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell'art. 414 c.p.c., notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo, con effetto dall'inizio della somministrazione

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 02 luglio 2020, n. 13617 – Le norme sul contratto di formazione e lavoro consentono al datore di lavoro di ridurre la retribuzione unicamente mediante inquadramento del lavoratore nella qualifica immediatamente inferiore, ma non vietano alle parti collettive di conseguire tale riduzione con mezzi diversi

Le norme sul contratto di formazione e lavoro consentono al datore di lavoro di ridurre la retribuzione unicamente mediante inquadramento del lavoratore nella qualifica immediatamente inferiore, ma non vietano alle parti collettive di conseguire tale riduzione con mezzi diversi

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 14 luglio 2020, n. 14970 – In tema di lavoro a progetto, l’art. 69, comma 1, del d.lgs. n. 276 del 2003, si interpreta nel senso che, quando un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa sia instaurato senza l’individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso, non si fa luogo ad accertamenti volti a verificare se il rapporto si sia esplicato secondo i canoni dell’autonomia o della subordinazione, ma ad automatica conversione in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, sin dalla data di costituzione dello stesso

In tema di lavoro a progetto, l'art. 69, comma 1, del d.lgs. n. 276 del 2003, si interpreta nel senso che, quando un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa sia instaurato senza l'individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso, non si fa luogo ad accertamenti volti a verificare se il rapporto si sia esplicato secondo i canoni dell'autonomia o della subordinazione, ma ad automatica conversione in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, sin dalla data di costituzione dello stesso

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 14 luglio 2020, n. 14975 – Il requisito fondamentale del rapporto di lavoro subordinato – ai fini della sua distinzione dal rapporto di lavoro autonomo – è il vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, il quale discende dall’emanazione di ordini specifici, oltre che dall’esercizio di una assidua attività di vigilanza e controllo dell’esecuzione delle prestazioni lavorative

Il requisito fondamentale del rapporto di lavoro subordinato - ai fini della sua distinzione dal rapporto di lavoro autonomo - è il vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, il quale discende dall'emanazione di ordini specifici, oltre che dall'esercizio di una assidua attività di vigilanza e controllo dell'esecuzione delle prestazioni lavorative

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