lavoro

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 29 marzo 2019, n. 8910 – L’attività prevalente ed assorbente svolta dal lavoratore deve rientrare tra quelle previste dalla categoria di appartenenza,anche se il lavoratore può essere adibito, per motivate esigenze aziendali, anche a compiti inferiori, se marginali rispetto a quelli propri del suo livello

CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 29 marzo 2019, n. 8910 Rapporto di lavoro - Illegittimità delle sanzioni conservative - Accertamento - Richiesta di svolgimento di attività di pulizia a turno - Violazione dell’art. 2013 c.c. Fatti di causa Con sentenza del 21.11.2013 la corte d'Appello di Bologna ha confermato la sentenza del tribunale di Reggio [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 28 marzo 2019, n. 8671 – Il rapporto di pubblico impiego a tempo determinato l’eventuale violazione delle norme sul contratto a termine non può mai tradursi nella conversione del rapporto per espressa disposizione legislativa

consentono di ritenere legittimo un sistema che, in caso di abusiva reiterazione di contratti a termine, preveda quale conseguenza, nell'ambito del rapporto di diritto privato tra lavoratore e datore di lavoro, il riconoscimento di un'indennità nella misura di cui all'art. 32 cit. infondato è d'altra parte il richiamo nelle difese dei ricorrenti a Corte di Giustizia 25 ottobre 2018, Sciotto, al fine di avvalorare la tesi del diritto alla conversione del rapporto, in quanto quella sentenza riguardava un caso specifico (lavoratori delle fondazioni lirico-sinfoniche) e giustificava la conversione sul presupposto dell'assenza nell'ordinamento di ogni altra misura sanzionatoria, al contempo richiamando come sistema legittimo (v. punto 72) quello che, per i lavoratori pubblici in genere, prevede la sanzione risarcitoria con una base svincolata da oneri probatori del danno a carico del lavoratore, secondo quanto ritenuto da Corte di Giustizia 7 marzo 2018, Santoro;

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 29 marzo 2019, n. 8922 – Il datore di lavoro non è tenuta all’assunzione del lavoratore, essendo subentrata nell’appalto quando il predetto non era più “in forza” alla precedente società, in quanto licenziato

giova distinguere la successione di un imprenditore ad un altro in un appalto di servizi e il trasferimento di azienda, in quanto fattispecie non automaticamente sovrapponibili. E ciò perché la prima integra la seconda, regolata dall'art. 2112 c.c., soltanto qualora sia accertato in concreto il passaggio di beni di non trascurabile entità, nella loro funzione unitaria e strumentale all'attività di impresa, o almeno del know how o di altri caratteri idonei a conferire autonomia operativa ad un gruppo di dipendenti; altrimenti ostandovi il disposto dell'art. 29, terzo comma d.lg. 276/2003, non in contrasto, sul punto, con la giurisprudenza eurounitaria che consente, ma non impone, di estendere l'ambito di protezione dei lavoratori di cui alla Direttiva n. 2001/23/CEE ad ipotesi ulteriori rispetto a quella del trasferimento di azienda. Sicché non esiste un diritto dei lavoratori licenziati dall'appaltatore cessato al trasferimento automatico all'impresa subentrante

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 28 marzo 2019, n. 8665 – Il contratto di lavoro a progetto, disciplinato dall’art. 61 del d.lgs. n. 276/2003 cit., prevede una forma particolare di lavoro autonomo, caratterizzato da un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale, riconducibile ad uno o più progetti specifici, funzionalmente collegati al raggiungimento di un risultato finale determinati dal committente, ma gestiti dal collaboratore senza soggezione al potere direttivo altrui e quindi senza vincolo di subordinazione

CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 28 marzo 2019, n. 8665 Lavoro - Contratto di collaborazione coordinata e continuativa - Assenza dello specifico progetto - Sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato - Diritto al superiore inquadramento Rilevato 1. Che la Corte di appello di Roma, in riforma della sentenza di primo grado ed in parziale [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 28 marzo 2019, n. 8658 – Il superamento del monte ore massimo previsto dalla contrattazione collettiva per il lavoro a tempo parziale, in difetto di previsione legale o contrattuale collettiva, non determina la trasformazione del rapporto in lavoro a tempo pieno

il superamento del monte ore massimo previsto dalla contrattazione collettiva per il lavoro a tempo parziale, in difetto di previsione legale o contrattuale collettiva, non determina la trasformazione del rapporto in lavoro a tempo pieno, salva la possibilità che, a causa della continua prestazione di un orario pari a quello previsto per il lavoro a tempo pieno, possa ritenersi che la trasformazione si sia verificata per fatti concludenti, trattandosi di una prestazione di un orario maggiore, tale da far venir meno la scelta contrattuale iniziale di un orario parziale, superabile solo in determinate circostanze

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 27 marzo 2019, n. 8592 – Illegittimo il comportamento volto alla esclusione dei lavoratori della precedente impresa, per la sola regolamentazione del loro rapporto con un CCNL diverso da quello applicato

CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 27 marzo 2019, n. 8592 Licenziamento - Cessazione dell'appalto di servizio - Assunzione del lavoratore nell'obbligo statuito dal capitolato speciale d'appalto Fatti di causa Con sentenza del 14 marzo 2017, la Corte d'appello di Genova rigettava l'appello proposto da T. s.r.l. avverso la sentenza di primo grado, che aveva rigettato [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 27 marzo 2019, n. 8591 – Accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro di contratti di lavoro autonomo ex art. 2222 cc

CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 27 marzo 2019, n. 8591 Accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro - Contratti di lavoro autonomo ex art. 2222 cc - Comunicazione di cessazione della collaborazione Fatti di causa 1. La Corte di appello di Roma, pronunciando in sede di reclamo ex art. 1, comma 58, legge n. [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 28 marzo 2019, n. 8667 – In mancanza di progetto, programma di lavoro o fase di esso (art. 69, comma 1, d. Igs n. 276 del 2003), vi è conversione automatica del rapporto in rapporto di lavoro subordinato la quale non può essere evitata dal committente-datore di lavoro neppure provando che la prestazione lavorativa sia stata caratterizzata da una piena autonomia organizzativa ed esecutiva

CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 28 marzo 2019, n. 8667 Contratto a progetto - Nullità - Sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato - Accertamento del licenziamento orale Rilevato 1. Che D.S., premesso di avere lavorato alle dipendenze della P.A. s.r.l. dal gennaio 2008 sino alle dimissioni rassegnate nel settembre 2009, che [...]

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