CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 13 marzo 2019, n. 7167 – Licenziamento per giustificato motivo oggettivo ed accertamento dell’insussistenza di un effettivo collegamento tra il riassetto organizzativo e la soppressione del posto di lavoro
il nuovo regime sanzionatorio introdotto dalla l. n. 92 del 2012 in tema di recesso datoriale per giustificato motivo oggettivo prevede, come regola, il pagamento a favore del lavoratore di un'indennità risarcitoria compresa tra un minimo di dodici e un massimo di ventiquattro mensilità, mentre riserva il ripristino del rapporto, oltre ad un risarcimento che non può superare le dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, alle ipotesi eccezionali connotate - in luogo del mero difetto degli "estremi" della fattispecie - dalla manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento